ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03309

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 270 del 23/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: NICCHI MARISA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 23/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATARRELLI TONI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 23/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/07/2014
Stato iter:
29/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/07/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 29/07/2014
Resoconto NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/07/2014

SVOLTO IL 29/07/2014

CONCLUSO IL 29/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03309
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Mercoledì 23 luglio 2014, seduta n. 270

   NICCHI e MATARRELLI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 9 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004 in materia di «procreazione medicalmente assistita», relativamente alla parte della medesima legge nella quale si vieta di ricorrere alla donazione di gameti (ovociti o spermatozoi) esterni alla coppia per concepire un figlio;
   a seguito della suddetta sentenza sia i centri pubblici che quelli privati possono eseguire tecniche di fecondazione con donazione di ovociti e spermatozoi esterni alla coppia. La sentenza della Consulta ripristina automaticamente la normativa precedente alla legge 40. Diventa quindi lecita sia l'ovodonazione che la donazione di seme. Si offre quindi una possibilità per tutte quelle coppie che ora non saranno più discriminate e potranno ricevere tutte le cure e l'assistenza, senza doversi affidare, come spesso è avvenuto finora, a costosi «viaggi della speranza» all'estero;
   come riportato dagli organi di stampa, vi sarebbero già almeno, quattro stati di gravidanza ottenuti grazie alla fecondazione eterologa: tre a Roma e uno a Milano;
   come riportato da un articolo de La Repubblica del 22 luglio 2014, alla clinica milanese Matris, del ginecologo Severino Antinori, dove era stato eseguito l'intervento di inseminazione eterologa, si sono presentati per un'ispezione i carabinieri dei NAS. Il professore Antinori sarà interrogato: «Mi metteranno sul banco degli imputati e so già che dovrò spiegare quali metodiche ho usato. Una assurdità. Finalmente abbiamo una sentenza che fa piazza pulita di un divieto assurdo e barbaro e io, medico, devo ancora giustificare il mio operato»;
   nel medesimo articolo si riporta la dichiarazione del Ministro Lorenzin per la quale «le ispezioni nascono da un'iniziativa autonoma dei Nas». Inoltre nell'intervista a Severino Antinori, il professore circa la suddetta dichiarazione del Ministro della salute, ha dichiarato che il Ministro «mente sapendo di mentire. La segnalazione ai NAS l'ha fatta lei. Io comunque, querelerò il Ministro per abuso di ufficio»;
   quanto su riportato rischia fortemente di creare un clima intimidatorio non accettabile –:
   se il Ministro confermi che l'ispezione dei Nas non trae origine da una sua iniziativa, e se le risulta, come riportato dall'articolo indicato in premessa sulla base di fonti ministeriali, che seguiranno altre ispezioni da parte dei Nas. (5-03309)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 29 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03309

  In via preliminare, e prima di entrare nello specifico della questione posta dagli interroganti, voglio ribadire che la condizione delle coppie affette da infertilità e sterilità costituisce una assoluta priorità per il Ministero della salute; come ha già avuto modo di riferire il Ministro, nella seduta dell'Aula del 2 luglio 2014, è intenzione dell'amministrazione pervenire, nei tempi più brevi possibili, ad una completa attuazione della nota sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale.
  Tale percorso attuativo deve, peraltro, garantire che i trattamenti sanitari in questione vengano praticati senza esporre a qualsivoglia rischio la salute di tutti i soggetti coinvolti.
  A questo proposito, evidenzio che la fecondazione eterologa non costituisce una semplice variante della fecondazione omologa; rispetto a quest'ultima è, infatti, necessario l'uso di gameti di un donatore terzo; è, pertanto, richiesta da parte dei centri di procreazione medicalmente assistita una nuova e diversa attività: la selezione del donatore. I criteri per effettuare tale selezione, secondo canoni di sicurezza dal punto di vista sanitario, sono contenuti nell'allegato III, punti 3 e 4, della direttiva europea 2006/17. La parte dell'allegato, riferita alla «donazione da persone diverse dal partner» non è stata ancora recepita nel nostro ordinamento in ragione del fatto che la fecondazione eterologa era, fino all'intervento della Consulta, vietata in Italia.
  A ciò va aggiunto che il decreto legislativo n, 191 del 2007 prevede, all'articolo 6, che gli istituti di tessuti e cellule, che comprendono anche i centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), devono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome ai fini dello svolgimento delle attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo; al comma 4 del predetto articolo è, altresì, previsto che «L'istituto dei tessuti non apporta modifiche sostanziali alle proprie attività senza il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della regione o della provincia autonoma interessata». All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo sopra citato sono, poi, previste sanzioni per chi opera senza autorizzazione.
  Ciò posto, non risulta a questo Ministero che siano state avviate pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo ma, nell'ipotesi in cui dette attività fossero state avviate, senza la prescritta autorizzazione, le stesse dovrebbero essere considerate svolte in violazione di legge.
  Venendo allo specifico della questione posta dagli interroganti, ricordo che il Comando carabinieri per la tutela della salute, svolge, per il tramite dei dipendenti Nuclei antisofisticazione e sanità (NAS), non solo funzioni di polizia giudiziaria ma anche attività di vigilanza sanitaria; ed è proprio nell'esercizio di questa specifica competenza che i NAS, in considerazione delle recenti notizie di stampa circa l'avvio di pratiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, hanno proceduto alla verifica della fondatezza delle predette notizie.
  Da ultimo, si evidenzia che la competente direzione del Ministero, ha adottato, su richiesta del Comando carabinieri per la tutela della salute, uno specifico provvedimento finalizzato ad autorizzare i NAS alla acquisizione delle cartelle cliniche.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0040

EUROVOC :

giurisdizione costituzionale

fecondazione in vitro

procreazione artificiale