ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02696

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 218 del 24/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 24/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/04/2014
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/04/2014
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/04/2014
OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 24/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/04/2014
Stato iter:
10/06/2014
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/04/2014

RITIRATO IL 10/06/2014

CONCLUSO IL 10/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02696
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Giovedì 24 aprile 2014, seduta n. 218

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN e OTTOBRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la Corte di giustizia europea, con la sentenza del 10 giugno 2010, riguardante le cause riunite C395/08 e C396/08, ha stabilito che la normativa italiana sul part-time di tipo verticale viola il divieto di discriminazione stabilito dalla direttiva 98/81/CE, in vigore dal 1997, in quanto esclude i periodi non lavorati dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione;
   la Corte di giustizia europea, pur riconoscendo l'applicabilità del principio pro rata temporis, ha affermato che tale principio non è applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore e questa anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso del rapporto stesso;
   l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, prevedendo all'articolo 4 il divieto di discriminazione sopra citato; conseguentemente l'esclusione dei periodi non lavorati ai fini del calcolo pensionistico si risolve, in una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico e i lavoratori che hanno optato per quello di tipo orizzontale, i quali sarebbero posti in una situazione più vantaggiosa per una durata di lavoro che è però equivalente;
   il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno, sancito dall'articolo 4 del decreto legislativo 61 del 2000 implica, quindi, che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati;
   questo già avviene per i lavoratori del pubblico impiego, passati all'INPS dall'ex INPDAP, ai quali viene riconosciuto per intero, ai fini pensionistici, anche il part-time di tipo verticale ciclico, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ma non per i lavoratori del settore privato –:
   si ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 giugno 2010, chiarendo che l'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, debba applicarsi a tutti i lavoratori e facendo si che l'INPS adotti i provvedimenti conseguenti.
(5-02696)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1988 0554

EUROVOC :

lavoro a tempo parziale

condizione di pensionamento

Corte di giustizia CE

sentenza della Corte CE

parita' di trattamento