ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 249 del 19/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 19/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 19/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03039
presentato da
BORGHESI Stefano
testo di
Giovedì 19 giugno 2014, seduta n. 249

   BORGHESI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ex INFS) ha come compito, tra gli altri, quello di determinare annualmente la piccola quantità per le specie da poter prelevare in deroga ai sensi della direttiva 2009/147/CE, come previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della legge 157 del 1992. («la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA»);
   l'Ispra (ex INFS) dal 2005 dichiara costantemente di non essere in grado di fornire i dati richiesti nonostante la Commissione europea, il 19 dicembre 2005, in una nota firmata dal responsabile unità Nicholas Hanley dichiara: «è responsabilità dello Stato Membro determinare le piccole quantità sulla base delle migliori informazioni possibili. Metodi alternativi, anche supportati da solide argomentazioni scientifiche, potrebbero dunque essere accettati»; è del tutto evidente, ad avviso dell'interrogante, quanto l'istituto ISPRA (ente pubblico) sia del tutto inefficiente considerato che diversi istituti regionali ed europei predispongono annualmente dati certificati sulle stesse tematiche;
   l'articolo 4, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dispone che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA;
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ex INFS) ha il compito di organizzare gli esami per l'abilitazione degli operatori agli impianti di cattura, ma dal 2001 non provvede in tal senso nonostante istituti provinciali da anni ne facciano legittimamente richiesta per esigenze di ricambio generazionale e soprattutto per garantire il prosieguo di un'arte ultra centenaria che fa parte di una tradizione culturale identitaria storica da tutelare e tramandare;
   rientra nelle competenze istituzionali dell'Istituto «esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dalle regioni» (cfr. articolo 7, comma 3, della legge n. 157 del 1992);
   la mancata ottemperanza alle istanze dal 2005 per le sopracitate inaccettabili ed ingiustificabili motivazioni è ormai diventato intollerabile quando si tratta di adempiere un preciso obbligo di legge;
   qualora l'ISPRA avesse in dotazione i dati non aggiornati o non fosse in grado di stabilire la piccola quantità per evadere le richieste regionali sul prelievo in deroga, l'Istituto dovrebbe avvalersi di dati aggiornati (ad esempio, BIrds in Europe, II, Bird Life INternational) come specificato dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2005;
   rientra nelle competenze istituzionali di ISPRA svolgere ed organizzare gli esami di idoneità agli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura ed i compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti come previsto dalla legge n. 157 del 1992, articolo 4, comma 3;
   la mancata doverosa organizzazione di detti esami nei confronti di cittadini legittimati che ne facciano richiesta non può trovare nessuna giustificazione;
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale costa ai cittadini italiani ben oltre i cento milioni di euro e dispone di oltre mille dipendenti –:
   se il Ministro sia a conoscenza delle situazioni sopra descritte e, in caso affermativo, se e in che modo intenda intervenire al fine di consentire l'applicazione delle norme previste dalla legge n. 157 del 1992 e sbloccare la situazione di stallo in cui versano le regioni e gli aspiranti candidati alla gestione degli impianti di cattura;
   come intenda intervenire, per quanto di competenza, in relazione alle mancanze di Ispra per risolvere il problema di quella che all'interrogante appare incapacità ed inefficienza dall'ente stesso a svolgere i compiti e le funzioni che le competono, in particolare il rilascio dei dati che certifichino la piccola quantità per dare modo di autorizzare legittimamente il regime di deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE, oltre alla organizzazione degli esami di abilitazione agli aspiranti candidati alle gestione degli impianti di cattura;
   se non sia opportuno, in ordine alla condivisibile richiesta dei cittadini di ridurre la spesa pubblica e gli enti poco virtuosi ed inefficaci, valutare di assumere iniziative per la soppressione dell'ISPRA, considerando la possibilità di delegare agli osservatori regionali o alle università riconosciute di provata professionalità e competenza le funzioni ed i compiti in capo oggi all'istituto;
   se intenda valutare eventuali responsabilità e pregiudizi che negli anni siano derivati dalle scelte dell'Istituto. (5-03039)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA ( INFS ), ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA), L 1992 0157

EUROVOC :

ricerca sull'ambiente

direttiva CE

competenza istituzionale

ente pubblico