ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02874

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 233 del 26/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
CURRO' TOMMASO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
MARZANA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/05/2014
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/05/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/06/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/05/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 03/06/2014

SOLLECITO IL 04/07/2014

SOLLECITO IL 05/08/2014

SOLLECITO IL 15/09/2014

SOLLECITO IL 20/11/2014

SOLLECITO IL 17/12/2014

SOLLECITO IL 15/01/2015

SOLLECITO IL 12/02/2015

SOLLECITO IL 25/03/2015

SOLLECITO IL 21/04/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02874
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Lunedì 26 maggio 2014, seduta n. 233

   MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, SEGONI, TERZONI, ZOLEZZI, CANCELLERI, CURRÒ, DI BENEDETTO, D'UVA, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nell'ottobre del 2013, in seguito a diverse segnalazioni riguardanti la colorazione anomala delle acque alla foce del fiume Nocella – in corrispondenza con la confluenza tra detto fiume e il torrente Puddastri – l'ARPA Sicilia ha condotto delle analisi e ha informato dei risultati i sindaci dei comuni di Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico e Terrasini (provincia di Palermo), sottolineando che «Dall'esame dei parametri si rileva in tutti i campioni una significativa presenza di Escherichia Coli derivante, ovviamente, dallo scarico di acque reflue urbane da impianti di depurazione non strutturati per l'idoneo abbattimento della carica batterica. A ciò occorre aggiungere che i corpi idrici in questione hanno una portata naturale limitata rispetto a quella degli scarichi ricevuti, talché la loro capacità auto depurativa risulta notevolmente compromessa»;
   i tratti di mare e di costa ubicati nei comuni di Terrasini e di Trappeto, in particolare in corrispondenza della foce del fiume Nocella, sono stati censiti tra quelli permanentemente non balneabili dal piano di tutela delle acque in Sicilia approvato con ordinanza n. 333 del 24 dicembre 2008 del commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia;
   il fiume Nocella e il bacino idrografico omonimo si immettono nel mare in corrispondenza del golfo di Castellammare che, in particolar modo, nel tratto che va da Castellammare a Terrasini presenta processi di eutrofizzazione, persistente torbidità delle acque e alti indici di inquinamento causati, tra gli altri, proprio dagli scarichi civili e industriali condotti al mare dallo stesso fiume Nocella;
   il suindicato corso d'acqua attraversa i territori confinanti con il perimetro del sito d'interesse comunitario ITA 020021 «Montagna Longa, Pizzo Montanello» ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat», nonché di quello identificato con il codice ITA010015 – «Complesso Monti di Castellammare del Golfo», terminando così la propria corsa verso il mare nel Golfo di Castellammare presso la spiaggia di San Cataldo, in prossimità del SIC ITA 020009 «Cala Rossa e Capo Rama»;
   ai sensi dell'articolo 2 della direttiva «Habitat – Rete Natura 2000», gli Stati membri sono obbligati a contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo;
   a tal uopo gli Stati membri hanno un obbligo di risultato e devono adottare le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva;
   a tutt'oggi, i Siti di importanza comunitaria siciliani non sono stati ancora designati come Zone speciali di conservazione (ZSC), al fine di assicurare – in base a quanto stabilito dalla direttiva habitat la connessione e la creazione della rete ecologica europea, nonché il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente;
   né risulta che la regione siciliana abbia posto in essere opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali, che in assenza di piani di gestione ad hoc possano raggiungere il risultato richiesto;
   ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva, sarebbero dovute essere adottate le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il «degrado» degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la «perturbazione» delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi indicati nella direttiva;
   non v’è chi non veda l'evidenza della probabilità dell'esistenza della «perturbazione» significativa dei siti d'interesse comunitario contigui al passaggio e alla terminazione del fiume Nocella, con conseguente obbligo di porre in essere misure correttive idonee, laddove risulta acclarata l'importante compromissione delle acque dello stesso, causata dal copioso sversamento in esso dei reflui industriali ed urbani che raggiungo assieme alle acque fluviali il golfo di Castellammare e il vicinissimo SIC di Cala Rossa e Capo Rama;
   a ciò si aggiunga l'assenza di informazioni riguardo l'eventuale «degrado» dei siti d'interesse comunitario adiacenti ed interessati indirettamente dal corso del fiume Nocella, valutato secondo la stabilità o l'estensione dinamica dell'area di ripartizione naturale dei siti d'interesse comunitario e delle loro superfici;
   ciò si sarebbe dovuto accertare con il monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie in essi presenti, rispetto alla coerenza ecologica della rete, sia sotto il profilo dello stato iniziale al momento della trasmissione delle informazioni fornite alla Commissione europea, nei formulari standard Natura 2000, nei casi di stato di conservazione soddisfacente, altrimenti rispetto alla finalità di migliorare lo stato di conservazione dichiarato al momento della costituzione della rete;
   l'inquinamento del fiume Nocella avrebbe dovuto essere oggetto di uno studio analitico mirato a comprendere se le strutture dei SIC suindicati, pur non ricomprendendo direttamente il passaggio del corso d'acqua, nonché le funzioni specifiche, necessarie al loro mantenimento a lungo termine, fossero presenti e potessero «continuare ad esistere in un futuro prevedibile», dovendo considerare «degrado» qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat;
