ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 228 del 14/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: CALABRO' RAFFAELE
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 14/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 14/05/2014
Stato iter:
15/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/05/2014
Resoconto CALABRO' RAFFAELE NUOVO CENTRODESTRA
 
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2014
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 15/05/2014
Resoconto CALABRO' RAFFAELE NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/05/2014

SVOLTO IL 15/05/2014

CONCLUSO IL 15/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02815
presentato da
CALABRÒ Raffaele
testo di
Mercoledì 14 maggio 2014, seduta n. 228

   CALABRÒ. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, aveva già precluso l'affidamento di incarichi «di consulenza, collaborazione, studio e ricerca» ai dipendenti che cessano volontariamente dal servizio, pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, ma che tuttavia dispongono dei requisiti contributivi per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità;
   l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 limita ulteriormente il campo degli incarichi di «studio e di consulenza» affidati ad ex dipendenti collocati in quiescenza, prevedendo il divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza»;
   il combinato disposto delle due norme citate prefigura una chiara volontà di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella pubblica amministrazione;
   la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 gennaio 2014 (MEF-RGS prot. 104123 del 16 dicembre 2013 U), afferma che «non sembrano dunque sussistere dubbi circa il fatto che le norme in questione pongono in capo alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio o consulenza al personale già dipendente e collocato in quiescenza, ove tali incarichi abbiano ad oggetto la medesima attività, ovvero le medesime funzioni svolte in vigenza del rapporto di lavoro dipendente» aggiungendo che «tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzino nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica»;
   le Aziende sanitarie continuano ad assegnare incarichi di studio e di consulenza, con convenzione pubblica del servizio sanitario nazionale, a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, contravvenendo alle norme descritte in premessa;
   l'assegnazione dei suddetti incarichi, oltre ad essere contra legem, limita l'ingresso delle giovani professionalità mediche nel mondo del lavoro e ne impedisce, conseguentemente, la progressione nelle varie graduatorie della medicina specialistica ambulatoriale contribuendo ad aggravare le difficoltà occupazionali in atto vissute dalle nuove generazioni –:
   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare il Ministro interrogato per regolamentare chiaramente l'incompatibilità e quindi l'obbligo di scelta, per il personale medico già dipendente dal servizio sanitario nazionale, tra gli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, e il trattamento pensionistico per anzianità, e per evitare la prassi diffusa di riservare corsie preferenziali ai medici in quiescenza a scapito delle nuove generazioni di medici, disponendo che le convenzioni vengano attribuite esclusivamente secondo il punteggio maturato ai sensi della normativa vigente. (5-02815)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02815

  In merito alla questione delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, occorre evidenziare che, come anche chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito di un parere fornito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati del 16 dicembre 2013, non sembrano sussistere dubbi sull'applicabilità del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anche al conferimento di incarichi di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con il medesimo Servizio, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, come da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica.
  In particolare, tali disposizioni valgono per tutta la medicina convenzionata (medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale), indipendentemente dalla presenza di specifiche disposizioni, in tal senso, negli Accordi collettivi nazionali di riferimento.
  Al riguardo, occorre altresì segnalare che l'articolo 17, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l'Accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009, elenca tassativamente i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato.
  Orbene, in tale ambito, il successivo comma 2 dell'articolo 17, alla lett. f), prevede che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dagli Accordi sopra richiamati, il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la medicina generale all'atto del pensionamento.
  Tale interpretazione del quadro normativo vigente è stata resa nota a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità, dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli Accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, con nota del 14 gennaio 2014, e pubblicata successivamente sul relativo sito istituzionale.
  Pertanto, questo Ministero ritiene che il quadro normativo è chiaro e quindi non appaiono necessari ulteriori interventi.
  Va comunque evidenziato che la questione in esame investe tematiche sottoposte ai poteri di vigilanza e competenza specifica della regione nell'ambito della propria autonomia, ricadendo, pertanto, sulle Amministrazioni regionali interessate; tuttavia è ferma intenzione del Ministero della salute, per i profili di competenza, avviare ogni idonea iniziativa finalizzata a garantire sull'intero territorio nazionale la compiuta attuazione delle disposizioni vigenti in materia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0095, L 1994 0724

EUROVOC :

assicurazione per la vecchiaia

consulenza e perizia

medico

servizio sanitario nazionale

medicina convenzionata

pubblica amministrazione