ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02595

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 208 del 09/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 09/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/04/2014
Stato iter:
19/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/06/2014
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 19/06/2014
Resoconto GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2014

DISCUSSIONE IL 19/06/2014

SVOLTO IL 19/06/2014

CONCLUSO IL 19/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02595
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo di
Mercoledì 9 aprile 2014, seduta n. 208

   GHIZZONI e LENZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 29, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha posto ad esaurimento il ruolo dei ricercatori universitari e ne ha sostituito la figura con quella dei ricercatori a tempo determinato introdotta dall'articolo 24 della medesima legge;
   i ricercatori a tempo determinato sono assunti dalle università per compiti di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
   i ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della lettera b) del comma 3 del citato articolo 24, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, possono, al termine del contratto, essere inquadrati direttamente come professori associati, previa valutazione positiva della loro attività da parte dell'ateneo di appartenenza (meccanismo di tenure-track);
   per il personale universitario di discipline cliniche l'attività didattica e di ricerca è sempre inscindibile dall'attività assistenziale, in quanto è impossibile, e sarebbe anche controproducente, insegnare discipline cliniche o effettuare ricerche in campo clinico senza un adeguato accesso alle attività assistenziali;
   del resto l'inscindibilità tra attività didattiche e di ricerca e attività assistenziali è affermata da sempre nelle norme di legge sullo stato giuridico del personale docente e ricercatore universitario di materie cliniche: si vedano ad esempio l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e l'articolo 1, comma 2, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
   l'articolo 6 della stessa legge 240 del 2010 sopra citata, che ha riformato lo stato giuridico dei docenti universitari, stabilisce al comma 13 che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
   risulta all'interrogante che, almeno in alcune università tra cui quella di Roma “Sapienza”, ai ricercatori a tempo determinato di discipline cliniche, non sia permesso svolgere alcuna attività assistenziale, con grave nocumento per la loro attività didattica e di ricerca e, in prospettiva, per la loro carriera universitaria, oltre che della loro situazione stipendiale, ciò in quanto la figura di ricercatore a tempo determinato non è prevista nell'attuale convenzione che regola i rapporti dell'ateneo con l'azienda policlinico “Umberto I” di riferimento;
   appare paradossale che presso le aziende ospedaliere universitarie possa prestare servizio assistenziale personale medico assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto ma non il personale ricercatore universitario a tempo determinato, addirittura in tenure-track, il quale, tra l'altro, avrebbe un costo minore per l'azienda ospedaliera;
   la mancata indicazione nell'articolo 24 della legge 240 del 2010 dell'inscindibilità dell'attività didattica e di ricerca del ricercatore a tempo determinato di discipline cliniche dalla corrispondente attività assistenziale sembra essere più un'involontaria omissione legislativa che una voluta scelta normativa –:
   quale sia la situazione nelle università italiane dell'attività assistenziale prestata dai ricercatori a tempo determinato di discipline cliniche;
   quale sia la situazione delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 13, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere urgentemente iniziative per chiarire la situazione e, se necessario, per apportare quelle modifiche normative che ripristinino il diritto dei ricercatori universitari a tempo determinato di discipline cliniche a prestare l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e di ricerca. (5-02595)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-02595

