ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03251

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 266 del 17/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014
MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE 17/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/07/2014
Stato iter:
16/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/10/2014
Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 16/10/2014
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/07/2014

DISCUSSIONE IL 16/10/2014

SVOLTO IL 16/10/2014

CONCLUSO IL 16/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03251
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Giovedì 17 luglio 2014, seduta n. 266

   BUSINAROLO, CIPRINI e MUCCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il tribunale per i minorenni è un organo collegiale specializzato dell'amministrazione della giustizia, istituito con regio decreto n. 1404 del 1934, convertito dalla legge n. 835 del 1935, composto da quattro giudici, di cui due togati e due onorari, un uomo e una donna, «benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia ...» (articolo 2 della legge n. 835 del 1935), figure che compendiano funzioni giudiziarie e competenze psicologiche nonché socio-pedagogiche;
   i tribunali dei minori, di competenza territoriale su tutto il circondario della corte di appello o sezione di corte d'appello, sono 29 sul territorio nazionale, con un organico di circa 782 magistrati, dei quali circa 600 sono onorari;
   un servizio della trasmissione di inchiesta Le Iene, del 21 maggio 2014, ha rifocalizzato l'attenzione su una questione già oggetto di una commissione di inchiesta di Federcontribuenti sugli affidamenti minorili chiamata «Finalmente Liberi». L'inchiesta aveva riscontrato ben oltre 100 conflitti di interessi tra giudici onorari ed associazioni per minori in tutta Italia;
   sarebbe emerso che l'allontanamento di parecchi minori dalla propria famiglia sia stato deciso da giudici onorari che ricoprivano anche la carica di presidente o vicepresidente delle associazioni alle quali tali minori venivano affidati. Queste associazioni sarebbero sovvenzionate dallo Stato, per un ammontare che dipende dal numero dei minori presenti nella struttura;
   si tratta di psicologi, medici e assistenti sociali, che da un lato sono chiamati a pronunciarsi sull'allontanamento dei bambini dalle proprie famiglie, e dall'altro sono essi stessi titolari, dipendenti o consulenti di centri di affido o istituti, dove poi vengono accolti gli stessi minori;
   il giudice onorario per tutta la durata dell'incarico è un giudice a tutti gli effetti e quindi, nell'esercizio di tale attività, deve osservare i principi deontologici del giudice, tra cui il principio di terzietà ed indipendenza, come interprete degli interessi del minore e delle relazioni all'interno della famiglia;
   l'ultima circolare del CSM in merito al ruolo di giudice onorario minorile, risalente al 14 maggio 2010, fissava i criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili per il triennio 2011-2013 ed in particolare all'articolo 7 fissa le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
   anche il Garante per l'infanzia aveva proposto di «scrivere un rigido codice etico, coinvolgendo gli ordini professionali, per vietare a ogni giudice onorario di tribunale dei minori di avere un ruolo nelle comunità di affido» e di far sottoscrivere ai tribunali un protocollo sulle ispezioni, così da metterli in condizione di effettuare controlli presso le strutture che dovessero risultare «sospette»;
   è emerso che nel 2010 i minorenni sottratti alle famiglie sono stati 39.698, collocati dai tribunali dei minori in centri di affido temporaneo o in altre famiglie, il 24 per cento in più rispetto a 10 anni prima. Inoltre, comuni e aziende sanitarie locali pagano per ciascun/minorenne affidato una retta minima giornaliera di 200 euro (ma spesso si arriva a superare i 400) –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   se sia noto quanti minori siano stati affidati ad associazioni da parte di giudici onorari che ricoprivano ruoli nelle medesime associazioni e a quanto ammontino le somme ricevute da tali associazioni a fronte di detti affidamenti;
   quanti minorenni siano stati sottratti alle famiglie nel 2013;
   se il Ministro ritenga di assumere iniziative normative per precisare le cause di incompatibilità per la nomina dei giudici onorari minorili. (5-03251)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-03251

