ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03316

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 270 del 23/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 23/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 23/07/2014
Stato iter:
24/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/07/2014
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2014
Resoconto VELO SILVIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 24/07/2014
Resoconto MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/07/2014

SVOLTO IL 24/07/2014

CONCLUSO IL 24/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03316
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Mercoledì 23 luglio 2014, seduta n. 270

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel campo della gestione dei rifiuti, l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta a dare attuazione alle disposizioni contenute nelle seguenti direttive dell'Unione europea che regolano alcune parti della materia: la n. 75/442/CEE, la n. 91/689/CE relativa alla gestione controllata dei rifiuti pericolosi, e la n. 1999/31/CE concernente la gestione delle discariche;
   la direttiva 75/442/CEE, all'articolo 4, prevede che: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (...) Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti»;
   la stessa direttiva 75/442/CEE, all'articolo 8, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B di tale direttiva, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni di detta direttiva;
   secondo l'articolo 9, della direttiva sopracitata – ai fini dell'applicazione, in particolare, del richiamato articolo 4, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento di rifiuti debbono ottenere da parte dell'autorità competente incaricata di attuare le disposizioni di tale direttiva l'autorizzazione, che può essere concessa e rinnovata per un periodo determinato subordinatamente al rispetto di condizioni e obblighi specifici, ovvero essere rifiutata segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente;
   la direttiva 91/689/CEE, all'articolo 2, dispone «Gli Stati membri prendono le misure necessarie per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati. (...)»;
   per quel che concerne la gestione delle discariche autorizzate o già in funzione alla data di entrata in vigore della direttiva 1999/31/CE, la stessa direttiva, all'articolo 14, ne subordina il mantenimento in esercizio alle seguenti condizioni:
    a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1 (vale a dire entro il 16 luglio 2002), il gestore della discarica elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;
    b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;
    c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano;
    d) tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1 (ossia entro il 16 luglio 2009);
   la direttiva 1999/31/CE, all'articolo 18 comma 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore (vale a dire, entro il 16 luglio 2001) e ne informano immediatamente la Commissione;
   il Corpo forestale dello Stato, negli anni, ha condotto tre censimenti delle discariche abusive. Il primo è stato effettuato nel 1986, ed ha riguardato 6.890 comuni italiani, evidenziando l'esistenza di 5.978 discariche abusive. Il secondo è stato redatto nel 1996, ha riguardato 6.802 comuni ed ha evidenziato l'esistenza di 5.422 discariche abusive. Il terzo, pubblicato il 22 ottobre del 2002 – a seguito della riforma della regolamentazione in materia di gestione dei rifiuti (decreto legislativo n. 22 del 1997) – ha identificato 4866 discariche abusive, per una superficie totale di 19.017.157 metri quadrati, ed ha inoltre evidenziato l'esistenza di 1.765 discariche che non risultavano nei censimenti precedenti. L'ultimo rapporto del Corpo forestale dello Stato, inoltre, ha chiarito come 1.654 discariche abusive erano ancora in attività, e 3.212 sembravano essere invece non essere più utilizzate. Pur tuttavia, come sottolinea il suindicato studio, l'impatto ambientale delle discariche abusive non più utilizzate è ugualmente significativo, spesso perfino più impattante, di quello delle discariche in attività. Occorre sottolineare come i dati contenuti nel terzo censimento siano stati raccolti unicamente in relazione alle 15 regioni a statuto ordinario, la situazione nelle regioni a statuto speciale non sembrava diversa. Inoltre, secondo tale rapporto, i risultati erano sicuramente sottostimati in quanto le competenze del Corpo forestale dello Stato coprono essenzialmente il territorio extra urbano, il che esclude le numerose discariche abusive localizzate in aree urbane; v’è da segnalare, infine, come 705 discariche riguardino rifiuti pericolosi;
   la Commissione europea è venuta a conoscenza – in particolare attraverso il 3o censimento delle discariche abusive, tramite reclami, interrogazioni di parlamentari europei ed articoli di stampa – del funzionamento di un vasto numero di discariche abusive ed incontrollate in Italia. Motivi per cui la stessa Commissione, in data in data 11 luglio 2003, ha inviato all'Italia una costituzione di messa in mora, aprendo così una procedura di infrazione (2003/2077) contro il nostro Paese per la cattiva applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE e dell'articolo 14, lettere a)-c), della direttiva 1999/31/CE;
   la Commissione europea, in data 19 dicembre 2003, ha trasmesso all'Italia il parere motivato C(2003) 5104 in forza dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, per la non corretta applicazione degli articoli citati nel precedente punto riguardanti le direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE;
   la Commissione europea, nel parere motivato C(2003) 5104, sulla base delle informazioni in suo possesso, evidenzia quanto segue:
    a) in Italia, nonostante l'esistenza di un apposito quadro normativo, esiste ancora un grande numero di discariche abusive, senza alcuna autorizzazione, né controllo;
    b) l'esistenza e il funzionamento di queste discariche abusive o incontrollate dimostrano che le autorità italiane ne tollerano la presenza e che non hanno preso tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente;
    c) le autorità italiane non hanno preso tutte le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti, e per assicurare che gli stabilimenti o imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti siano soggetti ad autorizzazione;
