ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02693

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 218 del 24/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BONAVITACOLA FULVIO PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2014
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2014
VALIANTE SIMONE PARTITO DEMOCRATICO 24/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/04/2014
Stato iter:
27/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2014
Resoconto COSTA ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2014
Resoconto IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 24/04/2014

DISCUSSIONE IL 27/05/2014

SVOLTO IL 27/05/2014

CONCLUSO IL 27/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02693
presentato da
IANNUZZI Tino
testo di
Giovedì 24 aprile 2014, seduta n. 218

   TINO IANNUZZI, BONAVITACOLA, CAPOZZOLO e VALIANTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   con precedenti atti di sindacato ispettivo n. 5-00952 del 6 settembre 2013 e n.5-01029 del 18 settembre 2013, gli interroganti – in relazione all'accorpamento del tribunale di Sala Consilina con quello di Lagonegro in attuazione della riforma della geografia giudiziaria – hanno evidenziato che: «per consentire tale accorpamento sono stati previsti, con fondi della regione Basilicata, lavori di ristrutturazione e di adeguamento dell'immobile, già sede del municipio di Lagonegro; tale edificio è stato realizzato in epoca antecedente al novembre 1980 e sarebbe, come tale, assoggettato alla normativa antisismica;
   detta normativa, introdotta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274/2003 e successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, obbliga ad effettuare le verifiche sismiche sui seguenti edifici:
    a) edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
    b) edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in caso di eventuale «collasso»;
   concretamente, tali edifici sono individuati a livello statale, nell'allegato 1 (elenchi A e B) al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003; ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 2003 è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale «collasso»;
   nell'allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 sono indicati nell'elenco B le categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza statale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale «collasso»; al punto 1 dell'elenco B sono indicati gli edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane; non vi è dubbio che all'interno di tale categoria debbano farsi rientrare gli edifici adibiti ad uffici giudiziari»;
   con le stesse interrogazioni, alla luce di questi dati normativi, si sollecitavano «i controlli e le ispezioni indispensabili per accertare l'osservanza della normativa sulla sicurezza nelle zone sismiche», nelle quali ricade il territorio di Lagonegro; allo stato tali richieste degli interroganti risultano ancora inevase;
   fra l'altro, la commissione di manutenzione del tribunale di Lagonegro, nella seduta convocata in via straordinaria e d'urgenza su richiesta avanzata dal sindaco di Sala Consilina e condivisa dal presidente del tribunale di Lagonegro non ha dissipato i gravi interrogativi, innanzi citati, in ordine al rispetto della normativa antisismica per i locali adibiti alla nuova sede del tribunale di Lagonegro, come si evince verbale della stessa commissione in data 16 settembre 2013;
   la descritta situazione è ancora più grave perché il tribunale di Lagonegro non ha richiesto al Ministero della giustizia l'utilizzazione per alcuni anni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 188 del 2011, degli immobili attualmente sede del tribunale di Sala Consilina per lo svolgimento delle attività processuali;
   decisione questa che gli interroganti non condividono e che considerano assolutamente sbagliata e destinata a determinare conseguenze fortemente negative nel funzionamento della giustizia in quel territorio, come già sta accadendo dal mese di settembre 2013;
   allo stato la nuova sede del tribunale di Lagonegro non garantisce l'adeguato funzionamento del servizio giustizia, complessivamente considerato;
   il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Ferri, nella risposta alle predette interrogazioni nel corso della seduta della Commissione II in data 10 ottobre 2013, ha evidenziato che «la verifica», relativa al rischio sismico con riferimento all'edificio adibito a nuova sede del tribunale di Lagonegro «compete all'ente proprietario dell'immobile, vale a dire il Comune di Lagonegro. Infatti gli adeguamenti alle normative di sicurezza degli edifici di proprietà comunale utilizzati dagli uffici giudiziari sono di competenza delle Amministrazioni comunali...»;
   nella stessa risposta, il Ministro ha precisato che «il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria di questo Ministero, pur essendo privo di poteri ispettivi nei riguardi dei comuni, si è comunque attivato per verificare il rispetto della normativa riservandosi, all'esito degli accertamenti ancora in corso, di sollecitare il Comune per gli adempimenti di competenza»;
   alla luce di informazioni assunte, fra le molteplici e pesanti disfunzioni, che quotidianamente si registrano nella nuova sede del tribunale di Lagonegro, rientra anche l'ubicazione dell'archivio giudiziario in un'area, priva di servizi di sicurezza e di adeguata vigilanza, sita al primo piano di un edificio adibito a parcheggio pubblico;
   è questa la ulteriore conferma del funzionamento – insoddisfacente e con tanti limiti e carenze registrati nella nuova sede di Lagonegro – delle attività giudiziarie, così notevolmente accresciute proprio a seguito dell'accorpamento con il tribunale di sala Consilina;
   gli interroganti ribadiscono anche in questa sede la motivata contrarietà alla soppressione del Tribunale di sala Consilina ed al conseguente accorpamento con il tribunale di Lagonegro, peraltro di più ridotte dimensioni, benché trattasi di uffici giudiziari ricadenti in due province, in due regioni ed in due corti di appello differenti;
   la conservazione del tribunale di Sala Consilina è ancora più utile per il funzionamento del servizio giustizia, avendo il Ministero della giustizia autorizzato proprio in quel tribunale l'attivazione del processo civile telematico, una innovazione molto positiva e significativa –:
   se il Ministro intenda assumere le iniziative di competenza affinché siano effettuati, come motivatamente ritengono gli interroganti, gli urgenti accertamenti e i necessari interventi in relazione al rispetto della normativa di tutela antisismica in tema di sicurezza degli edifici pubblici, suscettibili di grande affollamento (punto 1 dell'Elenco B dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003), dando così corso alla volontà già manifestata dal Sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, nella seduta della Commissione II del 10 ottobre 2013, di attivarsi per sollecitare il comune a provvedere agli adempimenti di sua competenza, nonché per verificare le condizioni di funzionamento del servizio giustizia nella nuova sede del tribunale di Lagonegro. (5-02693)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-02693

