ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02604

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 208 del 09/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIAZZONI ILEANA CATHIA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 09/04/2014
GREGORI MONICA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 09/04/2014
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 14/04/2014
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 02/07/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/04/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 02/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02604
presentato da
GRIBAUDO Chiara
testo di
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   GRIBAUDO, PIAZZONI, GREGORI e PARIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 233 del 2012 sull'equo compenso nel settore giornalistico è finalizzata (articolo 1) «a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti (omissis) titolari di un rapporto di lavoro non subordinato»;
   i giornalisti «lavoratori autonomi» sono oltre il 60 per cento di quelli attivi, la maggior parte di loro guadagna meno di 5000 euro l'anno, spesso con compensi di pochi centesimi al rigo o di 1 euro ad articolo o servizio;
   la legge n. 233 del 2012 istituisce una commissione che ha il compito di definire l'equo compenso dei giornalisti lavoratori autonomi in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale dei subordinati e redigere un elenco degli editori che lo rispettino. Gli editori che non risultino iscritti nell'elenco non possono accedere ad alcun beneficio pubblico;
   lo Stato con la legge n. 233 del 2012 stabilisce pertanto che tra i criteri per la concessione di eventuali contributi pubblici, vi è anche il principio di tutela dei lavoratori contro lo sfruttamento, consentendone quindi l'accesso solo alle aziende in cui il trattamento economico dei non subordinati è coerente, per equità retributiva, con quello dei subordinati, che viene stabilito sul libero mercato tra le parti sociali;
   tale legge non con le disposizioni di cui al decreto-legge «Bersani» del 2007 sulle liberalizzazioni e l'abrogazione delle tariffe minime sia in considerazione del fatto non si tratta di tariffe commerciali ma unicamente di compenso per il lavoro svolto in forma prevalentemente personale senza dipendenti né collaboratori e senza mezzi o beni che configurino un'impresa, sia perché l'ambito è soltanto quello delle aziende che chiedono benefici pubblici;
   in definitiva, i compiti chiaramente assegnati alla commissione (comma 3 dell'articolo 2, della legge n. 233 del 2012) sono due: definire l'equo compenso e redigere l'elenco degli editori che lo rispettano;
   la delibera della Commissione datata 29 gennaio 2014 ha inteso limitare l'applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 233 del 2012 – che recita: «In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato – secondo questa formulazione: (l'equo compenso per il giornalista autonomo) «deve intendersi riferito alle prestazioni che presentino, sul piano concreto, carattere economicamente dipendente e non sporadico»;
   le espressioni «economicamente dipendente» e «non sporadico» non corrispondono ad alcuna definizione giuridico-amministrativa, essendo al contrario vaghe e di dubbia interpretazione. Averle introdotte senza specificare a cosa corrispondano potrebbe facilmente comportare numerosi contenziosi per il riconoscimento della natura di ciascun rapporto;
   la delibera non prescrive alcuna procedura rigorosa di tracciabilità del lavoro autonomo, indispensabile al fine di redigere il suddetto elenco degli editori che rispettino i criteri di un compenso equo –:
   se la Commissione, cui è attribuito il preciso compito di «definire» l'equo compenso, sia titolata a stabilire limitazioni all'ambito di coloro cui si applichi la norma di legge, cosa che se confermata, renderebbe l'equo compenso nei fatti non applicabile a tutti i lavoratori non subordinati, al contrario di quanto testualmente previsto dalla legge n. 233 del 2012;
   quali iniziative si intendano intraprendere per garantire, insieme alla piena applicabilità della legge a tutti i soggetti non subordinati, una effettiva rigorosa procedura di tracciabilità di ciascuna prestazione autonoma, ovvero di ciascun singolo contenuto giornalistico prodotto. (5-02604)

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