    d) la persistenza della situazione denunciata – che è all'origine di un degrado significativo dell'ambiente per un periodo di tempo prolungato – senza l'adozione di interventi da parte delle autorità competenti, rileva che l'Italia ha oltrepassato il potere discrezionale che l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE conferisce agli Stati membri;
    e) non risulta che le autorità italiane abbiano preso tutte le misure necessarie affinché i rifiuti contenuti nelle discariche abusive o incontrollate siano consegnati ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa autorizzata ad effettuare le operazioni di smaltimento o recupero, oppure affinché il detentore provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento in conformità della direttiva, come previsto dall'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE come interpretato dalla Corte;
    f) per quanto riguarda le discariche abusive di rifiuti pericolosi, si deve dedurre che tali rifiuti non sono stati catalogati e identificati
    g) relativamente agli stabilimenti o imprese, che effettuano lo smaltimento dei rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione, non risulta che, prima del 16 luglio 2002, i piani di riassetto di ciascuna discarica abusiva o incontrollata, comprendenti le informazioni relative alle condizioni autorizzative e le misure correttive eventualmente necessarie, siano stati elaborati e presentati all'approvazione dell'autorità competente, come previsto all'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE;
   il 23 marzo 2005, la Commissione europea ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana perché venisse constatata l'inadempienza della Repubblica italiana agli obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, agli articoli 2, paragrafo 1, della direttiva 1/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e all'articolo 14, lettere a), b) e c), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti;
   il 26 aprile 2007, la Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-135/05) ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutti i provvedimenti necessari ad adempiere agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'articolo 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'articolo 14, lettere a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, imponendo all'Italia il pagamento delle spese processuali;
   la situazione delle discariche, oggetto della citata procedura di infrazione 2003/2077 – in relazione alla quale l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 2007 – nel dicembre del 2012 era tale per cui si registrava, ancora, la presenza di 252 invasi irregolari così suddivisi per regioni di ubicazione: Abruzzo 37, Basilicata 5, Calabria 43, Campania 49, Emilia-Romagna 3, Friuli Venezia Giulia 2, Lazio 32, Liguria 6, Lombardia 4, Marche 2, Molise 2, Piemonte 1, Puglia 15, Sardegna 10, Sicilia 24, Toscana 6, Umbria 1, Veneto 10;
   in relazione a ciò, il 16 aprile 2013, la Commissione europea ha presentato un nuovo ricorso contro l'Italia (causa C-196/13) per non aver adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 26 aprile 2007, nella causa C-135/05. In particolare, la violazione degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, e dell'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, è comprovata dal fatto che, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, esisterebbero nel territorio italiano ancora almeno 218 discariche illegali di rifiuti, dislocate in tutte le regioni italiane. La violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti è dimostrata dall'esistenza di 5 discariche che, nonostante i relativi piani di riassetto non siano stati presentati o approvati, non sono state chiuse dall'autorità competente;
   al termine del contenzioso, la Commissione ha chiesto alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di: a) versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 per il ritardo nell'esecuzione della sentenza nella causa C-135/05 dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-135/05; b) versare alla Commissione una somma forfettaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-135/05 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
   il 3 giugno del 2014, si è svolta la prima udienza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla causa C-196/13 per la pronuncia sulle discariche abusive. L'avvocato generale della Corte presenterà le sue conclusioni sulla causa che contrappone la Commissione dell'Unione europea all'Italia per l'inadempienza sulla gestione dei rifiuti il 4 settembre 2014;
   con riferimento alla programmazione dei cosiddetti fondi strutturali relativi al periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha individuato tra le priorità di investimento relative al Fondo FESR e al Fondo di coesione l'investimento «nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dall'aquis dell'Unione in materia ambientale e soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi» e, nello stesso tempo, tra le condizionalità previste ha inserito la «6.1 Settore dei rifiuti: promuovere investimenti economicamente ed ecologicamente sostenibili nel settore dei rifiuti, in particolare, attraverso la definizione di piani di gestione dei rifiuti conformi alla direttiva 2008/98/CE ai rifiuti e alla gerarchia dei rifiuti»;
   la condanna richiesta dalla Commissione europea, con la conseguente applicazione di sanzione pecuniarie, appare, dunque, agli interroganti l'inevitabile conseguenza di una perdurante incapacità dello Stato italiano, e delle amministrazioni a diverso livello e titolo coinvolte, di dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di gestione dei rifiuti –:
   quali iniziative straordinarie e urgenti intenda adottare per giungere, il più rapidamente possibile, alla rimozione di tutte le situazioni giuridiche e/o di fatto che sono causa della condanna inflitta al nostro Paese nell'aprile del 2007, in considerazione del fatto che il permanere delle stesse situazioni è all'origine di una probabile seconda condanna, da parte della Corte europea, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie il cui importo – stando alla richiesta avanzata dalla Commissione – potrebbe essere calcolato in funzione del numero dei giorni che trascorreranno tra il 26 aprile 2007, data della prima condanna, e il giorno nel quale il nostro Paese darà prova del pieno rispetto di tutti gli obblighi comunitari violati. (5-03316)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03316

