ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03261

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 18/07/2014
Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/02/2015
Resoconto BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 26/02/2015
Resoconto FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2014

SOLLECITO IL 09/09/2014

SOLLECITO IL 15/12/2014

SOLLECITO IL 14/01/2015

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

SVOLTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03261
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Venerdì 18 luglio 2014, seduta n. 267

   FABBRI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco espleta un servizio essenziale a difesa del Paese e dell'integrità dei cittadini che svolge 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 senza sosta alcuna, con professionalità, dedizione e abnegazione nonostante i pesanti tagli alle risorse a cui tale importante settore negli ultimi anni è stato sottoposto;
   il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è senz'altro una categoria di lavoratori che per la tipologia di lavoro che svolge è particolarmente esposta agli infortuni sul lavoro (in aumento, come risulta dalle statistiche elaborate dall'amministrazione dell'interno);
   tuttavia, mentre tra le categorie di lavoratori assistite dall'INAIL sono compresi gli addetti ad operazioni di salvataggio e spegnimento degli incendi, dall'articolo 1, comma 3, n. 22 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, sono esplicitamente esclusi i vigili del fuoco;
   anche il personale volontario, che svolge le stesse mansioni, svolge un lavoro «a rischio» tant’è che la Consulta che, con la sentenza n. 10456 del 2006, su un ricorso dell'INAIL, ha affermato che i «sistemi di protezione dai rischi di infortunio alternativi a quello del T.U. n. 1124 sono costituzionalmente corretti nella misura in cui assicurino a tale personale una tutela non inferiore a quella garantita dal T.U. alla generalità dei lavoratori, così che lo stesso T.U. n. 1124 viene ad assumere una funzione di parametro adeguato ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, comma 2»;
   in passato l'ONA (Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) con i propri fondi di autofinanziamento ha provveduto alla carenza normativa al fine della salvaguardia della salute degli operatori prevedendo una polizza sanitaria integrativa che, nel rispetto dell'articolo 38, comma secondo, della Costituzione, serviva essenzialmente a coprire eventuali spese per cure mediche sostenute dai vigili a seguito di infortuni sul lavoro e non coperte dal servizio sanitario nazionale e dall'INAIL;
   la polizza in questione non è più attiva dal 1o gennaio 2013 e il mancato rinnovo sta creando molteplici problemi ai soggetti interessati e una situazione di incertezza che è la negazione stessa dei principi assicurativi e sociali;
   al lavoratore non resta che anticipare le spese sanitarie e richiedere il rimborso che eventualmente arriverà dopo un lungo iter amministrativo che non sempre si conclude favorevolmente;
   poiché trattasi, nella maggior parte dei casi, di infortuni e/o incidenti seri ed importanti, ne consegue che gli importi per un'adeguata assistenza sanitaria e/o una riabilitazione e altro sono consistenti e non sempre il lavoratore può anticipare somme consistenti per curarsi;
   si paventa pertanto, non solo il rischio che per recuperare dette somme i lavoratori debbano percorrere la via giudiziaria, ma anche di non poter accedere alle cure perché impossibilitati ad anticipare somme di denaro importanti;
   si riporta a tal proposito il caso, segnalato anche dalla stampa locale, di Francesco Sicilia, vigile del fuoco rimasto ustionato nel 2013 durante le operazioni di spegnimento di un incendio in un pub a Reggio nell'Emilia, che ha pagato e sta pagando personalmente la fisioterapia e i due tutori per le mani e potrà presentare solo al termine delle cure le fatture per il rimborso spese all'assicurazione –:
   se non ritengano necessario assegnare, con la massima urgenza e indicando tempi certi, all'ONA del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le risorse necessarie a consentire in via prioritaria il rinnovo della polizza sanitaria integrativa a favore del personale operativo del Corpo;
   se non ritengano di dover adottare le opportune iniziative e gli opportuni provvedimenti di competenza, affinché l'INAIL ponga sotto la propria tutela tale importante categoria di lavorati, insostituibili operatori della sicurezza dei cittadini e dello Stato. (5-03261)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-03261
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

EUROVOC :

infortunio sul lavoro

protezione civile

malattia professionale

contratto assicurativo

assicurazione obbligatoria

spese sanitarie

rimborso