ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02664

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 214 del 17/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARZANA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VALENTE SIMONE MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 17/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 17/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/04/2014

ATTO MODIFICATO IL 25/06/2014

ATTO MODIFICATO IL 09/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02664
presentato da
MARZANA Maria
testo presentato
Giovedì 17 aprile 2014
modificato
Martedì 10 febbraio 2015, seduta n. 374

   MARZANA, SIMONE VALENTE, VACCA e DI BENEDETTO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013, ha modificato il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, istituendo il percorso formativo abilitante speciale (PAS) che prevede l'accesso al corso a docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti dai decreti ministeriali 39/1998 e 22/2005, che abbiano maturato a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2012/2013, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie, ovvero nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
   i requisiti di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto ministeriale n. 58 del 2013 prevedono che per avere diritto ad accedere ai corsi bisogna vantare un periodo di servizio di almeno tre anni e almeno un anno di servizio dovrà essere prestato nella classe di concorso per la quale si chiede l'accesso al percorso formativo abilitante speciale;
   per essere considerato valido, ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni di servizio: sono richiesti quindi per la partecipazione ai PAS 540 giorni equamente distribuiti in tre anni;
   viene pertanto modificato il precedente requisito d'accesso (ex decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005) che disponeva solo 360 giorni di servizio;
   con questo nuovo requisito vengono a configurarsi situazioni paradossali perché molti docenti, pur vantando giorni di servizio in eccesso rispetto a quelli richiesti dal risultato del prodotto di 180 giorni per 3 anni, poiché non distribuiti entro l'arco temporale dei 3 anni, si sono visti negare il diritto di accedere ai PAS;
   con decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, sono stati attivati i corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e aperti i termini per la presentazione della domanda;
   la domanda di partecipazione ai percorsi abilitanti speciali doveva essere inoltrata per una sola regione, per una sola tipologia di classe di concorso di cui alle tabelle A, C e D del decreto ministeriale n. 39 del 1998 e trasmessa all'ufficio scolastico regionale della regione prescelta attraverso la piattaforma istanze on-line del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 2 al 29 agosto 2013;
   nonostante il chiaro dettato normativo, la situazione riguardo all'attivazione da parte delle università dei percorsi abilitanti speciali appare non solo confusa ma soprattutto disomogenea a livello territoriale;
   in alcune regioni le università hanno provveduta ad attivare i PAS per determinate classi di concorso, mentre in altre regioni ciò non è avvenuto generando disfunzioni e sperequazioni tra docenti precari, in particolare in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie previsto per maggio 2014;
   come si legge in numerose fonti di stampa nazionale di settore, molti atenei hanno mostrato una vera e propria ostilità all'attivazione dei Pas per alcune classi di concorso, ledendo così un diritto oggettivo dei docenti interessati e alimentando l'incertezza e la disuguaglianza nell'accesso ai percorsi abilitanti e alle graduatorie e generando dunque possibili contenziosi, poiché molti dei percorsi PAS termineranno dopo la chiusura delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie;
   la Tabella A «Tabella di valutazione dei titoli della seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni grado» in allegato al decreto ministeriale n. 353 del 2014 prevede per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 249/2010, l'attribuzione di ulteriori punti 42 (punti 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e punti 30 per la selettività dello stesso percorso), mentre per tutte le altre abilitazioni sono previsti solamente 6 punti aggiuntivi;
   in alcune classi di concorso l'elevato numero dei candidati porterà ad uno scaglionamento in tre anni, per cui solo alcuni aspiranti potranno accedere quest'anno al corso e aggiornare la propria posizione in graduatoria, mentre i candidati che non avranno avuto accesso ai Pas patiranno una disomogeneità di trattamento;
   si evidenzia la disomogeneità in tutta la penisola anche in relazione alla spesa per sostenere la corsa, difatti gli interessati ai Pas, a copertura delle spese per l'erogazione dell'offerta formativa delle singole classi di abilitazione, sosterranno un costo che va dai 2.000 euro fino a raggiungere, come nel caso delle università siciliane, picchi di 3000 euro, aggravando ulteriormente la precarietà economica di questi docenti, sia perché chiamati saltuariamente a coprire cattedre intere o spezzoni orari, sia perché costretti a sostenere le spese anche per gli spostamenti e per l'alloggio al fine della partecipazione;
   è utile evidenziare che il MIUR, contattato dall'interrogante di recente per reperire le informazioni relative alle classi di concorso avviate e in quali ragioni, ha comunicato che non è in grado di fornire tali dati in quanto gli stessi sono in possesso unicamente dei singoli uffici scolastici regionali;
