ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03419

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 279 del 05/08/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 05/08/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/08/2014
Stato iter:
06/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 06/08/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 06/08/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 06/08/2014
Resoconto PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/08/2014

SVOLTO IL 06/08/2014

CONCLUSO IL 06/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03419
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Martedì 5 agosto 2014, seduta n. 279

   PAGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   alcune società operanti, in forza di autorizzazioni dalle regioni territorialmente competenti, nel settore della navigazione marittima per il trasporto a pagamento di persone e eventuali bagagli, da e per le isole, del golfo di Napoli e nell'area delle isole Pontine e Tremiti, hanno presentato all'amministrazione finanziaria istanza di interpello al fine di ottenere chiarimenti in merito alla disciplina IVA applicabile a tali operazioni di trasporto;
   più specificamente, la gestione caratteristica di tali società si sostanzia sia in operazioni di trasporto di linea dei passeggeri e dei relativi bagagli, sia in operazioni di trasporto non di, linea mediante il noleggio o il charter delle stesse imbarcazioni a favore di agenzie, tour operator e altre società di navigazione, realizzate attraverso navi proprie e/o di terzi;
   il quadro normativo in materia è stato innovato a seguito delle modifiche apportate, a decorrere dal 17 gennaio 2012, dalla legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) per recepire alcune previsioni della direttiva 2006/112/CE;
   in particolare, la citata legge n. 217 del 2011 è intervenuta sull'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente le operazioni legate al settore della navigazione marittima assimilate alle cessioni all'esportazione;
   nel regime previgente alle modifiche recate dalla legge n. 217 tali operazioni di trasporto venivano considerate esenti dall'IVA, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633: ciò implicava che, in sede di liquidazione periodica dell'imposta, le società provvedevano a rettificare in diminuzione la detrazione dell'IVA operata in, relazione agli acquisti di beni e servizi utilizzati, riversando quindi l'imposta dovuta all'erario, ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633; pertanto tali società, che svolgono quasi esclusivamente operazioni esenti IVA, nel previgente regime IVA potevano detrarre dall'imposta l'IVA a credito relativa agli acquisti di beni e servizi da loro effettuati, mantenendo in tal modo la neutralità dell'imposta stessa;
   a seguito delle citate modifiche recate dalla legge n. 217 del 2011, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, primo comma, del n. 633 prevede la non imponibilità a fini IVA, fra l'altro:
    alla lettera a), delle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca, nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto;
    alla lettera d), delle cessioni di apparati motori e loro componenti o di parti di ricambio degli stessi, delle cessioni di beni destinati alla dotazione di bordo delle navi sopra indicate e delle forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento;
    alla lettera e), delle prestazioni di servizi, compreso l'uso dei bacini di carenaggio, relative alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle predette navi;
   in sostanza, la nuova formulazione dell'articolo 8-bis sembra limitare l'esenzione dell'IVA alle sole operazioni relative a navi «adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali» in tal modo circoscrivendo, rispetto all'impianto normativo previgente, la possibilità di usufruire del regime di non imponibilità IVA alla sussistenza di un nuovo requisito, rappresentato dall'impiego di navi «adibite alla navigazione in alto mare»;
   la previsione del legislatore nazionale di richiedere congiuntamente che le navi siano «adibite alla navigazione in alto mare», e che le predette navi siano anche «destinate all'esercizio di attività commerciali», appare in contrasto con la direttiva 2006/112/CE oggetto di recepimento, la quale prevede, invece, che il regime di non imponibilità per le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento trovi applicazione per le «navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca»;
   nel caso di specie, qualora la nuova formulazione dell'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 dovesse essere interpretato nel senso che le predette società non possano beneficiare del regime di esenzione IVA per il fatto di non esercitare attività di trasporto «adibite alla navigazione in alto mare», tale interpretazione sarebbe irrimediabilmente errata, in quanto incompatibile con la previsione comunitaria che, diversamente, consente di fruire del regime di non imponibilità anche alle navi «utilizzate nell'esercizio di attività commerciali»;
