ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03420

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 279 del 05/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/08/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 05/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/08/2014
Stato iter:
06/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/08/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 06/08/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/08/2014
Resoconto CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/08/2014

SVOLTO IL 06/08/2014

CONCLUSO IL 06/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03420
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 5 agosto 2014, seduta n. 279

   CAUSI e MORANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (cosiddetto federalismo municipale), modifica, dal 1° gennaio 2014, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, prevedendo che l'imposta di registro sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere sia applicata nella misura del 9 per cento, mentre per la fattispecie di case di abitazione non appartenente alle categorie di immobili signorili, ville o castelli (categorie catastali A1, A8, A9), sia applicata, a determinate condizioni, nella misura agevolata del 2 per cento;
   il comma 3 dell'articolo 10 esenta i predetti trasferimenti immobiliari dalle altre imposte indirette, nonché tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari;
   l'articolo 26, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, conferma il regime di esenzione di cui al citato comma 3, assoggettando ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale relative ai medesimi atti alla misura fissa di 50 euro (mentre precedentemente venivano esentati); inoltre, in tutti i casi in cui la normativa vigente stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano liquidate in misura fissa, aumenta il relativo importo, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, da 168 a 200 euro;
   all'applicazione della predetta imposta corrisponde, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie in vigore fino a quella data, che colpisce, in modo indiscriminato dagli immobili storici all'agricoltura, dalle aree comprese in determinati ambiti urbanistici alle Onlus e alle separazioni coniugali;
   le agevolazioni vigenti fino al 1o gennaio 2014, in particolare, prevedevano misure d'imposta differenziate — e in determinati casi agevolate — a seconda del soggetto coinvolto nel trasferimento (ad esempio Onlus), ovvero dell'immobile soggetto a trasferimento (ad esempio immobili di intesse storico, artistico e archeologico), oppure in ragione di entrambi gli elementi (terreni agricoli nei confronti di soggetti non imprenditori agricoli);
   successivamente sono state disposte alcune esclusioni dalla citata soppressione, senza tuttavia modificare la norma nel senso di prevedere tagli selettivi delle agevolazioni; l'articolo 1, comma 608, legge 27 dicembre 2013, n. 147 — legge di stabilità 2014 —, ha escluso dalla soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ha confermato le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano, Expo 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3; infine l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esclude dalla citata soppressione le esenzioni e agevolazioni tributarie riguardanti restituzione di terre a comuni, nonché scioglimenti e liquidazioni di usi civici e i decreti, le sentenze e le ordinanze di divisione, legittimazione e assegnazioni di terre;
   il taglio lineare delle agevolazioni disposto dal citato comma 4 dell'articolo 10 ha colpito in pari misura situazioni molto differenti penalizzando in particolare i trasferimenti immobiliari nell'ambito di procedimenti di separazione e di divorzio;
   l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, aveva sancito l'esenzione completa da ogni tributo per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti, anche esecutivi e cautelari, diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione dell'assegno di mantenimento;
   la Corte costituzionale, con sentenza n. 154 del 1999, estese questa previsione anche ai procedimenti di separazione coniugale, ritenendo illegittima la disparità di trattamento che invece si verificava tra il caso dello scioglimento del matrimonio e il caso della separazione dei coniugi;
   ai sensi della nuova disciplina in vigore dal 1o gennaio 2014, il carico fiscale per queste fattispecie, che prima prevedevano un regime di completo esonero della tassazione, è aumentato in modo insostenibile a danno di contribuenti che si trovano in un momento della vita particolarmente delicato; ipotizzando un valore imponibile di euro 100.000, il carico fiscale corrispondente risulterebbe essere di euro 9.100, oppure di euro 3.100 se sia richiedibile l'agevolazione «prima casa» –:
   come intenda intervenire per agevolare i contribuenti coinvolti nei procedimenti di separazione e di divorzio a tal fine anche ripristinando l'esenzione completa da ogni tributo per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi a tali procedimenti, alleggerendo così l'onere per coloro che si trovano in una situazione di particolare disagio economico. (5-03420)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 agosto 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03420

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rilevano che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha modificato l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) prevedendo che l'imposta di registro sugli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili venga applicata, in linea generale, nella misura del 9 per cento.
  Inoltre, il citato articolo 10 ha previsto, al comma 4, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.
  Con specifiche disposizioni normative il legislatore ha poi espressamente confermato l'applicabilità di alcune agevolazioni, quali ad esempio, le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina e le agevolazioni previste per l'Expo 2015.
  Ciò premesso, gli interroganti fanno presente che il taglio lineare delle agevolazioni disposte dal citato articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha colpito in pari misura situazioni molto differenti, penalizzando, in particolare, i trasferimenti immobiliari nell'ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio.
  Viene rappresentato, al riguardo, che tali procedimenti usufruivano, prima della soppressione recata dal citato articolo 10, del regime di esenzione previsto dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Gli Onorevoli interroganti lamentano, tuttavia, che dette agevolazioni non troverebbero più applicazione per gli atti conclusi a partire dal 1o gennaio 2014. Per tali procedimenti, il carico fiscale risulterebbe, quindi, aumentato in modo insostenibile a danno dei contribuenti che si trovano in un momento della vita particolarmente delicato.
  Gli interroganti chiedono, quindi, al Ministro dell'economia e delle finanze come intenda intervenire per agevolare i contribuenti coinvolti nei procedimenti di separazione e divorzio e ripristinare il regime di esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra tassa, previsto dall'articolo 19 della citata legge n. 74 del 1987, per «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività istituzionale di interpretazione normativa, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle modifiche normative introdotte con l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
  Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, per effetto della previsione recata dall'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 23 del 2011, sono state soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, previste, ai fini dell'imposta di registro, per gli atti a titolo oneroso costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili.
  Con la citata circolare n. 2 del 2014, è stato rilevato che la dizione utilizzata dal legislatore è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.
  Restano, invece, applicabili le agevolazioni tributarie riferite ad atti non riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della citata Tariffa, e, quindi, diversi dagli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali su immobili.
  La norma di soppressione non opera, inoltre, in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita.
  In applicazione di tale principio, con la richiamata circolare n. 2 (par. 9 – regimi agevolativi applicabili), è stato chiarito che la previsione di soppressione recata dal citato articolo 10, comma 4, non esplica effetti con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti su beni immobili posti in essere, tra l'altro, nell'ambito dei procedimenti in materia di separazione e divorzio.
  In considerazione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia dell'entrate nella cennata circolare, si conferma, dunque, che per gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili, stipulati nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, continua a trovare applicazione la previsione di esenzione recata dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DPR 1986 0131, L 1987 0074

EUROVOC :

divorzio

imposta di registro

organizzazione senza fini lucrativi

politica fiscale