  Con l'interrogazione oggi in discussione gli On. Businarolo, Ciprini e Mucci pongono in evidenza un tema di estrema delicatezza ed importanza non soltanto perché attenzionano il mondo dei minori e la tutela loro apprestata in caso di affido, ma anche perché prospettano una compromissione del sistema giudiziario in occasione delle decisioni prese da alcuni giudici onorari dei Tribunali per i minorenni, in vista dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine.
  Nel premettere la massima attenzione alla tematica segnalata, ritengo doveroso precisare che l'attività istruttoria per la nomina dei giudici onorari nei collegi dei Tribunali per i minorenni e delle sezioni minorenni presso le Corti d'Appello è espletata presso i predetti Tribunali e sezioni di Corte d'Appello e che la determinazione finale sul punto rientra nelle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Il Dipartimento della Giustizia minorile, infatti, interviene nella procedura di nomina soltanto all'atto della predisposizione del decreto a firma del Ministro.
  È, peraltro, noto che i Tribunali per i Minorenni sono stati costituiti con r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 affinché i minorenni che avessero commesso dei reati potessero essere giudicati da un organo specializzato, a composizione mista, formato cioè da giudici professionali (c.d. togati) e da cittadini esperti in scienze umane (c.d. giudici onorari). Soltanto successivamente è stata attribuita a questi Tribunali una competenza civile, che attualmente comprende la maggior parte dei procedimenti giurisdizionali in cui sono coinvolti gli interessi dei soggetti di minore età.
  Per essere nominato e confermato nel ruolo di giudice onorario minorile l'aspirante deve comprovare con adeguata documentazione di essere cittadino «benemerito dell'assistenza sociale» e cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché di condotta incensurabile. La situazione di «benemerenza dell'assistenza sociale» sottende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una reale traduzione di tale sensibilità in attività concrete. Per «assistenza sociale» si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendo l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria. Il requisito di «cultore» delle materie indicate non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, anche se il medesimo costituisce un titolo preferenziale.
  Ogni decisione del Tribunale per i Minorenni è adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato e due giudici onorari (un uomo ed una donna).
  Ne consegue che i giudici onorari minorili non svolgono funzioni monocratiche e che la decisione di affidamento ad una struttura piuttosto che ad un'altra è sempre e comunque di natura collegiale.
  Inoltre, poiché nei confronti degli esperti che fanno parte del Tribunale per i minorenni trovano applicazione le norme che disciplinano le situazioni di incompatibilità dei giudici onorari, qualora il Presidente dell'ufficio di appartenenza abbia avuto notizia di fatti integranti gli estremi dell'incompatibilità, lo stesso deve proporre la decadenza o la revoca del giudice onorario minorile al Consiglio giudiziario competente il quale, espletati i doverosi accertamenti, provvede, in caso di fondatezza della notizia, a formulare la contestazione indicando i fatti suscettibili di determinare l'adozione di detti provvedimenti e, in caso contrario, ad archiviare il relativo procedimento.
  Tra le situazioni che ostano all'esercizio delle funzioni di giudice onorario, l'articolo 42 quater lett. d dell'ordinamento giudiziario prevede espressamente quella dell'appartenenza ad associazioni, i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale.
  Ebbene, sulla base dei dati acquisiti dal Dipartimento della giustizia minorile riferisco che nell'anno 2013 e nel I semestre del 2014 sono stati adottati complessivamente 40 provvedimenti di decadenza d'ufficio dall'incarico di giudice onorario e tra le motivazioni poste a fondamento della decadenza vi sono sia le dimissioni, che le revoche e le incompatibilità per doppio incarico.
  Per quanto riguarda i quesiti specifici proposti in interrogazione, rappresento che nell'anno 2012, secondo le rilevazioni effettuate dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della giustizia, sono stati disposti dai Tribunali per i minorenni 588 provvedimenti di affidamento familiare, 659 affidamenti a comunità o istituti e 235 provvedimenti di urgenza di allontanamento del minore dalla residenza familiare. Per l'anno 2013 i provvedimenti di affido familiare sono stati 453, mentre quelli di affidamento a comunità o istituti 623.
  Per completezza segnalo che la circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura ha confermato, così come accaduto per il precedente triennio, la volontà di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle competenze specifiche acquisite dai magistrati in servizio senza ostacolare non ostacolare il ricambio delle esperienze in un settore, quale quello minorile, bisognoso di apporti culturali in grado di riflettere l'evoluzione dei tempi.
  In tale ottica il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma dell'incarico che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo fra vecchi e nuovi aspiranti.
  Per il soddisfacimento di tali esigenze i dirigenti degli uffici sono stati ulteriormente responsabilizzati in quanto chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione svolta dai giudici onorari nel primo triennio, ma anche in presenza di domanda di conferma.
  Evidenzio, inoltre, che nell'articolo 7 comma 6 della circolare del CSM 14 maggio 2014 è stata espressamente prevista incompatibilità tra l'attività di giudice onorario e le cariche rappresentative di strutture comunitarie tant’è che «il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, cariche rappresentative di strutture comunitarie ove siano inseriti i minori dall'autorità giudiziaria e, se già riveste tali cariche, deve rinunciarvi prima di assumere le funzioni». Tale causa di incompatibilità, di carattere funzionale, ben può costituire, se nota, elemento per procedersi alla revoca dell'incarico.
  È di tutta evidenza, quindi, che le previsioni normative attualmente vigenti sono predisposte per garantire la massima professionalità dei giudici onorari minorili e sono strutturate per evitare che si verifichino anomalie in danno dei minori.
  In ogni caso, proprio in considerazione della particolarità della questione affrontata, non può che essere caldeggiata una ancora più minuziosa verifica delle possibili cause di incompatibilità.
  Segnalo in tal senso che il 29 agosto 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» indicando tra i principi di delega anche interventi sul disciplinare, sui requisiti per l'accesso nonché sulla disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio della funzioni di magistrato onorario, con individuazione dei doveri e i casi di astensione del magistrato onorario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

giudice

nomina del personale

giurisdizione minorile

minore eta' civile

diritto di affidamento

organizzazione della professione