   pertanto, in considerazione della giurisprudenza delle Corte di Giustizia europea secondo cui, oltre che i legislatori nazionali, tutte le amministrazioni nazionali hanno l'obbligo di applicare le disposizioni di una direttiva, nel caso indicato i contribuenti interessati potrebbero validamente opporre all'amministrazione finanziaria la diretta applicabilità della norma della direttiva in materia di non imponibilità, chiedendo di disapplicare la corrispondente norma nazionale che si pone in contrasto con il dettato comunitario;
   la necessità di prediligere la summenzionata interpretazione deriva anche dalla obiettiva difficoltà di definire la nozione di «adibite alla navigazione in alto mare» e di stabilire quali siano, effettivamente, le navi che esercitano la navigazione in alto mare, non rinvenendosi né chiarimenti interpretativi sul punto da parte della amministrazione finanziaria, né particolari prassi del Ministero delle infrastrutture, così come non è possibile ricavare dalla normativa di settore (il Codice della navigazione) definizioni univoche di detta locuzione;
   infatti, qualora si intendesse la nuova formulazione dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 nel senso di limitare il beneficio della non imponibilità IVA sulla base dell'utilizzo effettivo della nave, ciò comporterebbe una serie di problematiche operative, in primo luogo in quanto, non prevedendo la normativa vigente l'obbligo di dichiarare formalmente l'utilizzo che si intende fare della nave al momento dell'acquisto/ordine, il regime IVA applicabile potrebbe dipendere dalla discrezionalità dell'acquirente, con la conseguenza che l'acquirente/committente, dichiarando all'atto dell'acquisto/ordine della nave a quale navigazione intende destinarla, si precluderebbe fin dall'inizio utilizzi che, alla luce delle evoluzioni del mercato, potrebbero risultare in futuro più proficui, soprattutto in considerazione del lungo orizzonte temporale di utilizzo della nave;
   inoltre, la suddetta interpretazione introdurrebbe un elemento di distorsione concorrenziale all'interno dell'Unione europea, a danno dell'armatore/cantiere italiano, in quanto un potenziale cliente italiano che volesse acquistare da un cantiere nazionale una nave non destinata, in quel preciso momento, alla navigazione in «alto mare» dovrebbe mettere in conto, rispetto al caso in cui l'acquistasse da cantieri di altri Paesi, anche europei, un esborso supplementare di IVA pari (attualmente) al 22 per cento, che sarebbe indetraibile per effetto del pro rata e dunque nemmeno soggetta a rimborso;
   qualora invece si adottasse un'interpretazione in base alla quale, per identificare il significato del termine «adibito» alla navigazione in alto mare ai fini del regime IVA da applicare, si deve fare riferimento al parametro oggettivo costituito l'abilitazione della nave, così come certificata dagli enti di classificazione navale e basata sulle caratteristiche strutturali e sulle dotazioni della stessa, si ricondurrebbe la problematica in un ambito oggettivo e fisso nel tempo;
   in ogni caso, nella fattispecie in esame, le società interessate utilizzano aliscafi e traghetti veloci iscritti nei registri delle navi maggiori, e che dunque, in relazione alle caratteristiche strutturali che le contraddistinguono, così come certificate dagli enti di classificazione, possono essere caso considerate quali navi adibite alla navigazione in alto mare, così come richiesto dalla normativa;
   in tale complesso contesto normativo appare evidente l'esigenza di un intervento, di carattere interpretativo o normativo, che consenta di considerare, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, assimilate alle cessioni alle esportazioni, e dunque non imponibili a fini IVA, le operazioni, di cui alla lettera d), di cessione di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio, di beni destinati a dotazione di bordo, nonché, le prestazioni di servizi, di cui alla lettera e), compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio effettuate per traghetti ed aliscafi iscritti nel registro delle navi maggiori, per i loro apparati motori e componenti o ricambi;
   a tal fine occorre considerare che, qualora si ritenesse, al contrario, di assoggettare ad IVA le citate operazioni, ciò comporterebbe una significativa penalizzazione per tutte le imprese armatoriali del comparto, in quanto esse sarebbero impossibilitate a portare in detrazione IVA sugli acquisti dei beni e servizi destina i alle predette imbarcazioni, per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguenti aggravi di costo che non potrebbero in alcun modo essere recuperati attraverso un incremento delle tariffe, operando tali società in un regime di prezzi amministrati regolati a livello regionale –:
   quali iniziative intenda assumere per chiarire che le operazioni di acquisto di beni e servizi, di cui al comma 1, lettera d) ed e) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, destinati ai traghetti e altri mezzi veloci utilizzati nel servizio di trasporto a pagamento dei passeggeri ed iscritti nel registro delle navi maggiori nelle attività di trasporto marittimo, sono esenti dall'IVA (dunque senza l'applicazione dell'IVA da parte dei fornitori), nel rispetto della prescrizione della direttiva 2006/112/CE secondo cui il regime di non imponibilità per le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento si applica per le «navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca». (5-03419)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 agosto 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03419

