ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03255

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 267 del 18/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/07/2014
Stato iter:
26/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/07/2016
Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2014

DISCUSSIONE IL 26/07/2016

SVOLTO IL 26/07/2016

CONCLUSO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03255
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Venerdì 18 luglio 2014, seduta n. 267

   LOREFICE, GRILLO, MANTERO, SILVIA GIORDANO, CECCONI, DALL'OSSO e DI VITA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   notevoli sono stati i giudizi promossi nei confronti del Ministero della salute tesi al riconoscimento di una responsabilità dello stesso nella massiccia diffusione dei virus dell'epatite B, C e dell'HIV in soggetti sottoposti a trasfusioni di sangue o che avevano fatto uso di farmaci emoderivati (cosiddetti salvavita) infetti avvenuta a partire dagli anni ’70;
   sin dal 2001 sono state avviate delle trattative tra un collegio di legali e il Ministero della salute per tentare di risolvere in via stragiudiziale il contenzioso introdotto da centinaia di contagiati per il risarcimento dei danni patiti;
   il decreto del Ministero della salute del 3 novembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 2003) ha previsto una prima transazione per circa 700 emofilici, ai quali è stato riconosciuto un risarcimento a fronte della rinuncia a proseguire le cause in corso contro lo Stato italiano;
   con le leggi 222 e 244 del 2007 il legislatore ha previsto un secondo percorso transattivo, per tutti i danneggiati (oltre agli emofilici, i talassemici, gli emotrasfusi, e altro), esclusi dalla transazione del 2003, prevedendo un finanziamento di 150 milioni di euro nel 2007 e 180 milioni di euro all'anno, da elargire secondo un piano pluriennale in analogia e coerenza con i criteri transattivi fissati per gli emofilici nel 2003;
   il decreto ministeriale 4 maggio 2012 in materia di definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto n. 132 del 2009 concernente il risarcimento danni nei confronti di soggetti danneggiati da sangue infetto, emanato in attuazione delle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, stabilisce l'esclusione dalla transazione di tutti coloro che hanno promosso causa di risarcimento danni nei confronti del Ministero oltre i 5 anni dal riconoscimento del danno biologico, ovvero dalla data di presentazione in sede amministrativa dell'istanza di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 rispetto alla quale risulti documentata la piena conoscenza della patologia da parte del danneggiato, oppure oltre i dieci anni dal decesso del soggetto danneggiato, nel caso si tratti di eredi di soggetti deceduti. Non vengono altresì previsti dal decreto eventuali atti interruttivi della prescrizione, non conformemente alle norme di procedura civile e vengono esclusi dalla transazione i soggetti per i quali risulti un evento trasfusionale anteriore al 24 luglio 1978 –:
   quale sia il numero di soggetti che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva;
   quale sia il numero di soggetti che ad oggi hanno visto accolta la loro domanda;
   quale sia il numero di soggetti che ad oggi hanno visto rigettata la loro domanda perché ritenuti non in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale;
   se il Governo intenda assumere un'iniziativa normativa quale ad esempio un indennizzo straordinario, a favore dei soggetti che hanno fatto domanda di accesso al percorso transattivo, in linea con iniziative analoghe, al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale in grado di sanare questa storia nera di sanità pubblica, aggravata dai ritardi della pubblica amministrazione;
   quante risultino, ad oggi, le somme già stanziate e disponibili per la citata soluzione transattiva; se il Governo confermi a nome dello Stato italiano di aver fatto richiesta di costituzione di parte civile, a fianco dei pazienti emofilici, nel procedimento penale n. 33870/03 R.G.N.R., con il capo d'accusa di omicidio colposo plurimo aggravato per fatti collegati ai danni causati dall'utilizzo di farmaci emoderivati infetti, pendente innanzi al tribunale di Napoli con udienza fissata per il giorno 3 ottobre 2014. (5-03255)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 26 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03255

  In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che l'articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 entro il 19 gennaio 2010.
  Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro (euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria) in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva. Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.
  La corresponsione della somme è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  Il Ministero della salute sta provvedendo alla corresponsione del quantum dovuto agli aventi diritto secondo un piano d'azione finalizzato alla evasione programmata delle pratiche entro il 31 dicembre 2017, come previsto al comma 1 del predetto articolo 27-bis, nel rispetto della graduatoria dei soggetti che si possono avvalere dell'equa riparazione, sulla base dei criteri fissati dalla citata normativa, che tiene conto della gravità dell'infermità e, in caso di parità, del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  Il comma 3 dell'articolo 27-bis prevede che la procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri previsti per la corresponsione dell'equa riparazione, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012.
  Alla data del 19 gennaio 2010, sono pervenute 7885 domande di adesione all'operazione transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ad oggi risultano inviate, da parte del Ministero della Salute, ai soggetti danneggiati n. 3804 note per l'accettazione dell'equa riparazione e risultano pervenute 1609 accettazioni. Di queste 1259 sono state liquidate, 47 sono state rigettate e 303 sono in lavorazione o in attesa di integrazione della documentazione.
  Per quanto riguarda i soggetti per i quali prosegue l'operazione transattiva, sono state istruite circa 250 posizioni, dalla prima alla quinta categoria di gravità della patologia. Ad oggi nessuna di queste ha visto accolta la domanda. Per 21 posizioni è stata inviata la richiesta di parere all'Avvocatura dello stato. Di queste, per 3 posizioni è stato espresso parere favorevole, per 3 posizioni parere di non opportunità della stipula, per le restanti si è in attesa di riscontro. Infine, si rappresenta che in precedenza sono già state rigettate 1313 domande di adesione all'operazione transattiva, ai sensi del decreto ministeriale 4 maggio 2012, e 51 domande per mancanza dei requisiti del Regolamento 28 aprile 2009.
  Da ultimo, si conferma che il Ministero della salute si è costituito parte civile nel procedimento penale n. 338870/03, e che, al fine di sostenere l'astratta idoneità lesiva di ciascuna dose di emoderivato, è intervenuto nella operazioni peritali, designando, con nota del 18 luglio 2016, quale perito di parte, il dottor Lorenzo Montrasio, direttore dell'Unità Dirigenziale Farmaci biologici dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

prodotto farmaceutico

malattia

indennizzo

trasfusione di sangue