ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02978

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 243 del 11/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 11/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/06/2014
Stato iter:
15/10/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2014
Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 15/10/2014
Resoconto ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/06/2014

DISCUSSIONE IL 15/10/2014

SVOLTO IL 15/10/2014

CONCLUSO IL 15/10/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02978
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Mercoledì 11 giugno 2014, seduta n. 243

   ROSTELLATO, BALDASSARRE, BECHIS, CIPRINI e RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il decreto-legge n. 34 del 20 marzo 2014, contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione;
   alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, in merito alla formazione trasversale dell'apprendista, si rileva che «La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014»;
   non si comprende nel testo, cosa sia previsto laddove la regione non provveda alla comunicazione delle modalità di svolgimento della formazione trasversale;
   l'orientamento giurisprudenziale sarebbe quello di trasferire l'onere della formazione al datore di lavoro, onere che, a parere degli interroganti, appare incoerente, dato che, come si legge dalla delibera concernente le linee guida per l'apprendistato professionalizzante «la formazione interna, deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e con il supporto di risorse umane con adeguate capacità e competenze»;
   inoltre, non tutti i datori di lavoro sono attrezzati per poter assolvere quest'obbligo e i medesimi per potersi adeguare dovrebbero destinare le proprie di risorse economiche ad un fine che per il momento di crisi in cui vertono le aziende italiane, parrebbe inopportuno;
   vi è quindi la necessità di interventi normativi atti a definire in maniera chiara gli obblighi in capo al datore di lavoro laddove la regione, nel termine stabilito, non intervenga a comunicare le modalità di svolgimento dell'offerta pubblica;
   inoltre, nel testo non si fa cenno ai «limiti di distanza» della sede dei corsi previsti dalla residenza degli apprendisti e numerose sono le lamentele poste dai professionisti in merito al fatto che in alcune regioni, vi sono sedi per la formazione, anche a distanza di 70 chilometri dal luogo di residenza dell'apprendista –:
   se non ritenga di assumere iniziative per chiarire quale debba essere il comportamento del datore di lavoro qualora la regione non comunichi lo svolgimento dell'offerta formativa;
   se non intenda urgentemente assumere iniziative normative volte a liberare il datore di lavoro da questo impegno sia pratico che economico, prevedendo ulteriori forme per impartire all'apprendista la formazione trasversale, tipo quella in modalità e-learning;
   se non intenda, attraverso iniziative normative, stabilire un limite massimo di distanza da far intercorrere tra la residenza o domicilio dell'apprendista e le sedi in cui la regione sceglie di impartire la formazione trasversale e nel contempo prevedere ulteriori forme di apprendimento, come quelle in modalità e-learning. (5-02978)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 ottobre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02978

  Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, inerente alla disciplina dell'offerta formativa pubblica, nell'ambito del contratto di apprendistato di tipo «professionalizzante», è opportuno precisare, in via preliminare, che la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2011 – secondo cui la formazione di tipo professionalizzante »poteva» essere integrata dall'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali – è stata modificata dal decreto-legge n. 34 del 2014.
  Oggi, dunque, il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 2001 – come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2014 – sancisce l'obbligatorietà dell'offerta formativa pubblica, sia pure nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome.
  Tale obbligatorietà va, peraltro, definita alla luce delle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», approvate – lo scorso 20 febbraio – con deliberazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.76 del 2013.
  Le «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», infatti, nell'ottica di armonizzare le legislazioni regionali, determinano che la formazione pubblica integrativa – di esclusiva competenza delle Regioni – è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale (anche attraverso specifici accordi) e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista ovvero – in via sussidiaria e cedevole – sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente.
  In tale ultima ipotesi, pertanto, durata, contenuti e modalità di realizzazione della formazione pubblica saranno stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.
  Tanto premesso, venendo alle questioni sollevate dall'interrogante con il presente atto parlamentare, faccio presente che – lo scorso 30 luglio – il Ministero che rappresento ha emanato la circolare n.18 che, con specifico riguardo al contratto di apprendistato di tipo «professionalizzante», ha precisato che le Regioni e le Province autonome sono obbligate a comunicare all'impresa le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato.
  Si è voluto, in tal modo, costituire un elemento di certezza per le imprese che – successivamente alla comunicazione al Centro per l'impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro – saranno destinatarie di una informativa completa sui corsi di formazione organizzati dalle Regioni, con indicazione delle sedi e del calendario.
  Inoltre, con tale intervento, il legislatore ha voluto responsabilizzare le Regioni e le Province autonome nel «pubblicizzare» l'attivazione dei corsi che, del resto, possono considerarsi effettivamente disponibili solo in quanto siano comunicati al datore e sia dunque consentito allo stesso l'iscrizione all'offerta medesima, in conformità a quanto previsto nelle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante».
  Pertanto, qualora tale comunicazione non venga effettuata nel termine normativamente previsto – e, comunque, fino a quando ciò non avvenga – il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile della mancata partecipazione dell'apprendista all'offerta formativa pubblica.
  In ogni caso, occorre considerare che – in assenza di iniziative da parte delle Regioni e delle Province autonome per l'attivazione della formazione obbligatoria trasversale – alcuni contratti collettivi attribuiscono al datore di lavoro la responsabilità di assolvere a detto adempimento.
  Del resto, anche l'accordo sancito nell'ambito della Conferenza Stato – Regioni dello scorso 20 febbraio evidenzia l'obbligo datoriale della formazione pubblica alla sola condizione che, contestualmente all'assenza di iniziative regionali, vi siano previsioni contrattuali in tal senso.
  In ordine all'ultimo quesito, faccio presente che, in attuazione delle disposizioni finali delle «Linee guida per l'apprendistato professionalizzante», lo scorso mese di luglio, si è insediato – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero stesso e da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, tra le cui finalità vi è la definizione degli ambiti di applicazione della formazione a distanza, anche con riguardo alla possibile individuazione e condivisione di piattaforme informatiche comuni.
  Tra gli ulteriori obiettivi del gruppo di lavoro vanno segnalati: l'individuazione dei costi standard, a livello nazionale, per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nonché la definizione di modalità operative omogenee per garantire trasparenza e certezza in ordine all'obbligatorietà, per le imprese e gli apprendisti, della formazione di base e trasversale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

formazione professionale

apprendista

datore di lavoro

residenza