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine alla disciplina IVA applicabile alle operazioni di acquisto di beni e servizi destinati a traghetti e mezzi veloci utilizzati nei servizi di trasporto a pagamento dei passeggeri, espletati dalle compagnie di navigazione marittima, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che ha novellato l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La modifica normativa in argomento si è resa necessaria a seguito della procedura d'infrazione avviata nell'anno 2009 dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la normativa nazionale (articolo 8-bis) non fosse in linea con la direttiva 2006/112/CE (articolo 148) in quanto prevedeva, in relazione alle navi adibite ad attività commerciali, l'applicazione del regime di non imponibilità IVA, senza richiedere l'ulteriore condizione che le navi fossero adibite alla navigazione in alto mare; detta condizione è richiesta in quanto il regime di non imponibilità nella normativa comunitaria è connesso, in linea di principio, alle operazioni relative alle esportazioni o ai trasporti internazionali.
  La citata legge comunitaria 2010 ha, pertanto, modificato l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rendendolo conforme alla disposizione comunitaria.
  Ne consegue che, a decorrere dal 17 gennaio 2012, il regime di non imponibilità si applica, per quanto concerne le navi adibite ad attività commerciale (attività industriale, commerciale, trasporto passeggeri, pesca), alle sole navi adibite alla navigazione in alto mare.
  Il regime di non imponibilità resta, inoltre, applicabile, anche a seguito delle modifiche normative in esame (in quanto conforme alla normativa comunitaria), alle imbarcazioni destinate alle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
  Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il regime di non imponibilità si applica, oltre che alle cessioni delle navi aventi le richieste caratteristiche, anche a determinate cessioni di beni (apparati motori e loro componenti, parti di ricambio degli stessi, beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento, eccetera), a determinate prestazioni di servizi (l'uso di bacini di carenaggio relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio), nonché alle prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle imbarcazioni stesse, a condizione che siano destinate alle navi per le quali opera il regime agevolato.
  È evidente, quindi, che la modifica attuata dalla legge comunitaria del 2010 non solo non è in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce, ma era necessaria al fine di risolvere la procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese.
  In ordine alle incertezze interpretative evidenziate dall'Onorevole interrogante e, in particolare, in merito all'esigenza di chiarire cosa si intenda per «mezzo adibito alla navigazione in alto mare», i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno chiesto alla Commissione Europea - Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale – Comitato IVA, un parere «sui criteri da adottare per la qualificazione giuridica della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, ai fini dell'applicabilità del regime di non imponibilità», e quale sia la prova che il cessionario/committente deve produrre al fornitore per dimostrare che il mezzo nautico sarà effettivamente utilizzato per la navigazione in alto mare, tenuto conto, altresì, che spesso l'imbarcazione è utilizzata sia in acque interne sia in alto mare.
  In particolare è stato proposto alla Commissione IVA quale possibile prova della destinazione in alto mare di considerare sufficiente che l'imbarcazione sia «omologata» per la navigazione in alto mare, in base alle caratteristiche tecniche risultanti da certificazioni rilasciate dalle autorità competenti.
  In alternativa è stato proposto di considerare sufficiente una dichiarazione rilasciata dall'acquirente, che attesti l'effettivo uso dell'imbarcazione in alto mare; oppure nell'ipotesi di uso promiscuo dell'imbarcazione (dentro e fuori le acque territoriali), di considerare valido l'uso di percentuali forfetizzate in ragione della tipologia di imbarcazione, ovvero l'adozione del criterio della prevalenza, parametrato sui ricavi provenienti dall'attività svolta in alto mare rispetto a quelli realizzati nell'ambito delle acque territoriali.
  Tuttavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei – ha ritenuto di non poter condividere l'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate per la quale, ai fini dell'applicazione del regime IVA agevolato, si fa riferimento al concetto di navi «omologate» per la navigazione in alto mare, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, ritenendo che un'interpretazione in tal senso potrebbe non essere conforme al Diritto dell'Unione europea.
