ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03242

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORGHI ENRICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03242
presentato da
BORGHI Enrico
testo di
Mercoledì 16 luglio 2014, seduta n. 265

   BORGHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
   la convenzione Italia-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano n. 0.747.225.1 del 1927 e rivista nel 1992 — è stata concepita prima dell'avvento delle direttive/regolamenti/trattati europei ed accordi internazionali (anche con la Svizzera) che portano oggi ad una libera circolazione delle persone e delle professioni nonché ad un libero mercato dei servizi;
   la legge italiana che regola il servizio taxi su gomma è la stessa che regola il servizio taxi con natante;
   la risposta del Consiglio federale svizzero del 25 aprile 2012 all'interpellanza n. 12.3023 depositata dal consigliere Lorenzo Quadri, in merito recita che: «I tassisti italiani hanno il diritto, per 90 giorni in un anno civile, di trasportare persone dall'Italia in Svizzera e, su prenotazione, di venirle a prendere. Non sono invece autorizzati a trasportare passeggeri sul solo territorio svizzero (trasporti interni). Le autorità ticinesi preposte ai controlli sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni dell'OLR. Le violazioni di queste disposizioni sono punite. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni penali vigenti siano sufficienti a garantire l'osservanza di tali norme.» –:
   se quanto riportato nell'accordo in essere tra il nostro Paese e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, per quanto disciplinato dal capitolo VI, articolo 16, sia da ritenersi superato da regolamenti e trattati europei, soprattutto per quanto concerne le disposizioni che limitano il rilascio di autorizzazioni per servizi internazionali previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza;
   qualora tale formulazione risultasse non conforme alla normativa internazionale, europea, italiana quale sia il testo sulla base del quale si sta procedendo ai lavori di rinnovo della convenzione della richiamata convenzione. (5-03242)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

LAGO MAGGIORE

EUROVOC :

convenzione internazionale

Svizzera

trasporto viaggiatori

libera prestazione di servizi

liberalizzazione del mercato

regolamentazione dei trasporti

utente dei trasporti