   eppure, il Governo, nella persona del segretario di Stato pro tempore Marco Rossi Doria, nella seduta del 17 gennaio 2014, in risposta alla interpellanza urgente n. 2-00366 aveva assicurato, nei limiti consentiti dall'autonomia delle singole sedi universitarie, la riapertura della banca dati per l'aggiornamento delle indicazioni relative all'offerta formativa annuale e pluriennale da parte delle università al fine di assicurare la razionale ed omogenea distribuzione sul territorio dei corsi PAS;
   il decreto 81 del 2013, infatti, aveva espresso chiaramente l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'articolo 15, commi 1-bis e seguenti del decreto ministeriale 249 del 2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014;
   tra l'altro, il succitato decreto che istituisce i PAS include tra i partecipanti anche i titolari di diploma magistrale ai fini dell'abilitazione;
   tuttavia, con il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 tramite il parere n. 3813 dell'11 settembre 2013 del Consiglio di Stato emesso in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato disposto l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto di tali docenti;
   nonostante i numerosi solleciti del Parlamento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per procedere a tale riconoscimento sulla base della normativa vigente, per molti anni questi docenti sono stati relegati, ad avviso degli interroganti illegittimamente, in terza fascia delle graduatorie d'istituto e scavalcati nell'attribuzione degli incarichi e del conseguente punteggio dai colleghi che hanno conseguito il titolo abilitante dopo di loro;
   ai diplomati magistrali è stato dunque negato, con modalità di dubbia legittimità, l'inserimento nelle graduatorie permanenti, trasformate successivamente ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
    i nuovi docenti abilitati (tramite PAS, TFA, laurea in SFP), in mancanza di regolari concorsi, risultano privi di canali di reclutamento e di quel riconoscimento del valore concorsuale del titolo che ha permesso agli abilitati entro il 2006 di essere ammessi alle graduatorie ad esaurimento valide per l'immissione in ruolo; nonostante la decretata chiusura ex legge n. 296 del 27 dicembre 2006, comma 605, esistono precedenti che hanno permesso l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per alcune categorie di docenti senza l'obbligo di alcun concorso, si pensi al ricorso al TAR degli abilitati SISS dopo il 2006 (TAR Lazio, Sez. III bis, ordinanza 4 ottobre 2013 n. 3862) oppure alla IV fascia aggiuntiva alla GAE istituita con decreto ministeriale n. 53 del 2012 alla quale hanno avuto accesso i precari che avevano conseguito determinati titoli abilitanti negli anni accademici 2008/09, 2009/10, 2010/11;
   si aggiunga che la motivazione della sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea emessa il 26 novembre 2014 recita: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, (...) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. (...);
   pertanto il rinnovo di contratti a tempo determinato per coprire posti vacanti e disponibili in attesa di procedure concorsuali, ma senza aver mai indetto tempi certi per cadenzare tali concorsi, è da ritenersi illegittimo –:
   in relazione al fatto che il Ministro, ad oggi, non possiede i dati relativi alle classi di concorso e alle regioni in ordine ai quali sono stati avviati i Pas, quali contatti ed intese intenda avviare con gli uffici scolastici regionali e gli atenei al fine di reperire tali dati e rendere omogenea ed operativa la presenza e la distribuzione dei corsi nelle singole regioni;
   con quali tempistiche il Ministro intenda avviare definitivamente i percorsi abilitanti speciali, sciogliendo le criticità che ancora persistono, per garantire l'attivazione omogenea dei percorsi afferenti alle varie classi di concorso nelle diverse regioni;
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di ridurre i costi che i candidati sono tenuti ad affrontare per l'iscrizione ai PAS e come intenda garantirne l'omogeneità di spesa su tutto il territorio nazionale;
   con quali modalità e termini il Ministro intenda consentire l'inserimento con riserva in seconda fascia agli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal decreto ministeriale 353/12014;
   in considerazione del fatto che la prova selettiva costituisce l'unico elemento di differenza tra i percorsi abilitanti TFA e PAS, perché il Ministro ha deciso di operare una distinzione così marcata del punteggio di cui in premessa;
   quali iniziative il Ministro intenda assumere al fine di ammettere alla frequenza dei corsi PAS quei docenti sprovvisti del nuovo requisito di servizio stabilito dal decreto ministeriale 249 del 2010 come successivamente modificato, alla luce del fatto che il requisito del servizio è nel complesso posseduto dagli aspiranti docenti; se non intenda inserire nelle graduatorie ad esaurimento i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002, anno antecedente all'anno di chiusura delle graduatorie permanenti ex legge n. 296 del 2006; considerati i precedenti citati in premessa circa la riapertura della graduatoria ad esaurimento, se non intenda considerare la possibilità di utilizzare tale principio pure per i docenti di II fascia d'istituto;
   se, per non incorrere ad una ulteriore infrazione, recependo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui in premessa non ritenga opportuno considerare, ai fini della stabilizzazione e contrariamente a quanto disposto nel documento «La Buona Scuola», anche i docenti della seconda fascia delle graduatorie d'istituto, provvisti di abilitazione, utilizzando la seconda fascia d'istituto a scorrimento, come bacino ulteriore per l'immissione in ruolo dei docenti che vi sono inseriti e riconsiderare il sistema del doppio canale ai sensi della legge 124 del 1999. (5-02664)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1999 0124

EUROVOC :

contratto di lavoro

insegnante

diritto del lavoro

assunzione

accesso all'istruzione

istruzione pubblica