ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03113

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 254 del 01/07/2014
Firmatari
Primo firmatario: BINI CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 30/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/07/2014

SOLLECITO IL 09/09/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03113
presentato da
BINI Caterina
testo di
Martedì 1 luglio 2014, seduta n. 254

   BINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il settore florovivaistico è composto da aziende tra loro anche molto diverse, esiste, infatti, una profonda differenza fra le aziende contraddistinte dal prevalere di una struttura commerciale, dove le piante vengono invasate e rimangono nel vivaio solo il tempo necessario per una corretta radicazione (da sei a dodici mesi) e quelle con caratteristiche più tradizionali;
   queste ultime, specializzate nella produzione in pieno campo di specie vegetali ornamentali, producono piante a partire dal vasetto o addirittura dal seme fino alla pianta adulta, questo comporta un tempo di permanenza in vivaio molto lungo e fatturati ridotti rispetto ad aziende a vocazione più commerciale strutturate per una produzione basata prevalentemente su piante in vaso;
   alcune varietà rimangono in vivaio anche dieci anni prima di arrivare alla vendita, nel frattempo l'azienda affronta e sostiene tutta una serie di avversità (meteorologiche, climatiche, infestazioni parassitarie, eccetera);
   l'organizzazione produttiva di queste aziende necessita, quindi, di un bagaglio professionale e culturale relativo a tutte le fasi di sviluppo delle piantine, una profonda passione per il verde e le specie dendrologiche, per le quali è necessario un continuo aggiornamento delle varietà vegetali in vivaio;
   un'ulteriore differenza qualificante delle aziende specializzate nella produzione in pieno campo rispetto a quelle che hanno una struttura produttiva organizzata a vasetteria è il minore impatto ambientale, in quanto l'impegno nella difesa del suolo e del territorio sul quale coltivano le piante è, per esse, vitale;
   con l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il Governo ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo municipale, aumentando i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali che hanno prodotto una pesante impennata della tassazione sui fabbricati e sui terreni agricoli;
   a parziale rimedio di tale situazione, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, hanno abolito per l'anno 2013, rispettivamente la prima e la seconda rata dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
   per l'anno 2014 l'assetto dell'IMU è, ancora una volta mutato a seguito della disciplina recata dall'articolo 1 commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), suddivisa tra IMU applicabile al possesso di immobili le abitazioni principali e due componenti collegate alla fruizione di servizi comunali la TASI (tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (tassa sui rifiuti);
   la nuova disciplina esclude dal pagamento dell'IMU i fabbricati rurali strumentali mentre include i terreni agricoli, compresi quelli coltivati e quelli di proprietà di coltivatori diretti e agricoltori professionali iscritti nella previdenza agricola;
   l'IMU si calcola applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore ridotto da 110 a 75, mentre il fattore di moltiplicazione per i terreni agricoli affittati è fissato a 135;
   in agricoltura le aziende sono in gran parte a conduzione familiare, spesso il proprietario del terreno è un genitore o il coniuge del titolare dell'azienda, a cui viene concesso in affitto il terreno, si configura quindi la condizione per cui famiglie, che da sempre hanno coltivato un appezzamento di terreno, sono gravate di un'imposizione maggiorata;
   alle imposte fin qui elencate si aggiungono i canoni per il consorzio di bonifica, la TIRE (ancora da quantificare), l'IRAP, l'IRPEF e tutta una serie di altri balzelli e imposte aggiuntive che dipingono un quadro non più sostenibile per il futuro dalle aziende agricole;
   la fiscalità dovrebbe essere uno strumento per indirizzare, valorizzare e conservare l'ambiente naturale, attività in cui le aziende agricole vivaistiche tradizionali sono specializzate, la tassazione del terreno coltivato, che rappresenta la loro reale fonte di reddito penalizza proprio queste aziende ed avvantaggia quelle più commerciali, come se, per fare un paragone con l'industria, si tassassero i macchinari che producono i manufatti industriali;
   la nuova IMU colpisce in modo indiscriminato tutte le tipologie aziendali senza distinzione, ignorando parametri come il fatturato, la produzione lorda vendibile (PLV) e costringendo molte aziende alla scomparsa;
   è necessaria una politica agricola che sappia distinguere le aziende vivaistiche da altre tipologie d'impresa e che riveda il regime fiscale sopra descritto, favorendo l'impiego delle risorse nel miglioramento delle aziende con lo scopo di implementarne la redditività, i livelli occupazionali, la predisposizione alla cura del territorio e dell'ambiente su cui tali aziende insistono –:
   se intendano rivedere i caratteri distintivi della nuova IMU, alleggerendo la pressione fiscale sulle aziende agricole di cui in premessa prevedendo, in particolare, che i terreni agricoli coltivati siano considerati beni strumentali non assoggettabili all'IMU, come già accade per i fabbricati rurali strumentali. (5-03113)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

piantina