ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02644

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 213 del 16/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2014
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/04/2014
Stato iter:
03/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA REPLICA 03/02/2015
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/02/2015
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 03/02/2015
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/04/2014

DISCUSSIONE IL 03/02/2015

SVOLTO IL 03/02/2015

CONCLUSO IL 03/02/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02644
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Mercoledì 16 aprile 2014, seduta n. 213

   BUSINAROLO, FRUSONE e AGOSTINELLI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in base all'articolo 28 della legge fallimentare rubricato «Requisiti per la nomina a curatore», «possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
    a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
    b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
    c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento»;
   il secondo comma, nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 5 del 2006, prevedeva che il tribunale dovesse indicare le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore; si era ritenuto che la previsione fosse riferita solo all'ipotesi di cui al comma 1, lettera c). In ogni caso il decreto correttivo decreto legislativo 169/2007 ha abolito il comma in questione, per cui in nessun caso (per le procedure aperte dal 1o gennaio 2008) il tribunale dovrà fornire le specificazioni anzidette (neppure per i soggetti che non appartengono agli ordini professionali indicati);
   i criteri di scelta dei professionisti da nominare non sono ulteriormente precisati dalla legge e sono lasciati alla discrezionalità di ogni tribunale, non uniformi a livello nazionale, sottoposti al potenziale pericolo di favoritismi personali, non essendo prevista una valutazione periodica con rating assegnato dai magistrati in base all'operato dei singoli professionisti;
   non è previsto per legge, e nemmeno per prassi dei tribunali, un numero massimo di incarichi annuali che possono essere attribuiti ad ogni professionista, al punto tale che può verificarsi una concentrazione degli incarichi su pochi professionisti. Gli incarichi sono assegnati al singolo professionista, che per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni è pubblico ufficiale, e non sono delegabili a terzi. Questo principio risulta in contraddizione con l'assegnazione a pochi professionisti di un numero di procedure, anche piuttosto complesse, non gestibili in tempi rapidi da una singola persona;
   a titolo esemplificativo, risulta agli interroganti che presso il tribunale di Vicenza le nomine relative alle procedure concorsuali assegnate nel biennio 2012-2013 si siano concentrate in pochi professionisti. Ad alcuni sono state assegnate un numero di procedure difficilmente gestibili contemporaneamente: a soli 16 professionisti sono state assegnate tra le 10 e le 15 procedure, a due persone sono state affidate tra le 15 e le 20 procedure, ed addirittura un professionista è stato nominato in ben 23 procedure concorsuali;
   non risulta che i tribunali abbiano l'obbligo di pubblicizzare periodicamente, sul sito internet del tribunale, gli incarichi conferiti ed i criteri di liquidazione dei relativi compensi, al punto che non è garantita una equa perequazione tra professionisti, sia nel conferimento degli incarichi, sia nella liquidazione dei compensi con utilizzo di criteri non omogenei tra i giudici anche nella stessa sezione fallimentare;
   non risulta che sia previsto per legge un limite massimo di età e che i tribunali stiano agevolando in modo strutturato l'accesso ai giovani professionisti;
   la stessa situazione vale per gli incarichi peritali, conferiti ai periti tecnici nominati dal giudice ovvero da curatori e commissari giudiziali come coadiutori della procedura –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   quali iniziative di competenza, anche normative, il Ministro intenda adottare per garantire l'equa distribuzione degli incarichi ai professionisti, la fissazione di un numero massimo di incarichi annuale per ciascun professionista, l'accesso strutturato ai giovani professionisti, la revisione dei criteri di scelta dei professionisti, la pubblicizzazione periodica degli incarichi e dei compensi per consentire a tutti informazione, vigilanza e controllo.
(5-02644)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 3 febbraio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-02644

  L'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) stabilisce i requisiti per la nomina del curatore, definendo in generale le categorie professionali ed i requisiti dei soggetti che possono essere chiamati a rivestire il pubblico ufficio, mentre non reca alcuna disposizione concernente i criteri mediante i quali l'Autorità Giudiziaria – cui è rimessa la designazione – deve provvedere alla selezione e alla rotazione delle nomine medesime.
  Dalle informazioni assunte consta come, in virtù di una consolidata prassi, gli uffici giudiziari si siano dotati di elenchi, tenuti presso le sezioni fallimentari del Tribunale, in cui sono inseriti i nominativi dei professionisti idonei ai quali – con sistemi oggettivi di rotazione – all'atto dell'apertura della procedura l'Autorità Giudiziaria attingere per i provvedimenti di nomina.
  Risultano parimenti diffuse prassi virtuose che consentono di assicurare una corretta selezione delle professionalità adeguate; l'equa ripartizione degli affari a parità di merito; la trasparenza nell'attribuzione degli incarichi.
  È proprio nella consapevolezza dell'esigenza, in tale delicata materia, di fornire valide misure di supporto ai magistrati per il controllo del lavoro degli ausiliari nominati, che nell'ambito delle complessive misure di digitalizzazione intraprese, il Ministero ha fornito agli uffici alcuni importanti strumenti.
  Si coglie l'occasione dell'interrogazione odierna per rappresentare che, come indicato dalla competente articolazione del Ministero, è già disponibile nei registri e negli strumenti di redazione atti del giudice (cosiddetta Consolle del magistrato) una funzione di ricerca e di monitoraggio degli incarichi ricoperti dai vari professionisti delegati (curatore, delegato, commissario, CTU), che consente un controllo del numero degli incarichi dati e che è dotato di segnalazioni automatiche che pongono all'attenzione del giudice eventuali ritardi.
  Rientra altresì tra i prossimi obiettivi del Ministero la realizzazione di un programma informatico dedicato alle procedure concorsuali più performante che consentirà al giudice di controllare le attività dei curatori e di valutare, con piena consapevolezza, l'affidamento degli incarichi. In particolare, è previsto un sistema che riporta, tra gli altri il numero complessivo degli incarichi conferiti ai singoli ausiliari; il compenso presumibilmente liquidabile; la data dell'ultimo dell'incarico conferito.
  L'applicazione degli strumenti informatici già disponibili e di quelli di prossima realizzazione sarà, pertanto, di ausilio a scongiurare i rischi prospettati dagli interroganti.
  Si sottolinea altresì che l'attenzione del Governo alla delicata materia è testimoniata dalle recenti novità introdotte con il decreto-legge n. 132 del 2014, che all'articolo 20 prevede la necessità del deposito, da parte del curatore e degli altri ausiliari delle procedure esecutive e concorsuali, di un rapporto riepilogativo finale, redatto in conformità con quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 della L.F.
  Nel predetto articolo si stabilisce poi che tale rapporto dovrà essere depositato in modalità telematiche.
  Tali novità potranno realizzare, oltre che un innalzamento del livello di efficienza della procedure esecutive e fallimentari, anche un adeguato sistema di controllo e verifica del lavoro degli ausiliari da parte dell'Autorità Giudiziaria; verifica che potrà incidere anche sul meccanismo di conferma e revoca degli incarichi, meccanismo sulla cui delicatezza è stata giustamente posta l'attenzione degli onorevoli interroganti.

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