  In merito allo stato di degrado delle discariche abusive presenti in Italia e che nel 2007 hanno dato luogo alla condanna da parte della Corte di Giustizia europea, appare opportuno evidenziare l'evoluzione del caso e specificare i siti segnalati dalla Commissione europea.
  Con la prima sentenza del 26 aprile 2007, la Corte di Giustizia condannava l'Italia sulla base del Censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) nel 2002 che catalogava 4.866 discariche illegali presenti sul territorio delle regioni a Statuto ordinario, di cui 705 fra esse, contenenti rifiuti pericolosi.
  A seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il Ministero dell'ambiente, con la collaborazione del CFS e delle regioni, ha avviato un controllo al fine di individuare tutte le situazioni di criticità presenti sul territorio nazionale.
  Dagli accertamenti eseguiti è risultato che 418 sono i siti non completamente bonificati/ripristinati, di cui solo 29 privi di interventi, atteso che una parte di quelli rilevati dalla Corte di Giustizia risultano già ripristinati e bonificai, nonché in molti casi si trattava di discariche comunali dismesse prima del 2002. 203 casi sono invece risultati errori di censimento.
  Tuttavia la Commissione europea ha richiesto la condanna dell'Italia per mancata esecuzione della sentenza del 26 aprile 2007, con ricorso ex articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in Corte di Giustizia, contestando che sono tutt'ora attive 218 discariche abusive, di cui 16 contenenti rifiuti pericolosi.
  Dalle informazioni aggiornate in possesso delle Autorità italiane, nella recente udienza del 3 giugno scorso relativa al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia, è stato dimostrato che la situazione è diversa da quella contestata dalla Commissione europea.
  In particolare, il Nucleo Operativo Ecologico, nel luglio 2013 ha precisato che:
   179 dei siti segnalati erano ex discariche comunali autorizzate ai sensi della normativa vigente all'epoca e chiuse;
   19 siti erano ancora attivi al momento della pubblicazione del rapporto del 2002;
   nessuno di questi siti era ancora attivo nel 2009, termine ultimo fissato dalla Commissione europea, per dare esecuzione alla prima sentenza;
   solo in 8 casi su 19, lo smaltimento era stato effettivamente realizzato senza valida autorizzazione.

  Per gli interventi di bonifica dei siti contaminati segnalati nella causa in oggetto, con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 113) il Legislatore nazionale ha istituito per gli anni 2014 e 2015 un fondo di 30 milioni di euro per finanziare il piano straordinario di bonifica, per far fronte all'infrazione comunitaria 2003/2007.
  Il piano straordinario, che ricomprenderà i 43 siti di discarica risultanti dall'attività istruttoria condotta con le regioni, verrà adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente in corso di predisposizione.
  Rilevata l'insufficienza delle risorse disponibili per la definitiva soluzione delle problematiche ambientali relative alle 43 discariche individuate, nel decreto saranno previste specifici criteri prioritari di finanziamento, avuto riguardo a quanto dettato dalle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 468/2001, in base alle quali saranno selezionati gli interventi ritenuti prioritari per i quali garantire la necessaria copertura finanziaria, con l'impegno di reperire le necessarie ulteriori risorse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

lotta contro l'inquinamento

deposito dei rifiuti

discarica abusiva

protezione dell'ambiente

rifiuti pericolosi

ricorso per inadempienza

eliminazione dei rifiuti

applicazione del diritto comunitario