   allo stato, non risulta che sia stato rispettato l'obbligo, stabilito dall'articolo 11 della direttiva Habitat, sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti coinvolti;
   a conferma della gravità della situazione ambientale, nel 2003, il Golfo Castellammare è stato identificato tra le undici aree sensibili a rischio di eutrofizzazione, rispetto alle quali la Commissione della Comunità europea [parere motivato n.c. (2003)2435], ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver provveduto – in violazione dell'articolo 5 della Direttiva 91/271/CEE – alla designazione delle aree sensibili e all'individuazione dei bacini drenanti;
   in relazione alla procedura di infrazione citata nel punto precedente, e per adempiere a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 91/271/CEE nei tempi ristretti assegnati allora dalla Commissione, l'allora vice commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della regione Siciliana, Felice Crosta – con l'Ordinanza n. 65 TCI del 16 settembre 2003 – ha designato il Golfo di Castellammare quale area sensibile ai sensi del Titolo III all. 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
   con la stessa ordinanza, il vice-commissario ha approvato il programma degli interventi da realizzare, tra gli altri, nei citati comuni di Borgetto, Partinico, per la riqualificazione dei corpi idrici ricettori nell'area sensibile, stabilendo che lo stesso programma dovesse essere aggiornato annualmente in relazione ai dati del monitoraggio dei corpi idrici;
   successivamente, nel 2007, la Commissione è tornata a chiedere all'Italia informazioni dettagliate riguardanti l'attuazione della Direttiva 91/271/CEE che – come è noto – ha come obiettivo quello di assicurare il trattamento appropriato delle acque reflue urbane al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dei cittadini dell'Unione europea;
   in seguito, sulla base dei dati trasmessi dalle autorità italiane, il 26 giugno 2009, la Commissione ha indirizzato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora (rif. SG Greffe (2009)D/3700) per cattiva applicazione degli articoli nn. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in un numero significativo di agglomerati con più di 10.000 a.e. che scaricano in aree sensibili o loro bacini drenanti, e successivamente, il 20 marzo del 2011, ha emesso un parere motivato invitando le autorità nazionali ad adottare, entro i due mesi successivi, i provvedimenti necessari ad ottemperare agli obblighi previsti;
   negli allegati dello stesso parere motivato, si elencavano 159 agglomerati – tra i quali sono compresi quelli di Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto bagnati dal citato fiume Nocella oltre che quello di Castellammare che si affaccia sul golfo omonimo – che, sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, continuavano a scaricare le acque reflue urbane in aree sensibili, senza rispettare le prescrizioni fissate dalla direttiva 91/271/CEE, e dunque ben oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 1998 stabilito dalla stessa direttiva;
   alla luce delle informazioni trasmesse dal Governo italiano in riscontro al parere motivato citato sopra, il 23 gennaio 2014, la Commissione ha ritenuto che per 50 dei 159 agglomerati elencati nello stesso parere motivato ci fossero gli elementi sufficienti per chiedere alla Corte di giustizia europea di dichiarare l'Italia inadempiente rispetto agli obblighi fissati dalla Direttiva 91/271 concernenti la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane scaricate in aree sensibili;
   ad esito del ricorso promosso dalla Commissione, ed alla luce degli ulteriori elementi emersi durante il contenzioso, il 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana «è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 3 e/o dell'articolo 4 e/o dell'articolo 5 nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, come modificato dal regolamento n. 1137/2008»;
   la predetta statuizione è motivata dalla stessa Corte attraverso l'individuazione degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiori a 10 mila abitanti equivalenti rispetto ai quali la Repubblica Italiana ha omesso di assumere le disposizioni necessarie affinché venisse assicurato il rispetto delle disposizioni della direttiva citata;
   tra gli agglomerati elencati nel dispositivo della sentenza della Corte europea di giustizia, sono compresi quelli di:
    a) Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini perché le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di diecimila abitanti equivalenti confluenti in reti fognarie non vengono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad uno equivalente, in violazione dell'articolo 4 della direttiva 91/271;
    b) Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto perché le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con più di diecimila abitanti equivalenti e scaricanti in acque recipienti considerate «aree sensibili» non vengono sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di quello secondario o ad uno equivalente, in violazione dell'articolo 5 della Direttiva 91/271;
    c) Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto perché la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue non sono state condotte in modo da assicurare prestazioni sufficienti in condizioni climatiche locali normali e perché la progettazione degli stessi impianti non tiene conto delle variazioni stagionali di carico, in violazione degli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271;
   con riferimento alla questione della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione – rispetto alla quale vanno correttamente inquadrate le informazioni riportate sopra – con l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, successivamente modificata ed integrata, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
   con la successiva ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 25 maggio 2001, n. 3136, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza soprarichiamata, è stato altresì stabilito che «Il commissario delegato – presidente della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio n. 152, per l'intero territorio regionale»;
