ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03236

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: D'UVA FRANCESCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 16/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03236
presentato da
D'UVA Francesco
testo di
Mercoledì 16 luglio 2014, seduta n. 265

   D'UVA e DA VILLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, si dispone che anche per l'anno accademico 2014-2015, l'ammissione dei candidati ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, previo accreditamento dei corsi stessi ai sensi del decreto ministeriale n. 47 del 2013, avviene a seguito di superamento di apposita prova, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto;
   secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia «è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale», assegnando 10.551 posti totali;
   nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale i candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito in sede di prova di ammissione;
   all'articolo 10, comma 1, del citato decreto ministeriale, si prevede che per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, il Cineca, sulla base del punteggio, calcolato ai sensi del comma 3, redige una graduatoria unica nazionale per i candidati comunitari e stranieri residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, secondo le procedure di cui all'allegato 2 dello stesso decreto;
   al comma 6 dello stesso articolo, in particolare, si dispone che «fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria dei corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si chiude alla data del 1o ottobre 2014», introducendo il termine ultimo entro il quale redigere la graduatoria nazionale finale dei candidati ammessi all'immatricolazione ai relativi corsi;
   l'allegato n. 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, disciplina le direttive e le procedure di riferimento per la redazione della graduatoria nazionale, nonché le modalità di scorrimento della stessa;
   a norma di quanto previsto dal punto 9, lettera a), dell'allegato n. 2, il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta «assegnato» ed è tenuto ad immatricolarsi presso la sede e il corso entro i termini stabiliti al punto 1 e, in caso di mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo;
   la successiva lettera b) dispone invece che il candidato che ad ogni scorrimento di graduatoria non rientri nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile, risulta «prenotato» su una scelta successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini stabili al punto 1 coloro che lo precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze migliori indicate;
   l'allegato n. 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, prevede, inoltre, che dopo la pubblicazione degli elenchi dei candidati alle sedi da questi indicate, i candidati «assegnati» devono obbligatoriamente provvedere all'immatricolazione presso gli atenei, mentre i candidati «prenotati» hanno facoltà di non ottemperare immediatamente all'immatricolazione;
   il punto 16 dell'allegato, infine, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale 5 febbraio 2014, n. 85, stabilisce che «alla data del 1o ottobre 2014 tutti i candidati in posizione utile in graduatoria con lo status di assegnato o prenotato e non ancora immatricolati all'esito delle procedure previste dai punti 11 e 13 sono tenuti ad immatricolarsi entro il termine del 6 ottobre 2014. In caso di mancato rispetto dei termini, i candidati decadono dal diritto all'immatricolazione e non assume rilevanza alcuna la motivazione giustificata del ritardo»;
   in un articolo pubblicato in data 5 luglio 2014 dal quotidiano consultabile online IlFattoQuotidiano, lo scorrimento delle graduatorie, così come disciplinato dalle disposizioni richiamate, risulterebbe essere lento e non efficiente;
   secondo quanto riportato dall'articolo, infatti, risulterebbe essere numerosi gli studenti che, decidendo di non immatricolarsi, esercitano la facoltà di restare in attesa di un posto libero in un ateneo di maggior gradimento, sperando nella rinuncia di altri studenti già assegnati ovvero prenotati presso la sede preferita;
   tale distorsione, forse non adeguatamente previste dal decreto ministeriale, essendo questa «legittimata» dalle procedure sin qui esposte e aggravata dall'eccessivo numero di preferenze esprimibili da ogni candidato, starebbero comportando un pericoloso rallentamento del sistema di assegnazione dei posti ai candidati idonei, con percentuali di soggetti assegnati assolutamente sproporzionate al numero di quelli ancora prenotati;
   a peggiorare l'attuale situazione vi sono la cosiddette «doppie immatricolazioni», determinate dalla compresenza sia nelle graduatorie ministeriali sia in quelle di altre università private di numerosi studenti, i quali, non essendo tenuti ad alcuna scelta immediata, né a esprimere alcuna rinuncia espressa, bloccano il regolare scorrimento della graduatoria nazionale;
   secondo quanto previsto dal punto 14 dell'allegato n. 2 «agli atenei è consentito procedere all'iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo, esclusivamente a seguito di riconoscimento dei relativi crediti, nonché della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione rispetto ai posti attribuiti della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni»;
   anche in considerazione di quanto disposto dal punto 16 dell'allegato n. 2, che prevede la decadenza dal diritto all'immatricolazione senza possibile giustificazione del ritardo, vi è il timore che alla chiusura della graduatoria, così come prevista il 1o ottobre 2014, il numero dei posti assegnati risulti inferiore ai 10.551 attualmente previsti dal Ministero –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire e assicurare il regolare scorrimento della graduatoria nazionale per i corsi di laurea di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 2014 impendendo, inoltre, che il numero dei posti totali da destinare alle nuove immatricolazioni non venga ridotto a causa delle possibili inefficienze procedurali sin qui richiamate. (5-03236)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

FACOLTA' DI MEDICINA, L 1999 0264

EUROVOC :

universita'

insegnamento superiore