ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02539

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 204 del 03/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: PATRIARCA EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 03/04/2014
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 03/04/2014
GADDA MARIA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 03/04/2014
FANUCCI EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 03/04/2014
MALPEZZI SIMONA FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/04/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/04/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02539
presentato da
PATRIARCA Edoardo
testo presentato
Giovedì 3 aprile 2014
modificato
Lunedì 7 aprile 2014, seduta n. 206

   PATRIARCA, RUBINATO, CASELLATO, GADDA, FANUCCI, MALPEZZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
entro il 6 aprile 2014 tutte le organizzazioni che impiegano personale (volontario o meno) le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno produrre un certificato penale. Se non lo fanno, la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata fra 10 mila e 15 mila euro. La disposizione è contenuta nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2014 – serie generale n. 68), in attuazione della direttiva 2011/93/UE (in allegato) relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI;
il decreto legislativo pur ispirandosi a una direttiva europea (n. 2011/93), ne cambia il senso «Al par. 40 delle premesse della direttiva si legge che il datore di lavoro ha il diritto di essere informato ... delle condanne esistenti per reati sessuali ecc. Non solo. All'articolo 10, comma 2 della direttiva, il legislatore europeo afferma che “gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, ...”». Di più: «Più oltre (articolo 12) la direttiva parla sì di sanzioni alle persone giuridiche, ma sono quelle collegate alla normativa della 231, (responsabilità amministrativa dell'ente) che il dlgs ha recepito». Quindi un diritto è stato trasformato in un dovere. Al 6 aprile, mancano 4 giorni. Ci aspettiamo che al Ministero qualcuno almeno si renda conto del danno, anche involontario, che un provvedimento del genere rischia di arrecare a chi lavora proprio in difesa dei minori;
si tratta di un obbligo che nessun, sarà in grado di rispettare. Perché un'altra legge che nessuno ha abrogato vieta ciò che la nuova legge rende obbligatorio, da lunedì prossimo chiunque, per lavoro, fede o passione stia a capo di una comunità rischierà di trovarsi fuori legge;
questa confusa situazione ha preso forma il 28 febbraio 2014, quando il Consiglio dei ministri ha varato il decreto-legge numero 39 intitolato «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile». Causa nobile, indubbiamente. Il decreto aumenta le pene per i pedofili, aggiorna la normativa ai tempi, inasprisce le sanzioni per i maniaci via internet. Il decreto stabilisce l'obbligo per chi dirige le strutture di chiedere il certificato penale dei suoi collaboratori. «Il certificato penale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale», cioè tutti i reati di pornografia, prostituzione, adescamento e violenza ai danni di minori. Data di entrata in vigore, 6 aprile 2014;
la norma riguarda un numero incalcolabile di italiani di entrambi i sessi: dagli allenatori di tutti gli sport, alle maestre, alle catechiste, e via enumerando. Se la legge obbligasse i diretti interessati a farsi consegnare il certificato, la conseguenza sarebbe semplicemente l'intasamento degli uffici del casellario giudiziario presso tutti i tribunali italiani. Ma la legge fa di più, e scarica sui datori di lavoro l'obbligo di chiedere ai tribunali il certificato. L'Unione europea, a dire il vero, era stata più blanda: i Paesi erano vincolati a fare sì che i datori di lavoro «abbiano il diritto di chiedere informazioni» sui propri collaboratori. In Italia, il diritto è diventato un obbligo. E in questo modo è andato in rotta di collisione contro un altra norma: il divieto per i datori di lavoro di acquisire informazioni simili sui dipendenti. Da giorni, gli uffici del casellario presso i tribunali italiani sono bombardati di richieste di aziende e enti di volontariato che chiedono come comportarsi;
sarebbe stata preferibile un'autocertificazione anche perché nel caso dovesse capitare un abuso su di un minore e non fosse stato prodotto il certificato, non è chiaro se il datore di lavoro o il presidente dell'associazione ne risponderebbero penalmente;
il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 39 del 4 marzo 2014 parla di sanzioni amministrative solo nei riguardi del datore di lavoro. Pertanto se un volontario non porta il certificato del casellario giudiziario, la cooperativa sociale o l'associazione di volontariato non dovrebbero essere sanzionate considerato che il rapporto con un volontario non prevede l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Non è inoltre chiaro se si applichi a tutti o solo ai nuovi assunti, non è inoltre chiaro se si tratti di un'incombenza una tantum o se, allo scadere del certificato (6 mesi) vada reiterato –:
se intenda intervenire e con quali tempi mediante azioni ad hoc per far fronte a questa ennesima emergenza che si sta abbattendo sulle ONLUS e sul variegato mondo dell'associazionismo cattolico e laico. (5-02539)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

associazione

volontariato

casellario giudiziale

reato

minore eta' civile

datore di lavoro