ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02921

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 238 del 03/06/2014
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 03/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/06/2014
Stato iter:
04/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 04/06/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/06/2014
Resoconto SOTTANELLI GIULIO CESARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2014

SVOLTO IL 04/06/2014

CONCLUSO IL 04/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02921
presentato da
SOTTANELLI Giulio Cesare
testo di
Martedì 3 giugno 2014, seduta n. 238

   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 34 (regime speciale per i produttori agricoli), comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali: tali disposizioni cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni;
   l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, dispone che, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esonerati dalla dichiarazione Iva, sono invece tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (cosiddetto «speso metro»);
   nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità per il 2014 era stata soppressa presso la Commissione bilancio della Camera la norma (inizialmente inserita nel testo approvato dal Senato) che conteneva l'abrogazione del citato comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012;
   l'abrogazione di questo comma rappresentava una mera ed utile semplificazione che sarebbe stata accolta positivamente dal mondo agricolo;  
   infatti, l'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria, da parte dei produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione Iva, delle operazioni rilevanti a fini Iva costituisce un ulteriore onere burocratico per tali contribuenti, senza alcun vantaggio diretto, né per l'imprenditore né per il consumatore; peraltro, le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012 di fatto annullano le esenzioni di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   con riferimento all'eliminazione di tale obbligo comunicativo, l'Agenzia delle entrate già in passato si era espressa in maniera favorevole, in considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione, nonostante ritenesse anche che tale soppressione potrebbe collidere con le esigenze connesse alla tracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare;
   sebbene l'imposizione di tale adempimento risponderebbe all'esigenza di garantire questa tracciabilità, va sottolineato come le transazioni di importo inferiore ad una certa soglia siano comunque escluse dalla comunicazione e come pertanto il predetto obbligo non sia in grado di assicurare la tracciabilità di tutti i prodotti;
   i contribuenti «minimi» (commercianti, artigiani, professionisti) con volume d'affari inferiore a 30.000 euro sono esonerati dall'obbligo dello spesometro, mentre per assurdo gli agricoltori con volume di affari inferiore a 7.000 euro ne sono obbligati –:
   se, ai fini dell'esigenza di semplificazione degli adempimenti, non ritenga opportuno assumere iniziative volte ad abrogare al più presto la norma contenuta nel comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, eliminando questo obbligo di comunicazione a fini Iva (il cosiddetto «spesometro») che rappresenta solo un ulteriore onere burocratico per i produttori agricoli cui si applica il regime Iva semplificato. (5-02921)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02921

  Con il question time in esame, l'Onorevole interrogante chiede che i produttori agricoli con volume d'affari non superiore ai 1.000 euro vengano esonerati dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dal comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012. n. 221.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, disponendo che «l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate».
  Inoltre, l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 175, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha espressamente previsto l'obbligo di comunicazione anche da parte degli agricoltori esonerati ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Ciò premesso, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'esclusione da detto obbligo dei produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, allineerebbe gli adempimenti di detti produttori agricoli a quelli previsti per i contribuenti minimi (commercianti, artigiani, professionisti) con volume d'affari inferiore ai 30.000 euro.
  Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare che la precipua finalità della disposizione di cui al citato articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, consiste nel rendere più efficienti le attività di controllo relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli ed alimentari, in conformità alla regolamentazione comunitaria sulla sicurezza alimentare.
  Alla luce di quanto riferito, si ritiene che le misure auspicate dall'onorevole interrogante, ferma restando la necessità di ponderare le diverse esigenze sopra rappresentate, siano meritevoli di più approfondite valutazioni nell'ottica del pacchetto di semplificazioni allo studio al Governo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

politica agricola

IVA

prodotto agricolo

frode

sicurezza alimentare