ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03351

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 274 del 29/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 29/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 29/07/2014
Stato iter:
09/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/10/2014
Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 09/10/2014
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/07/2014

DISCUSSIONE IL 09/10/2014

SVOLTO IL 09/10/2014

CONCLUSO IL 09/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03351
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Martedì 29 luglio 2014, seduta n. 274

   BUSINAROLO, LIUZZI, DE LORENZIS, PARENTELA, RIZZO, SPADONI, COZZOLINO e SIBILIA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 39, entrato in vigore dal 6 aprile 2014 ed attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevede anche l'introduzione dell'articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»);
   la norma stabilisce che il datore di lavoro che intenda assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del medesimo, prima della stipula del contratto, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis («prostituzione minorile»), 600-ter («pornografia minorile»), 600-quater («detenzione di materiale pedo-pornografico»), 600-quinquies («iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile») e al 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
   l'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro;
   sono emerse parecchie perplessità da parte di presidi e dirigenti scolastici in merito ai tempi e al costo della certificazione ed avevano anche messo in allarme i responsabili di molte organizzazioni del terzo settore che temevano di andare incontro a spese eccessive o alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 39;
   in una nota interpretativa al decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 39, il Ministero della giustizia ha chiarito che l'obbligo del datore di lavoro di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per tali persone sorge nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro ed è proprio in riferimento all'atto di assunzione che trova applicazione, in caso di inadempimento, la sanzione pecuniaria dovuta, avrà un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro. Inoltre, nella nota si chiarisce che l'articolo 2 del decreto legislativo 39 del 2014 non contiene alcuna previsione di retroattività, né può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa, nel rispetto del principio indicato dall'articolo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per questo motivo, la disposizione «non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma»;
   l'obbligo non sorge ove invece l'associazione si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. I tanti volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus, associazioni culturali, società e associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono soggetti all'accertamento;
   la norma non si applica quindi ad associazioni di volontariato relativamente ai volontari, associazioni sportive dilettantistiche relativamente agli istruttori sportivi in collaborazione (la maggior parte degli istruttori di bambini), associazioni culturali relativamente a collaboratori anche stabili ma non assunti (la maggior parte di coloro che danno lezioni di musica, d'arte o di teatro ai bambini), insegnanti supplenti, esperti esterni ammessi nelle scuole, collaboratori di cooperative. A titolo esemplificativo, in ambito sportivo, nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex «legge Pescante»);
   con una seconda nota interpretativa, l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha chiarito che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del casellario, si potrà procedere all'utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
   il certificato penale contiene tutte le sentenze penali passate in giudicato, esclusi però tutti quei procedimenti ancora in corso, denominati «carichi pendenti», che sono indicati invece nel «certificato dei, carichi pendenti» emesso dalla Procura della Repubblica;
   in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 del 2002 sono escluse nel certificato alcuna tipologie di iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale; elencate nel comma 1 del citato articolo, tra cui le condanne emesse dal giudice di pace o condanne emesse da un altro giudice ma di competenza del giudice di pace, le condanne relative ai reati estinti e quelle per contravvenzioni punibile tramite la sola ammenda, e nemmeno tutte le iscrizioni di materia penale attribuite e presenti nel casellario giudiziale, indicate invece nel certificato penale totale, disponibile però solo su richiesta del diretto interessato e delle autorità giudiziarie –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa;
   se prevedere l'obbligo di acquisire il certificato penale solo in caso di rapporto di lavoro, con conseguente esclusione di tanti volontari che operano a titolo gratuito nelle diverse associazioni, sia sufficiente per raggiungere lo scopo di tutela dei minori che si prefigge la disposizione contenuta nel decreto legislativo 39 del 2014;
   se le informazioni contenute nel «certificato penale», che escludono una serie di iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale indicate da comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 313 del 2002, siano sufficienti per tutelare i minori;
   se il Ministro ritenga che, dato il costo del certificato, sia opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento del bollo nei casi in cui il certificato sia richiesto per motivi di lavoro o di volontariato.
(5-03351)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-03351

