ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02826

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 229 del 15/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: MAZZOLI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/05/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02826
presentato da
MAZZOLI Alessandro
testo di
Giovedì 15 maggio 2014, seduta n. 229

   MAZZOLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le proprietà collettive delle terre riguardano lo sfruttamento di pascoli e boschi, specie in ambito montano, da parte di comunità o villaggi e l'utilizzazione di appezzamenti di terreno o aziende da parte delle università agrarie;
   vengono denominate comunioni familiari montane, comunalie, consorzi di utenti, beni sociali, vicinie, regole, comunelle, partecipanze agrarie, università agrarie, società di antichi originari, Jus, consorterie, ademprivi, ASUC, ASBUC, frazioni e altro e ricoprono un'area di circa il 6 per cento della SAU (superficie utilizzata in coltivazioni propriamente agricole) e il 9 per cento della SAT (superficie complessiva dei terreni dell'azienda agricola);
   sin dal periodo medioevale una pluralità di soggetti è titolata a gestire collettivamente tali proprietà attraverso antichi codici che preservano il godimento dei beni alle future generazioni di utenti. L'ordinamento delle proprietà collettive, infatti, preesiste a quello attuale e rispetta i princìpi sanciti successivamente dalla Costituzione (articoli 2-9-42-43), quali la tutela del paesaggio e del lavoro;
   oggi si pongono come strumenti primari atti ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, creando indotti anche nella manifattura artigianale e nella filiera dell'energia delle risorse rinnovabili;
   il decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha inserito tra i beni paesistici tutelati per legge quelle assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
   le proprietà collettive rappresentano una forma di proprietà totalmente distinta da quella privata, per cui non riconducibile allo schema della comproprietà nella quale ogni soggetto può azionare il diritto unilaterale allo scioglimento, divenendo proprietario esclusivo della frazione del bene;
   gli specifici e rigidi vincoli di utilizzabilità del loro patrimonio, come l'inalienabilità, l'inusucapibilità, l'indivisibilità, l'inespropriabilità e l'immutabilità della destinazione agro-silvo-pastorale, non ne consentono la vendita a terzi. Di qui l'incompatibilità tra le proprietà collettive e l'imposta patrimoniale IMU, le cui ragioni si fondano proprio nel possesso di un bene in grado di produrre reddito, ossia nel valore capitalizzato che il proprietario potrebbe realizzare attraverso la vendita. I soggetti responsabili delle proprietà si configurano, in base all'intestazione catastale, come proprietari ma sono, di fatto, solo un ente gestore privo di capacità contributiva;
   le modifiche alla normativa dell'IMU, apportate dal decreto-legge n. 16 del 2012, hanno condotto all'esenzione dall'imposta per gli enti no-profìt e alla riduzione al 50 per cento della base imponibile sugli edifici di carattere storico-artistico. Appare dunque palesemente contraddittoria tale disparità di regime, dato che la proprietà collettiva è del tutto indisponibile e onera i titolari di maggiori vincoli di custodia rispetto alle altre realtà;
   attualmente risultano soggette all'IMU le partecipanze agrarie emiliane, le università agrarie del Lazio, gli Antichi Beni originari di Grignano Polesine e il Consorzio degli Uomini di Massenzatica. Queste producono un gettito complessivo quantificato in circa 1.470.000 euro al netto delle addizionali comunali, quindi un modesto incremento al bilancio delle entrate fiscali dello Stato;
   il pagamento dell'imposta patrimoniale annulla quel meccanismo virtuoso di produzione e distribuzione di reddito, mettendo inoltre lo Stato nella condizione di sopperire con i propri mezzi alle finalità pubbliche perseguite delle proprietà stesse;
   ciò comporta non solo un alto rischio di sopravvivenza per le citate istituzioni secolari ma anche inevitabili danni in materia ambientale nonché la perdita irreversibile di capitale sociale –:
   se il Governo contempli un riordino della disciplina fiscale che regola le proprietà collettive affinché assolvano, senza l'ingiusto aggravio, l'insostituibile compito di sviluppo sociale ed economico;
   se il Ministro interrogato intenda pertanto assumere iniziative per esentare dal pagamento dell'imposta IMU le proprietà collettive, riconoscendo in tal modo la loro funzione di servizio ambientale nell'unico interesse della comunità.
(5-02826)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

settore agricolo

esazione delle imposte

esenzione fiscale

protezione del paesaggio

imposta locale

base imponibile