  Nelle more di una soluzione condivisa a livello Comunitario, in risposta alle diverse richieste di interpello, si è scelto prudentemente di interpretare la locuzione «adibite alla navigazione in alto mare» come «effettivo utilizzo» delle navi per tale tipo di navigazione, ritenendo la sola idoneità del mezzo insufficiente a consentire l'applicazione del regime di non imponibilità IVA.
  Tale interpretazione restrittiva si applica anche con riferimento alle imbarcazioni da diporto utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.
  Sempre in sede di risposta ad un interpello, tuttavia, è stato ammesso l'uso di una dichiarazione, rilasciata dal cliente, di effettivo utilizzo del mezzo in alto mare, quale titolo idoneo a consentire l'applicazione del regime di non imponibilità all'attività di manutenzione e riparazione di mezzi navali già esistenti ed in uso.
  Per quanto concerne, poi, alla definizione di «alto mare», l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover far riferimento al «concetto di alto mare» così come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, più nota come Convenzione di Montego Bay, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689.
  L'articolo 3 della Convenzione stabilisce che il mare territoriale di ogni Stato può arrivare «fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione».
  Di regola, a norma dell'articolo 5, «salvo diversa disposizione della presente Convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, «nelle località dove la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale».
  Per alto mare s'intendono, ai sensi dell'articolo 86 della Convenzione, «tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago».
  Dalle disposizioni sopra richiamate si evince che, per mare territoriale s'intende l'area marina compresa tra le linee di base e le 12 miglia nautiche misurate dalle stesse e che, per esclusione, per alto mare s'intende la zona marina oltre le 12 miglia nautiche dalle linee di base.
  Lo Stato italiano, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, ha adottato un sistema, ancora vigente, di linee di base diritte e di linee di chiusura delle baie naturali e storiche, che ha prodotto una notevole semplificazione nella determinazione delle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale italiano.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto decreto presidenziale, le linee di base sono state tracciate ricomprendendo, a titolo esemplificativo, le Isole Pontine, le Isole dei Golfi di Napoli e Salerno, l'Arcipelago Toscano.
  Per quanto concerne, infine, la lamentata impossibilità di detrarre l'IVA assolta sulla fornitura di imbarcazioni, di pezzi di ricambio e accessori, nonché sulle prestazioni di servizio indicate dall'articolo 8-bis, determinata dal regime di esenzione applicato alle prestazioni rese dalle società di trasporto marittimo nell'ambito cosiddetto «urbano» ai sensi del citato articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si osserva che il problema potrebbe essere risolto attraverso una modifica normativa che disponga l'assoggettamento ad IVA delle suddette prestazioni di trasporto locale, che non sarebbe incompatibile con le disposizioni comunitarie; infatti, l'allegato X parte B della direttiva n. 112/2006, dispone che gli Stati Membri «possono» continuare ad esentare «10) il trasporto di persone ed il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente», senza che però ricorra un obbligo specifico di esenzione.
  In tale evenienza, le citate prestazioni di trasporto rientrerebbero tra quelle contemplate dal n. 127-novies, della Tabella A, Parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento.
  Non sarebbe, invece, possibile, prevedere l'applicazione dell'aliquota «super ridotta» del 4 per cento, in quanto ciò comporterebbe, di fatto, la violazione della normativa comunitaria ed, in particolare, della cosiddetta «clausola standstill» che autorizza gli Stati membri a mantenere le aliquote inferiori a quella minima del 5 per cento, per le operazioni ricomprese nell'elenco contenuto nell'allegato III della Direttiva 2006/112/CE al 1o gennaio 1991, purché tale aliquota fosse già prevista a tale data e rispondesse a ragioni di interesse sociale ben definite e fosse a favore dei consumatori finali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto viaggiatori

esenzione fiscale

nave

IVA

prestazione di servizi

utente dei trasporti

regolamentazione dei trasporti