ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 252 del 25/06/2014
Abbinamenti
Atto 5/03132 abbinato in data 29/10/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 25/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARGUERETTAZ RUDI FRANCO LEGA NORD E AUTONOMIE 10/10/2014
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE 10/10/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 25/06/2014
Stato iter:
29/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2014
Resoconto GIACOMELLI ANTONELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 29/10/2014
Resoconto MARGUERETTAZ RUDI FRANCO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/06/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/10/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/10/2014

DISCUSSIONE IL 29/10/2014

SVOLTO IL 29/10/2014

CONCLUSO IL 29/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03079
presentato da
CAPARINI Davide
testo presentato
Mercoledì 25 giugno 2014
modificato
Venerdì 10 ottobre 2014, seduta n. 307

   CAPARINI, MARGUERETTAZ, ATTAGUILE. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1 prevede che «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento»;
la Rai sta inviando un avviso, come accadde nel 2012, alle imprese nel quale si ricorda che le vigenti disposizioni normative impongono l'obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall'ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall'uso al quale gli stessi sono adibiti;
la scorsa legislatura a seguito sia di atti di sindacato ispettivo, di atti di indirizzo – anche a firma dell'interrogante – che di proteste da parte delle associazioni di categoria, il Ministero dello sviluppo economico con una nota del dipartimento delle comunicazioni del 22 febbraio 2012, aveva inteso chiarire che un apparecchio si intende «atto» a ricevere le radio audizioni se e solo se include nativamente (fin dall'origine) gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici; un apparecchio si intende «adattabile» a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi, che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radioricevitore completo. Ne deriva, come conseguenza, che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni, e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone TV;
in sintesi non sono soggetti al pagamento del canone i personal computer, fissi o portatili, i tablet come gli «iPad» e gli smartphone, che consentono l'ascolto e/o visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare;
la Rai a seguito di questi chiarimenti in base alla summenzionata nota del Ministero dello sviluppo economico si era impegnata a fare tutte le necessarie azioni di chiarimento in tal senso. Allora non si comprende perché persista, a distanza di due anni, nella richiesta di pagamento del canone speciale inviata a migliaia di utenti colpevoli di possedere nei loro uffici computer, tablet e smartphone, oggi indispensabili per qualsiasi tipo di attività ed utilizzati spesso anche per soddisfare gli adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione;
calcolando che la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro all'anno, secondo una prima stima la Rai potrebbe incassare fino a 1,4 miliardi di euro per apparecchi che non vengono utilizzati per ricevere i canali Rai: oltre 400 milioni di euro versati dai liberi professionisti e 980 milioni versati dalle imprese;
in un momento di grave crisi economica, dove ogni giorno chiudono centinaia di aziende ed attività commerciali perché il costo del lavoro e la pressione fiscale sono divenute insostenibili, colpire ancora duramente il sistema produttivo con l'ennesima gabella imponendo una nuova imposta sull'innovazione e sullo sviluppo tecnologico risulta quanto mai ingiustificato –:
se non ritenga opportuno intervenire nuovamente al fine di risolvere definitivamente la questione, indicando espressamente fra gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, elencati nella nota ministeriale del 22 febbraio 2012, quegli strumenti, come computer, tablet e smartphone, che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati esclusivamente per finalità di studio o lavorative, anche al fine di non gravare ulteriormente nel settore produttivo così drammaticamente colpito dalla congiuntura economica. (5-03079)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-03079

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in esame trattando le stesse il medesimo argomento.
  Come è noto, il Ministero con nota del 2012 ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI.
  Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: PC senza sintonizzatore, i monitor per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.
  Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono pertanto, in base alla formulazione della norma, assoggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra cinque diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.
  Per quanto concerne in particolare la possibilità di esentare dal pagamento del canone televisivo il Museo interattivo delle migrazioni di Belluno (MiM), si segnala che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 gennaio 1998 n. 54, sono esentate dall'obbligo del pagamento del canone alcune categorie vale a dire gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle Province. Pertanto, nel caso in cui la struttura in questione ricada nelle predette fattispecie, può richiedere l'esonero dal pagamento del canone presentando agli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico la relativa domanda corredata dalla documentazione comprovante la natura dell'ente.
  Ciò detto, come è noto il Governo ha intenzione di rivedere la normativa urgente in materia alla scopo di introdurre maggiore equità, certezza delle risorse, certezza dell'individuazione della platea e il superamento totale dell'evasione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

parafiscalita'

apparecchio radio

attrezzatura sportiva