  Il decreto legislativo n. 39 del 2014, introducendo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 l'articolo 25-bis (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro), attua la direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
  La direttiva prevede che, ai fini della prevenzione di eventuali recidive, i datori di lavoro siano posti in grado di conoscere, al momento dell'assunzione per impieghi che comportino contatti diretti e regolari con minori, l'eventuale esistenza di precedenti condanne per delitti sessuali a danno di minori o di misure interdittive, derivanti da tali condanne, all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale obbligo informativo, il cui inadempimento è sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria, si attua mediante l'acquisizione di un apposito certificato rilasciato dall'Ufficio del casellario centrale.
  Sul tema, sin dallo scorso aprile il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale due circolari del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, alcune note esplicative dell'Ufficio Legislativo ed una scheda pratica (corredata da FAQ) contenente le informazioni di rilievo per chi fosse interessato all'applicazione concreta della nuova normativa.
  In particolare, è stato chiarito che la normativa è destinata ad essere applicata ai nuovi rapporti di lavoro instaurati con soggetti la cui attività comporti contatti diretti e regolari con minori.
  Inoltre, si è precisato che l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale sorge soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro in senso stretto, con esclusione, pertanto, di quei rapporti di collaborazione inquadrabili nel volontariato. In mancanza di argomenti testuali o sistematici di segno contrario, si è altresì rilevato che il datore di lavoro non ha l'obbligo di reiterare la richiesta di certificato alla scadenza dello stesso.
  Da ultimo, l'Ufficio del casellario centrale ha completato l'aggiornamento del proprio sistema informativo ed è oggi in grado di consentire il rilascio del nuovo certificato che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dalla normativa in questione. Non è dunque più necessario, per il datore di lavoro, acquisire una dichiarazione del lavoratore sostitutiva della certificazione prima di procedere all'impiego del lavoratore.
  La previsione dell'obbligo di acquisizione del certificato costituisce misura ritenuta necessaria per assicurare il perseguimento della finalità della direttiva citata, rivolta ad evitare che determinati soggetti, resisi responsabili di gravi reati in danno di minori, possano commetterne di ulteriori approfittando dell'esercizio di mansioni lavorative che comportino contatti diretti e regolari con i medesimi.
  Il codice penale prevede altresì la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori, nei confronti dei condannati per i delitti di natura sessuale in relazione ai quali sussiste l'obbligo di preventiva informazione da parte del datore di lavoro; tale obbligo, in tal modo, è altresì direttamente strumentale ad assicurare effettività alla pena accessoria sopra indicata.
  Quanto all'ambito di applicazione della norma, il testo dell'articolo 25-bis citato precisa che essa opera nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano «impiegare al lavoro» una persona per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori; la norma si riferisce dunque ad un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive e pone l'obbligo a carico del datore di lavoro nel momento in cui inizia il rapporto di lavoro: solo all'atto dell'assunzione sorge l'obbligo e trova applicazione, per il caso di inadempimento, la correlata sanzione. Analogo obbligo sorge quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
  Infine, poiché la norma non contiene alcuna previsione di retroattività (né può applicarsi retroattivamente la relativa sanzione amministrativa) la stessa non si riferisce ai rapporti di lavoro conclusi in epoca anteriore alla entrata in vigore della norma.
  Quanto alle questioni relative alla mancata inclusione nell'ambito applicativo della norma dei rapporti di volontariato o di collaborazione non strutturate secondo l'archetipo del contratto di lavoro, ed alla irrilevanza dei cosiddetti «carichi pendenti», va rilevato che, in linea teorica, sarebbe auspicabile offrire una maggiore tutela ai minori, soggetti per loro stessa definizione «deboli», ampliando le garanzie informative ad ogni rapporto che, al di là della qualificazione giuridica formale, comporti un contatto diretto con tale categoria di soggetti.
  È tuttavia vero che, sotto il profilo pratico, la soluzione prescelta dal legislatore risponde all'esigenza di evitare di sovraccaricare i datori di lavoro di oneri informativi ulteriori rispetto a quelli imposti dalla norma comunitaria, anche alla luce del principio di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
  La limitazione delle garanzie informative alle sole condanne e non ai procedimenti ancora pendenti, inoltre, appare in linea con la previsione della specifica pena accessoria (ad una condanna definitiva) dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.
  Per quanto concerne, infine, l'ulteriore profilo attinente alla opportunità di prevedere l'esenzione del pagamento del bollo per le domande del certificato chiesto per motivi di lavoro o di volontariato, si ritiene che tale soluzione potrebbe comportare ingiustificabili disarmonie rispetto al contesto complessivo della materia che regola l'assoggettamento delle certificazioni all'imposta di bollo, senza considerare gli innegabili riflessi negativi per la finanza pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

casellario giudiziale

giovane

imposta di bollo

tutela

contratto di lavoro

lavoro non remunerato

sanzione penale