ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 251 del 24/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 24/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/06/2014
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/06/2014
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/06/2014
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/06/2014
Stato iter:
25/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 25/06/2014
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/06/2014
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/06/2014

SVOLTO IL 25/06/2014

CONCLUSO IL 25/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03066
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Martedì 24 giugno 2014, seduta n. 251

   GEBHARD, PLANGGER, ALFREIDER, SCHULLIAN e OTTOBRE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   a partire dal 1o luglio 2014 in Svizzera entreranno in vigore nuove disposizioni per il traffico turistico, che incideranno in particolare sul regime tributario delle merci non destinate al commercio che vengono importate in Svizzera dai privati per uso proprio o come regali;
   il Consiglio federale il 2 aprile ha infatti deciso di stabilire una franchigia di 300 franchi sulla merce che i viaggiatori importano per uso privato o come regali, valore al di sopra del quale occorrerà pagare l'imposta sul valore aggiunto, anche per i tabacchi manufatti, le bevande alcoliche e alcune derrate alimentari;
   la nuova disposizione appare quanto mai sproporzionata soprattutto per alcune derrate alimentari, per le quali vige anche un limite di peso: la quantità di carne, per esempio, è stata limitata ad 1 chilogrammo – in luogo dei 3 chilogrammi precedenti – oltre il quale bisognerà pagare un dazio doganale di 17 franchi per ogni chilogrammo in eccedenza;
   queste misure, motivate dalle autorità svizzere come semplificazione del traffico turistico, rischiano in realtà di rivelarsi gravemente pregiudizievoli per il commercio nelle zone di confine, tanto che già in Alto Adige le associazioni di settore sono in allarme e analoghe preoccupazioni sembrano riscontrarsi anche nelle altre regioni di confine che lavorano molto con il turismo svizzero;
   inoltre, sul piano della disciplina doganale, le nuove previsioni rappresentano una grave limitazione all'Accordo di libero scambio concluso nel 1972 tra la Svizzera e l'Unione europea, la cui applicazione deve invece essere facilitata;
   appare importante che il Governo italiano intervenga presso le autorità svizzere, in particolare il Consiglio federale svizzero, al fine di sollecitarle a rivedere tale nuova normativa, che costituisce una violazione delle norme doganali applicabili ai rapporti tra i due Stati –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, onde evitare che le misure appena descritte comportino un improprio aggravio di imposizione, che determinerebbe un grave nocumento per il commercio delle regioni italiane di confine, nonché per garantire, nel contesto dei rapporti doganali tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, il rispetto del principio del libero scambio delle merci vigente nell'area euro, che anche la Svizzera ha accettato.
(5-03066)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03066

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti segnalano che di recente la Confederazione Elvetica ha introdotto nuove disposizioni per il traffico turistico che incideranno in particolare su regime tributario delle merci non destinate al commercio che vengono importate in Svizzera per uso proprio o come regali.
  In particolare è stata disposta una franchigia di 300 franchi sulla merce che i viaggiatori possono importare per uso privato, valore al di sopra del quale occorrerà pagare l'imposta sul valore aggiunto anche per i tabacchi manufatti, le bevande alcoliche ed alcune derrate alimentari.
  A parere degli Onorevoli interroganti le novità normative introdotte rischierebbero di rivelarsi gravemente pregiudizievoli per il commercio nelle zone di confine ed, inoltre, rappresenterebbero di fatto una grave limitazione all'Accordo di libero scambio UE Svizzera del 1972.
  Pertanto, gli onorevoli interroganti chiedono che il Governo, intervenendo presso le autorità svizzere, adotti opportune iniziative volte ad evitare che le anzidette misure comportino un improprio aggravio di imposizione nonché volte a garantire, nel contesto dei rapporti doganali tra l'Italia e la Confederazione Elvetica, il rispetto del principio del libero scambio delle merci vigente nell'area euro, che anche la Svizzera ha accettato.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La materia dell'introduzione nel territorio nazionale di merci importate da un Paese extra-UE al seguito di viaggiatori è regolata da apposite disposizioni comunitarie.
  In proposito la normativa dell'Unione (articolo 41 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali) e le disposizioni nazionali (articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 6 marzo 2009, n. 32 «Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi») prevedono che i viaggiatori provenienti da un paese extra-Ue, tra cui la Svizzera, possano introdurre nel territorio dell'Unione in esenzione dai dazi doganali, IVA e accise merce di natura non commerciale, contenuta nel bagaglio personale, per un valore complessivo di euro 300 per viaggiatore (confine stradale). Detto importo è aumentato a euro 430 nel caso di arrivo via aerea e via mare e ridotto a euro 150 per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.
  Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei prodotti particolari (prodotti del tabacco, alcole e bevande alcoliche) di cui all'articolo 3 del menzionato Decreto Ministeriale n. 32 del 2009, limitatamente ai quantitativi ivi previsti.
  Considerato quanto sopra, il valore di franchigia e le modalità di applicazione della stessa introdotti, a decorrere dal prossimo 1o luglio, dalla nuova normativa svizzera in materia di traffico turistico non appaiono in effetti pienamente corrispondenti al sistema sopradescritto, pur non discostandosene sensibilmente.
  Tuttavia giova osservare che la nuova normativa svizzera non sembrerebbe in contrasto con l'Accordo di libero scambio del 1972 tra la Svizzera e l'Unione Europea, né con i successivi accordi bilaterali, non riguardando gli stessi la materia del traffico turistico.
  Ciò premesso, atteso che le relazioni con la Svizzera si basano su accordi tra la medesima e l'Unione Europea, eventuali iniziative andrebbero valutate a livello comunitario.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione di frontiera

importazione comunitaria

regolamentazione doganale