Legislatura: 17Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 18/07/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2014
SOLLECITO IL 05/08/2014
SOLLECITO IL 15/09/2014
SOLLECITO IL 20/11/2014
SOLLECITO IL 17/12/2014
SOLLECITO IL 15/01/2015
SOLLECITO IL 25/03/2015
SOLLECITO IL 21/04/2015
MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, D'UVA, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. —
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
. — Per sapere – premesso che:
con l'interrogazione parlamentare n. 5-02776 – sottoscritta dai deputati del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici e dagli eletti dello stesso movimento nelle circoscrizioni elettorali Sicilia 1 e Sicilia 2 – sono stati richiesti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei chiarimenti, in merito alle operazioni di trasbordo del pet-coke effettuate nello scalo di Porto Empedocle nel mese di aprile 2014;
nell'interrogazione, tra le altre cose, è stato specificatamente chiesto se e in che modo fosse stato accertato che il pet-coke movimentato non contenesse un quantitativo di zolfo superiore a quello indicato nel citato Allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e rispettasse i requisiti precisati nello stesso decreto legislativo, che deve avere per poter essere classificato e utilizzato come combustibile;
in riscontro al quesito richiamato sopra, il Ministero delle infrastrutture e delle Infrastrutture ha scritto quanto segue:
«il valore in percentuale del quantitativo di zolfo contenuto nel pet-coke che arriva allo scalo di Porto Empedocle è riportato sul documento Petcoke cargoes declaration by shipper prodotto dal caricatore, in via preventiva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo sbarco del prodotto, ed è pari al 4,5/5 per cento. Il quantitativo del tenore di zolfo, come riportato nella parte I, paragrafi 2 e 5 dell'allegato X del citato decreto legislativo, riguarda gli impianti di combustione»;
rispondendo all'interrogazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito, altresì, le seguenti informazioni:
a) per lo svolgimento delle attività di imbarco e di sbarco di materiali, come il pet-coke, gli operatori portuali sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 senza l'obbligo di assoggettare dette attività alla valutazione di impatto ambientale ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA;
b) il consulente chimico del porto, di norma, rilascia un certificato con il quale esprime parere favorevole allo sbarco, nel caso in cui venga presentata istanza di sbarco e imbarco di pet-coke;
c) non esistono disposizioni normative che impongono alle autorità marittime di adottare una specifica modalità per il trasbordo del pet-coke, quale il «suction unloading» che, al contrario di quanto può avvenire ricorrendo alla modalità meccanica – come nello scalo di Porto Empedocle – annulla il rischio di dispersione del pericolosissimo materiale polverulento contenuto nel pet-coke;
dalla movimentazione del pet-coke possono derivare concreti e gravi danni alle matrici ambientali esposte durante le operazioni di sbarco e trasporto, che si vanno ad aggiungere a quelli determinati dalla combustione dello stesso materiale in impianti come il cementificio di Isola delle Femmine;
la classificazione del pet-coke come combustibile e il suo utilizzo all'interno di impianti – come la cementeria di Isola delle Femmine – è strettamente subordinato al rispetto delle soglie percentuali massime di zolfo in massa fissate nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle caratteristiche indicate nella parte II dello stesso decreto –:
se un quantitativo di pet-coke – con le caratteristiche descritte nel «Petcoke cargoes declaration by shipper» presentato dal caricatore in occasione dello sbarco nello scalo di Porto Empedocle – rispetti i valori di soglia e i requisiti stabiliti nel decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare nell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto, e dunque abbia le caratteristiche per essere classificato come combustibile, ed essere utilizzato come tale all'interno della cementeria di Isola delle Femmine;
se, alla luce dell'elevata pericolosità del pet-coke, ritenga che la tutela dell'ambiente e in particolare delle matrici ambientali esposte durante le operazioni di imbarco e di sbarco possa essere adeguatamente assicurata dalla normativa vigente in materia di trasporto alla rinfusa di materiali solidi, che rimette al caricatore l'onere di attestare la composizione del materiale e al servizio chimico di Porto di verificarne la regolarità, e affida, in via esclusiva, alle autorità «marittime il potere di concedere il nulla osta alle operazioni di imbarco e di sbarco dello stesso materiale e di vigilare sullo svolgimento delle stesse;
se ritenga che possa essere considerato idoneo a salvaguardare l'ambiente un regime normativo, come quello vigente, che non prevede espressamente:
a) l'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ovvero alla verifica di assoggettabilità a VIA delle richieste di autorizzazione all'esercizio delle attività portuali, se presentate da operatori portuali che movimentano il pet-coke;
b) l'obbligo, per le autorità portuali, di adottare forme di regolamentazione della movimentazione del pet-coke che impongano il ricorso alla cosiddetta modalità «suction unloading». (5-03263)
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