ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02719

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 221 del 30/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 30/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02719
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Mercoledì 30 aprile 2014, seduta n. 221

   GNECCHI, ALBANELLA, BOCCUZZI, GIACOBBE, MAESTRI, INCERTI, ZAPPULLA, CINZIA MARIA FONTANA, SIMONI, SALVATORE PICCOLO, MICCOLI e CASELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 stabilisce che per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'ISTAT, come chiaramente previsto dalla circolare applicativa inps 160 del 17 luglio 1997;
   risulta che gli indici di settore ISTAT di appartenenza di ogni singolo soggetto ora in pensione o in attesa di pensione, sono aggiornati da tempo, ma sistematicamente l'Inps con ragioni diverse, non le applica dal 1o gennaio 2009;
   dall'anno 2009 si sono quindi accumulate pensioni già liquidate e che andavano ricostituite automaticamente dall'Inps dopo la pubblicazione da parte dell'Istat degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali di appartenenza;
   con le modifiche introdotte dall'articolo 38 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111 del 2011, già peraltro dichiarate parzialmente incostituzionali dalla Corte, ove l'Inps non abbia proceduto d'ufficio come da obbligo di legge a ricostituire le pensioni in base alla norma sopra richiamata, l'avente titolo perde il diritto a richiedere la ricostituzione trascorsi tre anni;
   risulta assolutamente incomprensibile che l'istituto previdenziale possa intervenire su una pensione che risulti sbagliata in eccesso retroattivamente fino a 10 anni, mentre un pensionato che possa far valere un diritto subisca una prescrizione triennale;
   con la decadenza triennale che parte dal 6 luglio 2011, il termine ultimo per evitare la prescrizione del diritto diventa 6 luglio 2014 e ciò costringerà i pensionati interessati a promuovere tramite i patronati un contenzioso di massa contro l'Inps a causa di una palese inosservanza della legge da parte dell'Inps stessa –:
   se non ritenga il Ministro, che ha il compito di vigilare sull'istituto previdenziale, di intervenire affinché l'istituto stesso proceda celermente a ricostituire le pensioni dei soggetti interessati, così come previsto dal decreto legislativo n. 503 del 1992;
   se non ritenga il Ministro di assumere iniziative finalizzate a modificare la normativa vigente, in modo che i termini entro i quali è possibile ottenere, da parte degli aventi diritto, una riliquidazione favorevole della pensione siano uniformati a quelli entro i quali l'INPS può procedere al recupero di importi determinati in eccesso. (5-02719)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0503, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1991 0223

EUROVOC :

pensionato

revisione della legge