  Le criticità evidenziate nell'interrogazione in discussione e segnatamente la paventata inosservanza nella sede del tribunale di Lagonegro delle prescrizioni in materia antisismica sono state oggetto di una precedente risposta resa il 10 ottobre 2013 dinanzi questa Commissione giustizia. A poco più di sei mesi dal primo intervento sulla questione posso dire che l'impegno del Ministero della giustizia in punto di sicurezza dei cittadini e degli operatori di quel tribunale è stato decisamente concreto e produttivo.
  Nel ribadire, peraltro, che non è possibile per questo Ministero esercitare poteri ispettivi nei confronti dei comuni che, come per Lagonegro, mettono a disposizione, ai sensi della legge n. 392 del 1941, i locali per gli uffici giudiziari, faccio presente che ci si è egualmente attivati, per il tramite della Direzione Generale delle Risorse Materiali Beni e Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero, al fine di fare massima chiarezza sulle condizioni dell'edificio, già sede del municipio ed ora destinato ad ospitare gli uffici giudiziari di Lagonegro, dopo l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina.
  Riferisco pertanto che in seguito a specifica richiesta rivolta al comune di Lagonegro, l'ente territoriale ha risposto che la sede giudiziaria di Lagonegro non rientra tra gli edifici cui si riferisce la normativa in materia antisismica, puntualizzando che, relativamente alla verifica sismica preventiva, essa è prevista esclusivamente per «edifici strategici» – di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3685 del 21 ottobre 2003 –, tra i quali non rientra la sede giudiziaria in oggetto.
  Il Ministero ha comunque disposto accertamenti ulteriori tramite richieste di informative alle competenti amministrazioni all'esito delle quali è emerso, in primo luogo, che il Provveditorato per le Opere pubbliche di Puglia e Basilicata, in data 13 agosto 2013 si è riportato alle risultanze della «relazione geologica, idrogeologica e sismica» a firma del geologo Nicola Maione, effettuata proprio per tale occasione, ritenendo validi ed attuali gli accertamenti e le conclusioni ivi contenute, anche in punto di rischio sismico, decisione questa che si è svolta nell'ambito di una articolata relazione istruttoria finalizzata all'utilizzo di residui di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di piccoli interventi murari nell'edificio del tribunale di Lagonegro.
  Inoltre, sempre dalle informazioni acquisite, si è appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, nella sentenza emessa il 7 aprile 2014 sul ricorso n. 370 del 2013 proposto dal comune di Sala Consilina contro il comune di Lagonegro, nel dichiarare l'infondatezza del motivo di impugnazione, ha ritenuto che «nessun adeguamento sismico risulta necessario ai sensi del punto 8.4.1. del DM 14 gennaio 2008», visto che «i lavori eseguiti presso l'edificio del tribunale, ex sede municipale, sono consistiti in interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria..., senza comportare modifiche delle destinazioni d'uso».
  Ritengo altresì utile menzionare che il TAR Basilicata si è espresso sulla vicenda anche con sentenza n. 484 del 2013, depositata il 7 aprile 2014, nella quale è stato ritenuto che nel caso di specie non sia necessaria la redazione di un ulteriore certificato di collaudo statico, segnalando che l'edificio sede del predetto tribunale risulta dotato di regolare certificato di collaudo statico rilasciato il 25 febbraio 1982. In assenza di interventi di natura strutturale, non è stata quindi ritenuta illegittima dai predetti giudici amministrativi «l'agibilità dichiarata dal Sindaco e dal responsabile dall'area tecnica del Comune di Lagonegro in sede di verbale della riunione della commissione di manutenzione presso il Tribunale di Lagonegro, tenutasi il 16 settembre 2013».
  Segnalo in conclusione che sarà cura della competente Direzione Generale del Ministero, allo scopo sollecitata, continuare a monitorare gli aspetti in esame, mantenendo i collegamenti e i contatti con i comuni competenti, tenuti alla scrupolosa osservanza di norme dettate a protezione della collettività dal rischio sismico.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

LAGONEGRO,POTENZA - Prov,BASILICATA, SALA CONSILINA,SALERNO - Prov,CAMPANIA

EUROVOC :

giurisdizione giudiziaria

sicurezza pubblica

sisma

edificio pubblico

sicurezza degli edifici