ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03150

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 256 del 03/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 03/07/2014
Stato iter:
12/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 12/11/2014
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/07/2014

DISCUSSIONE IL 12/11/2014

SVOLTO IL 12/11/2014

CONCLUSO IL 12/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03150
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Giovedì 3 luglio 2014, seduta n. 256

   ARLOTTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   il fermo pesca biologico, attivato nel nostro Paese in attuazione della normativa comunitaria recata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), è una della misure obbligatorie utili a preservare gli stock ittici e a contribuire al ripopolamento della flora e della fauna acquatiche gravemente compromesse, nel corso degli anni, da catture eccessive e da sistemi di pesca inadeguati;
   in virtù di tale arresto temporaneo, comunemente detto «fermo biologico», per le navi da pesca autorizzate ad esercitare l'attività di pesca con il sistema strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi nazionali, ogni anno viene disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per un periodo che va da 4 a 6 settimane, nel rispetto dei periodi contemplati nei piani di gestione;
   la normativa europea reca disposizioni specifiche in materia di aiuti pubblici per l'arresto temporaneo della pesca da erogare ai pescatori, tramite cassa integrazione in deroga, e agli armatori, tramite risorse comunitarie, a parziale indennizzo del mancato reddito derivante dall'interruzione della loro attività;
   sino ad oggi i lavoratori/pescatori (1000 addetti nella sola regione Emilia-Romagna) non hanno ancora ottenuto il sostegno al reddito previsto per l'arresto temporaneo del 2013;
   la mancanza del detto sostegno, a distanza di 10 mesi, sta determinando una pesante ricaduta sulle legittime spettanze dei lavoratori e, consequenzialmente, un crescente clima di preoccupazione in tutto il settore, già attraversato da una forte crisi economica particolarmente accentuata dall'aumento del prezzo del carburante –:
   quali urgenti iniziative si intendano assumere al fine di assicurare la più sollecita conclusione dell’iter amministrativo ai fini della erogazione del sostegno al reddito per il fermo per i lavoratori del settore, con l'immediato pagamento della cassa integrazione già richiesta per i 90 giorni di inattività del 2013;
   quali siano le intenzioni del Ministro circa la copertura finanziaria del fermo pesca 2014 e il rifinanziamento della cassa integrazione per il 2014;
   come intenda attivarsi per la definizione di tempi e modalità del fermo 2014.
(5-03150)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 novembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-03150

  L'interrogazione cui mi accingo a rispondere concerne talune problematiche connesse al fermo pesca biologico.
  Al riguardo mi preme anzitutto precisare che, in merito all'arresto temporaneo delle attività di pesca per l'anno 2013, le istanze pervenute sono state tutte regolarmente istruite mediante l'inserimento nella pertinente procedura informatizzata e la relativa liquidazione è terminata lo scorso settembre, ad eccezione di un esiguo numero di pratiche con problematiche in via di risoluzione.
  Per quanto concerne il fermo pesca temporaneo 2014, ricordo che i periodi di interruzione sono stati determinati a seguito di accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le associazioni di categoria e i sindacati. Il relativo decreto ministeriale è stato firmato il 23 luglio scorso e, a breve, verranno definite le modalità attuative.
  Per gli ulteriori aspetti gestionali, relativi alla Cassa integrazione guadagni in deroga per la misura in questione, devo necessariamente rinviare a quanto disposto dal competente Dicastero del lavoro e delle politiche sociali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 184 della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), con il decreto interministeriale n. 84376 dell'11 settembre 2014 ha destinato 30 milioni di euro al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca. Contestualmente, l'INPS è stato incaricato all'ammissione ai trattamenti di sostegno al reddito e alla relativa erogazione nei limiti delle risorse disponibili.
  Al riguardo, ritengo utile evidenziare che il citato Istituto di previdenza, con circolare n. 7101 del 18 settembre 2014, ha confermato che la cassa integrazione guadagni in deroga è erogata al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142 del 2001, delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito. Peraltro, l'accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali autorità marittime.
  Inoltre, il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto, secondo quanto chiarito dalla nota INPS in parola, in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente. Peraltro, ai fini del periodo massimo indennizzabile con il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, si farà riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente.
  Si evidenzia infine che, ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

cassa integrazione

aumento dei prezzi

flottiglia peschereccia

peschereccio