   nel Piano di tutela delle acque – predisposto e approvato in forza della disposizione citata al punto precedente con la citata ordinanza del commissario delegato n. 333 del 24 dicembre 2008 – tra le altre cose sono stati individuati (All. E.I. Elenco degli interventi per il miglioramento dei bacini idrografici) gli interventi da realizzare per la riqualificazione del bacino idrografico del Nocella e dei bacini minori tra Nocella e Jato con riferimento ai comuni di Borgetto, Giardinello, Montelepre, Partinico e Trappeto;
   con l'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 – in merito alla quale si intendono richiamati le premesse ed i quesiti dell'interrogazione a risposta scritta 4-02858 – dopo la scadenza dello stato di emergenza, è stato regolato il subentro della regione siciliana al commissario delegato per il completamento degli interventi da eseguirsi in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dei cicli di depurazione;
   tra gli agglomerati per i quali l'Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte europea di giustizia, dunque, sono compresi quelli di Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto nei quali l'esercizio delle competenze in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione è stato delegato a una struttura commissariale – in forza della dichiarazione dello stato di emergenza prorogato per più di un decennio, e con poteri appositamente definiti da successive ordinanze di protezione civile – e successivamente, allo scadere dello stato di emergenza, alla regione siciliana, con le modalità previste dalla citata ordinanza n. 44 del 2013 –:
   se e quali azioni intenda intraprendere, alla luce dell'elevato grado di inquinamento del fiume Nocella, affinché vengano tempestivamente adottate tutte le misure necessarie a garantire il rispetto della normativa comunitaria in ordine all'obbligo di conservazione dei siti d'interesse comunitario individuati dalla direttiva 43/92/CEE «Habitat – Rete Natura 2000» e identificati come ITA 020021 «Montagna Longa, Pizzo Montanello», ITA010015 – «Complesso Monti di Castellammare del Golfo», nonché ITA 020009 «Cala Rossa e Capo Rama» anche al fine che venga scongiurato un evidente pericolo di apertura di un'ulteriore procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;
   quali azioni intenda altresì intraprendere per quanto di competenza al fine di garantire uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturale e di specie presenti nei suindicati siti d'interesse comunitario, e scongiurare così il rischio che siano colpiti da degrado dell'habitat e perturbazione delle specie, a causa del comprovato elevato grado di inquinamento del fiume Nocella e del torrente Puddastri, nonché garantire senza ulteriore indugio il riconoscimento e la istituzione delle Zone di Conservazione Speciale in quell'area come imposto dalla Direttiva 92/43/ CEE;
   quali azioni intenda intraprendere in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 11 direttiva 92/43/ CEE che impone l'obbligo allo Stato membro di garantire lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2 della medesima direttiva, tenendo particolare conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritarie;
   se nelle relazioni trasmesse, rispettivamente, in base ai commi 3 e 6 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 44/2013, il Presidente della regione commissario delegato pro tempore e il dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità abbiano dato conto della corretta attuazione, tra le altre cose:
    a) del programma di azione per la riqualificazione dei corpi idrici ricettori nell'area sensibile «Golfo di Castellammare» di cui all'ordinanza del vice commissario n. 65/TCI del 16 settembre 2003, e dei successivi aggiornamenti;
    b) degli interventi per il miglioramento del bacino idrografico Nocella e dei bacini minori tra Nocella e Jato elencati nel Piano di tutela delle acque in Sicilia, di cui all'ordinanza del commissario delegato n. 333 del 24 dicembre 2008;
   se nelle relazioni inviate dal dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti – che in base alla citata ordinanza n. 44/2013 è il soggetto al quale è stata intestata la contabilità speciale e che è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione alla struttura commissariale – siano state fornite informazioni aggiornate e circostanziate in merito agli interventi realizzati, in corso di realizzazione e da realizzare per la riqualificazione del bacino idrografico del Nocella e dell'area sensibile «Golfo di Castellammare»;
   se il direttore generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana – entro il termine previsto dall'articolo 1 comma 12 dell'Ordinanza n. 44/2013 – abbia provveduto a chiudere la contabilità speciale e a trasmettere al dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sulle attività svolte;
   se nella relazione di chiusura della contabilità speciale, di cui al punto precedente, sia stata evidenziata la presenza di fondi residui utilizzabili per realizzazione degli interventi necessari ad assicurare, negli agglomerati di Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini e Trappeto il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva 914/271, per violazione delle quali l'Italia è stata condannata dalla Corte europea di giustizia;
   se lo stesso commissario delegato abbia provveduto a predisporre e a trasmettere il rendiconto, con l'indicazione di tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato – come prescritto dall'articolo 5 comma 5-bis della legge n. 225 del 1992 – e non solo quelle relative all'ultimo esercizio finanziario;
   se non ritengano necessario valutare ove, come nel caso in questione, dal mancato completamento degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza sussistono i presupposti per una condanna da parte della Corte europea di giustizia ai danni dell'Italia – se esercitare i poteri sostitutivi nelle forme previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (5-02874)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

zona protetta

protezione delle acque

trattamento dell'acqua

inquinamento dei corsi d'acqua

Sicilia