ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02663

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 214 del 17/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MONGIELLO COLOMBA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 17/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02663
presentato da
MONGIELLO Colomba
testo di
Giovedì 17 aprile 2014, seduta n. 214

   MONGIELLO e OLIVERIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la posizione assicurativa di ogni lavoratore presso l'INPS è costituita in applicazione dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Il comma 1 di tale articolo stabilisce, genericamente, che si fa luogo alla posizione assicurativa «per il periodo di servizio prestato»;
   l'INPS ha precisato «ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, si considerano tutte le anzianità relative a contribuzioni obbligatorie, figurative, volontarie e da riscatto»;
   pertanto dal 1993, in occasione della costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, si dovrebbe tenere conto dell'intera anzianità contributiva maturata;
   nell'applicazione della norma originaria si sono verificate nel corso degli ultimi anni oscillazioni giurisprudenziali;
   in particolare, l'INPS ha privilegiato, nell'individuazione del concetto di servizio prestato, il solo servizio effettivo senza tenere conto della volontà del legislatore di prevedere, nel conteggio, anche i periodi di contribuzione figurativa in ragione della natura particolarmente gravosa dell'attività svolta e quindi vanificando la portata della norma;
   tale discrasia secondo l'orientamento dell'ex INPDAP, ora inclusa nell'INPS, non si verifica allorché il soggetto ha conseguito il diritto al trattamento pensionistico rimanendo nella gestione dello stesso Istituto pubblico di previdenza;
   è vanificato, quindi, il beneficio disposto dal legislatore allorché il soggetto dal servizio pubblico (gestione INPDAP) transita in un comparto regolato da norme privatistiche (gestione INPS);
   è evidente che la irragionevole conseguenza risulta ancor più ingiustificata allorché nell'attuale ordinamento l'INPDAP è confluita nell'INPS;
   detta disparità di trattamento si evidenzia, a maggior ragione, perché:
    a) con circolare INPS n. 88 del 13 aprile 1996 ai dipendenti Telecom già dipendenti dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e del Ministero PP.TT. vengono riconosciuti i diritti agli aumenti di valutazione dei periodi assicurativi in applicazione di un decreto del Presidente della Repubblica del 1973;
    b) con circolare INPS n. 35 del 14 marzo 2012 al punto 11.2.2 si riconosce nell'assicurazione generale obbligatoria ai piloti, ai tecnici di volo ed ai piloti collaudatori delle compagnie aeree civili un anno di supervalutazione ogni cinque con un massimo di cinque. Si sottolinea come questo beneficio viene concesso in applicazione di una circolare INPS senza che nessuna legge ne faccia specifico riferimento;
    c) nella risposta all'interrogazione a risposta scritta 4/08704 della XIV legislatura il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore ha dichiarato che con intesa dell'INPS si riconosce la maggiorazione del quinto agli ex militari volontari che hanno prestato servizio nel Genio ferrovieri;
   per gli ex dipendenti pubblici assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti (in prevalenza ex appartenenti alle Forze di polizia) la ingiusta difformità di trattamento è stata riconosciuta legittima dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 11/2011 a cui i giudici di primo grado si sono dovuti uniformare per il principio della nomofilachia;
   occorre rimuovere tale ingiusta difformità di trattamento, che per altro, ostacola nei fatti anche una positiva circolarità delle professionalità acquisite in campo pubblico in altri comparti –:
   se il Ministro sia a conoscenza di così evidenti disparità di trattamento e quali iniziative intenda assumere affinché l'INPS riconosca al personale interessato quanto previsto dalla legge n. 284, articolo 3, comma 5, anche in considerazione dell'ormai unicità dell'Ente previdenziale.
(5-02663)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

impresa pubblica

pensionato