ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03334

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 272 del 25/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: SENALDI ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/07/2014
Stato iter:
12/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 12/11/2014
Resoconto SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/07/2014

DISCUSSIONE IL 12/11/2014

SVOLTO IL 12/11/2014

CONCLUSO IL 12/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03334
presentato da
SENALDI Angelo
testo di
Venerdì 25 luglio 2014, seduta n. 272

   SENALDI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   con la delibera del 3 ottobre 2013, n. 43772013/R/EEL l'AEEG dispone che le imprese consumatrici aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 (ovvero che abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawatt/ora di energia e che il rapporto tra il costo effettivo dell'energia utilizzata e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 5, non sia risultato inferiore al 2 per cento) e con codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiere (da 10.xx.xx a 33.xx.xx) possono registrarsi come imprese a forte consumo di energia e quindi aventi diritto ad agevolazioni sugli oneri di sistema elettrico;
   le attività manifatturiere comprese dai codici ATECO contemplati nella delibera dell'AEEG sono incluse tutte le attività di «trasformazione fisica o chimica di materiali». L'alterazione, la rigenerazione o la ricostruzione sostanziale dei prodotti sono in genere considerate attività manifatturiere, sia che il nuovo prodotto sia finito, sia che si tratti di un semilavorato destinato ad un'ulteriore attività manifatturiera. Tuttavia il riciclaggio dei materiali di scarto, ossia la trasformazione di questi in materie prime secondarie, è classificato all'interno del gruppo 38.3 («Recupero dei materiali»). Nonostante implichi nella quasi totalità dei casi trasformazioni fisiche o chimiche, questo processo non è considerato attività manifatturiera. La conseguenza diretta di ciò è che la famiglia dei codici ATECO «38» comprende sia i semplici recuperatori dei rifiuti, sia i cosiddetti «riciclatori» di rifiuti, i quali assommano nella propria attività anche quella di «trasformatori» della materia prima secondaria ottenuta con le operazioni di recupero dei rifiuti. Tutti questi soggetti sono stati esclusi dalla scelta ministeriale di limitare l'accesso alle agevolazioni sui costi dell'elettricità alle imprese aventi codice ATECO tra il 10 e il 33;
   ciò nonostante gli impianti di recupero/riciclaggio di rifiuti «energivori», ovvero per i quali ricorrono le condizioni suddette enunciate all'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, ben possono rientrare nei provvedimenti di cui trattasi per le seguenti motivazioni: tali «riciclatori» sostengono una spesa energetica che in alcuni casi arriva a rappresentare più del 20 per cento del fatturato complessivo dell'azienda, di conseguenza non riescono a competere con i costi dell'energia sostenuti dai loro «competitor» oltralpe (in alcuni casi i costi sono pari alla metà di quelli praticati in Italia). Si aggiunga poi che imprese di questo tipo consentono di diminuire l'utilizzazione (e ove ricorra anche l'importazione) di materia prima vergine necessaria alla realizzazione di taluni beni (il caso più diffuso sono gli imballaggi), provvedendo poi al trattamento dei rifiuti evitano che i medesimi vengano avviati allo smaltimento –:
   se il Ministero dello sviluppo economico intenda valutare di assumere iniziative se del caso normative, per quanto di competenza, per l'allargamento della platea dei soggetti «energivori» beneficianti di siffatte agevolazioni anche con riguardo agli impianti di riciclaggio per il riuso di rifiuti in particolare di materie plastiche. (5-03334)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-03334

  Con l'atto in esame l'Onorevole Interrogante chiede una valutazione sull'opportunità di allargare la platea dei soggetti energivori beneficianti delle agevolazioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 anche con riguardo agli impianti di riciclaggio per il riuso di rifiuti, in particolare di materie plastiche.
  Al riguardo, si segnala che in data 1 luglio 2014 sono entrate in vigore le Linee guida adottate dalla Commissione europea il 9 aprile 2014 in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia ai sensi delle quali saranno valutate da parte della stessa Commissione le misure introdotte dagli Stati membri in riduzione dei costi energetici a favore delle imprese energivore.
   In particolare, le citate Linee guida individuano un elenco di attività che possono essere ammesse a beneficiare degli sconti sugli oneri di sistema per il finanziamento delle fonti di produzione rinnovabili. Le attività industriali ritenute ammissibili dalla Commissione sono riconducibili esclusivamente al settore manifatturiero e al settore estrattivo.
  Alla luce di quanto sopra esposto, non si ritiene percorribile l'inclusione delle imprese che operano nel settore di riciclaggio per il riuso di rifiuti tra i potenziali beneficiari della misura di riduzione dei costi elettrici di cui al richiamato articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, in quanto la previsione sarebbe incompatibile con gli orientamenti comunitari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prezzo dell'energia

riciclaggio dei rifiuti

gestione dei rifiuti

energia elettrica

importazione

consumatore