  In ordine ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, data la complessità delle relazioni intercorrenti tra l'assistenza sanitaria e le università, occorre preliminarmente riassumere il quadro normativo di riferimento.
  Il collegamento fra le università e le attività di assistenza ospedaliera è stato inizialmente previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 che ha introdotto lo strumento della convenzione tra università ed enti ospedalieri, stabilendo che l'ordinamento interno delle cliniche e degli istituti universitari deve essere adeguato all'ordinamento interno degli ospedali ed avere un'analoga organizzazione. Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129 conferma lo strumento convenzionale ed individua le materie oggetto del relativo accordo, rimandando, per le convenzioni, ad uno schema-tipo emanato con decreto ministeriale 24 giugno 1971. Il decreto ministeriale del 1971 definisce le relazioni intercorrenti fra le due istituzioni attraverso la creazione di strutture universitario-ospedaliere: l'ente ospedaliero assume la gestione dell'assistenza, connessa con i fini istituzionali dell'università, ed utilizza l'assistenza fornita dalle cliniche e istituti universitari di ricovero e cura; da parte loro, le Università utilizzano il potenziale didattico e di ricerca dell'ente ospedaliero, sempre in base a precisi accordi.
  Attualmente la collaborazione e il coordinamento tra il Servizio sanitario nazionale e le Università trova la propria disciplina di riferimento nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. L'articolo 5, nell'ambito della definizione delle norme sul personale, prevede che «i professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2, sono individuati con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale».
  Il successivo articolo 6 disciplina i rapporti tra le università e il Servizio sanitario nazionale, stabilendo che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli d'intesa per disciplinare le modalità di reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione di tali intese sono regolati con appositi accordi tra università e Aziende ospedaliere, unità sanitarie locali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
  La figura del ricercatore a tempo determinato è stata introdotta dall'articolo 24 della legge 240 del 2010 che, al comma 1, ha previsto che «... le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca». Al successivo comma 3 vengono specificate le tipologie contrattuali: un contratto (iniziale) di durata triennale e prorogabile per soli due anni (cosiddetto contratto di cui alla lettera a). Poi, un ulteriore contratto triennale, non rinnovabile e riservato a candidati che hanno usufruito dei contratti precedenti o di assegni di ricerca o di borse post-dottorato o di analoghe posizioni in atenei stranieri (cosiddetto contratto di cui alla lettera b). Per il ricercatore a tempo determinato che abbia usufruito della seconda tipologia di contratto (quella appunto della cosiddetta lettera b) e abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore. Con la legge n. 240 è stata, quindi, superata la figura del ricercatore a tempo indeterminato, in quanto ottenuto un contratto, rinnovato, e in presenza del requisito dell'abilitazione scientifica nazionale e delle adeguate condizioni economico finanziarie, il ricercatore a tempo determinato può accedere al ruolo dei professori universitari.
  Ciò premesso, si viene ai quesiti in esame.
  L'articolo 24 della legge 240 del 2010, citato in premessa, nulla dice in ordine alla possibilità per i ricercatori di svolgere attività assistenziale. È di ausilio, tuttavia, quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 2, che, nel disciplinare gli organi e l'articolazione interna delle università, ha previsto che queste ultime modificassero i propri statuti in tema di articolazione interna, con le modalità e la tempistica ivi indicate e osservando determinati vincoli e criteri direttivi tra i quali, alla lettera c), figura l'inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca per i docenti delle materie cliniche.
  Dal principio dell'inscindibilità delle funzioni assistenziali e di insegnamento per il corpo docente delle facoltà mediche, in relazione alle funzioni attribuite ai ricercatori dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32, comma 1, non abrogato dalla legge di riforma (i ricercatori a tempo indeterminato assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali), dal superamento della figura del ricercatore a tempo indeterminato, voluta dal legislatore della legge 240, e in base a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999 consegue che il ricercatore a tempo determinato svolge le stesse funzioni previste dalla legge per il ricercatore a tempo indeterminato e, quindi, anche funzioni assistenziali. Pertanto, per rispondere al quesito dell'onorevole interrogante, alla luce dell'interpretazione del quadro normativo vigente, una norma che preveda espressamente che i ricercatori universitari a tempo determinato (unica categoria di ricercatori, a questo punto, previsti dalla legge) svolgano funzioni assistenziali appare non necessaria.
  Per quanto riguarda la situazione delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 13, della medesima legge n. 240, oggetto di altra domanda, informo che è in corso la procedura per l'emanazione del decreto ministeriale, di concerto con il Ministero della salute, con cui viene approvato lo schema-tipo di convenzione al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Tale schema, che è stato sottoposto al parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, è attualmente all'esame del Ministero della salute. Il testo predisposto prevede che «I docenti universitari, compresi i ricercatori ... per i quali l'attività assistenziale sia essenziale alle esigenze della didattica, della ricerca e delle attività di supporto alle stesse, assolvono gli obblighi assistenziali previsti dalla normativa vigente».
  Per quanto riguarda, infine, la situazione nelle Università italiane dell'attività assistenziale prestata dai ricercatori a tempo determinato delle discipline cliniche, informo che il Ministero, con nota del 18 giugno 2014, ha chiesto a tutte le università di fornire i dati utili per un apposito monitoraggio.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

personale di ricerca

assistenza sociale

istituto ospedaliero

contratto di lavoro