ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03263

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2014

SOLLECITO IL 05/08/2014

SOLLECITO IL 15/09/2014

SOLLECITO IL 20/11/2014

SOLLECITO IL 17/12/2014

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03263
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Venerdì 18 luglio 2014, seduta n. 267

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, D'UVA, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   con l'interrogazione parlamentare n. 5-02776 – sottoscritta dai deputati del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici e dagli eletti dello stesso movimento nelle circoscrizioni elettorali Sicilia 1 e Sicilia 2 – sono stati richiesti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei chiarimenti, in merito alle operazioni di trasbordo del pet-coke effettuate nello scalo di Porto Empedocle nel mese di aprile 2014;
   nell'interrogazione, tra le altre cose, è stato specificatamente chiesto se e in che modo fosse stato accertato che il pet-coke movimentato non contenesse un quantitativo di zolfo superiore a quello indicato nel citato Allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e rispettasse i requisiti precisati nello stesso decreto legislativo, che deve avere per poter essere classificato e utilizzato come combustibile;
   in riscontro al quesito richiamato sopra, il Ministero delle infrastrutture e delle Infrastrutture ha scritto quanto segue:
    «il valore in percentuale del quantitativo di zolfo contenuto nel pet-coke che arriva allo scalo di Porto Empedocle è riportato sul documento Petcoke cargoes declaration by shipper prodotto dal caricatore, in via preventiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo sbarco del prodotto, ed è pari al 4,5/5 per cento. Il quantitativo del tenore di zolfo, come riportato nella parte I, paragrafi 2 e 5 dell'allegato X del citato decreto legislativo, riguarda gli impianti di combustione»;
   rispondendo all'interrogazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito, altresì, le seguenti informazioni:
   a)  per lo svolgimento delle attività di imbarco e di sbarco di materiali, come il pet-coke, gli operatori portuali sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 senza l'obbligo di assoggettare dette attività alla valutazione di impatto ambientale ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA;
   b)  il consulente chimico del porto, di norma, rilascia un certificato con il quale esprime parere favorevole allo sbarco, nel caso in cui venga presentata istanza di sbarco e imbarco di pet-coke;
   c)  non esistono disposizioni normative che impongono alle autorità marittime di adottare una specifica modalità per il trasbordo del pet-coke, quale il «suction unloading» che, al contrario di quanto può avvenire ricorrendo alla modalità meccanica – come nello scalo di Porto Empedocle – annulla il rischio di dispersione del pericolosissimo materiale polverulento contenuto nel pet-coke;
   dalla movimentazione del pet-coke possono derivare concreti e gravi danni alle matrici ambientali esposte durante le operazioni di sbarco e trasporto, che si vanno ad aggiungere a quelli determinati dalla combustione dello stesso materiale in impianti come il cementificio di Isola delle Femmine;
   la classificazione del pet-coke come combustibile e il suo utilizzo all'interno di impianti – come la cementeria di Isola delle Femmine – è strettamente subordinato al rispetto delle soglie percentuali massime di zolfo in massa fissate nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle caratteristiche indicate nella parte II dello stesso decreto –:
   se un quantitativo di pet-coke – con le caratteristiche descritte nel «Petcoke cargoes declaration by shipper» presentato dal caricatore in occasione dello sbarco nello scalo di Porto Empedocle – rispetti i valori di soglia e i requisiti stabiliti nel decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare nell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, e dunque abbia le caratteristiche per essere classificato come combustibile, ed essere utilizzato come tale all'interno della cementeria di Isola delle Femmine;
   se, alla luce dell'elevata pericolosità del pet-coke, ritenga che la tutela dell'ambiente e in particolare delle matrici ambientali esposte durante le operazioni di imbarco e di sbarco possa essere adeguatamente assicurata dalla normativa vigente in materia di trasporto alla rinfusa di materiali solidi, che rimette al caricatore l'onere di attestare la composizione del materiale e al servizio chimico di Porto di verificarne la regolarità, e affida, in via esclusiva, alle autorità «marittime il potere di concedere il nulla osta alle operazioni di imbarco e di sbarco dello stesso materiale e di vigilare sullo svolgimento delle stesse;
   se ritenga che possa essere considerato idoneo a salvaguardare l'ambiente un regime normativo, come quello vigente, che non prevede espressamente:
   a) l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero alla verifica di assoggettabilità a VIA delle richieste di autorizzazione all'esercizio delle attività portuali, se presentate da operatori portuali che movimentano il pet-coke;
   b) l'obbligo, per le autorità portuali, di adottare forme di regolamentazione della movimentazione del pet-coke che impongano il ricorso alla cosiddetta modalità «suction unloading». (5-03263)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

impianto portuale

zolfo

protezione dell'ambiente

impatto ambientale

lavori pubblici

movimentazione