ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03067

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 251 del 24/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014
BARBANTI SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 24/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2014
Stato iter:
25/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/06/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2014
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/06/2014

SVOLTO IL 25/06/2014

CONCLUSO IL 25/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03067
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251

   CANCELLERI, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA, RUOCCO, PISANO e BARBANTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   i buoni fruttiferi postali sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti per propri fini istituzionali, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da Poste italiane, i relativi rendimenti sono stabiliti dall'emittente ed approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze; i rendimenti e le tabelle con il relativo calcolo sono stampati sul retro di ogni singolo buono fruttifero postale;
   con il decreto del 13 giugno 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del giugno 1986) il Ministro del tesoro istituì una nuova serie di buoni con la lettera «Q» e stabilì che tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (le serie L, M, N, O) fossero convertiti m titoli della nuova serie Q; l'attribuzione delle nuova serie Q rappresentava un vero e proprio «declassamento» delle serie precedenti, presentando tassi di interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto;
   il potere di modificare il tasso di interesse previsto anche con riferimento a serie di buoni postali già emesse, oltre che a quelle di nuova emissione, era conferito al Ministro del tesoro dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, (poi abrogato dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284); in particolare, la norma prevedeva la possibilità di modificare i tassi d'interesse sia per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sia per quelli relativi a serie emesse in precedenza; lo stesso articolo 173 prevedeva inoltre che gli interessi dovevano essere corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e che tale tabella, in caso di successiva variazione dei tassi, dovesse essere integrata con quella messa a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali;
   il declassamento attuato con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 generò non poche questioni interpretative e applicative, soprattutto in tema di trasparenza e pubblicità dell'intervenuta variazione unilaterale dei tassi di interesse per i buoni fruttiferi postali già emessi; al riguardo, con ordinanza del 16 luglio del 1999, il tribunale di Napoli sollevò addirittura la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 173 citato, in riferimento agli articoli 43, 47 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentiva l'estensione della variazione del tasso d'interesse anche alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse, senza che di tale variazione vi fosse stata la previsione e la sottoscrizione per accettazione del titolare dei buoni e senza che vi fosse stata la comunicazione al medesimo titolare onde consentirgli di esercitare il diritto di recesso (contrariamente a quanto previsto dalla normativa, in vigore a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284): sennonché, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, rilevando un vizio procedurale dell'ordinanza di rimessione, ed evitando dunque di pronunciarsi nel merito;
   tuttavia, la questione è stata di recente nuovamente affrontata dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono»; in altre parole, secondo le Sezioni Unite il rapporto tra il soggetto emittente e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base delle condizioni risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati, condizioni che prevalgono sulle modifiche in seguito apportate con decreto ministeriale;
   il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della suprema Corte di cassazione è stato in seguito ribadito in plurime sentenze dei giudici di merito; da ultimo si è pronunciato il tribunale di Roma, Sez. III, con la sentenza del 22 febbraio 2013, con la quale ha nuovamente chiarito che «in merito agli interessi da corrispondere sui buoni fruttiferi postali, l'articolo 173 del testo unico n. 156 del 1973, disponeva che essi dovevano corrispondersi sulla base di una tabella riportata a tergo dei buoni medesimi e che tale tabella, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo la loro emissione per effetto di un decreto ministeriale sopravvenuto, doveva essere integrata con quella messa a disposizione dei sottoscrittori presso gli uffici postali. Qualora nel corso del rapporto non risulti intervenuta alcuna modifica concernente il tasso degli interessi, né alcuna modificazione risulti verificatasi rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale disciplinante la materia e le indicazioni apposte sui buoni fruttiferi offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'Ufficio Postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime» –:
   qual sia alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale, la posizione assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle società emittenti da esso partecipate (Poste italiane spa e Cassa depositi e prestiti spa) in relazione alle richieste di rimborso aventi ad oggetto buoni fruttiferi postali interessati dalle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, specificando in particolar modo il numero e lo stato delle procedure di rimborso avviate e/o concluse con il pagamento di interessi al saggio indicato nelle tabelle apposte a tergo dei buoni medesimi (anziché quello inferiore previsto dal detto decreto ministeriale) nonché l'autorità preposta alla gestione e controllo di tali procedure. (5-03067)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03067

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Cancelleri ed altri pongono quesiti in ordine ai Buoni Fruttiferi Postali.
  Al riguardo, si fa presente che l'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588 reca le seguenti disposizioni:

«Tabelle degli interessi – Variazioni»

  «Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».
  Sulla base della suddetta norma, i rapporti sorti in vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, sono pienamente disciplinati – per ciò che attiene alla determinazione degli interessi – dall'articolo 173 suddetto, che insieme alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali previsti dallo stesso, integra la disciplina generale della materia, che pertanto non risulta derogabile dalle parti.
  Trattandosi di disposizioni derivanti da atti legislativi e decreti ministeriali, i risparmiatori vengono informati attraverso il regime di pubblicità legale e cioè mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (decreto ministeriale 13 giugno 1986 pubblicato su G.U. 28 giugno 1986, n. 148).
  Inoltre, il citato articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 156 del 1973 prevedeva che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori potesse subire, nel tempo, delle variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto.
  Pertanto, il sottoscrittore dei buoni postali, al momento dell'acquisto, è stato informato sulla possibilità di un'eventuale posteriore determinazione dell'Amministrazione Pubblica, che peraltro rappresentava elemento caratterizzante di quel tipo di titoli.
  D'altra parte, sembra ragionevole riservare alla Pubblica Amministrazione una facoltà di modifica nel tempo dei tassi d'interessi dei titoli, tenendo conto del variabile andamento dell'economia e delle esigenze di tutela della finanza nazionale e del pubblico risparmio, soprattutto di fronte a buoni postali destinati ad avere una considerevole durata nel tempo (ad esempio buoni trentennali).
  In merito alle interpretazioni giurisprudenziali citate nell'interrogazione, si fa presente che le stesse riguardano casistiche diverse, in particolare la sentenza della Cassazione Sez. Unite Civili, del 15 giugno 2007 n. 13979, concerne presupposti diversi da quelli posti alla base dell'interrogazione, in quanto la stessa intende sanzionare eventuali errori e/o omissioni compiuti da Poste Spa avvenuti al momento della sottoscrizione, (utilizzo di una modulistica inerenti emissioni precedenti e prive delle stampigliature necessarie per la modifica delle serie dei buoni).
  In presenza di tali fattispecie, in cui l'errore di Poste S.p.A. è acclarato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio sulla base della sentenza di cui sopra, dà corso al rimborso richiesto.
  Con riferimento, invece, alla variazione dei tassi d'interesse, non si è dato corso alle richieste di rimborso, in assenza del presupposto giuridico, come sopra specificato, confortato anche in questa posizione da quanto testualmente contenuto nella sentenza citata dove si evidenzia come «in corso di rapporto non era intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente la modifica del tasso degli interessi» e, successivamente, conviene circa la possibilità che «il contenuto dei diritti dei sottoscrittori dei buoni postali subisse medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare i tassi originariamente previsti.»
  Per quanto riguarda, infine, la richiesta relativa all'Autorità preposta alla gestione e al controllo di tali procedure, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, attuativo del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, attraverso i propri uffici, ad esaminare le richieste in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio postale

emissione di valori

rimborso