ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02505

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 200 del 28/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: RIZZO GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/03/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02505
presentato da
RIZZO Gianluca
testo di
Venerdì 28 marzo 2014, seduta n. 200

   RIZZO e BUSINAROLO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono obbligatorie per i comuni «le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici Giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzioni, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la forniture e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici», e altresì le spese per la pulizia dei locali stessi;
   l'articolo 2 della stessa legge dispone che «Le spese indicate nell'articolo 1, sono a carico esclusivo dei comuni nei quali hanno sede gli Uffici Giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri comuni componenti la circoscrizione giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari sarà corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla presente legge»;
   in seguito, con il decreto del Presidente della Repubblica maggio 1998, n. 187, è stato approvato il regolamento recante disciplina dei procedimenti per la concessione ai comuni del contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari;
   il contributo è «determinato annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno»;
   il procedimento prevede una richiesta da parte dei comuni, esaminata dalle commissioni territoriali di manutenzione (articolo 3): queste, entro il 15 maggio di ciascun anno, esprimono il loro parere e lo trasmettono al Ministero, il quale versa il contributo in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario e pari al 70 per cento di quanto erogato nell'anno precedente, e la seconda a saldo entro il successivo 30 settembre;
   secondo il comune di Caltagirone, il Ministero deve ancora definire il contributo da erogare per le spese relative all'anno 2011, essendosi limitato a corrispondergli un acconto e siano altresì decorsi i termini per la corresponsione del saldo (30 settembre 2012), mentre è ancora in attesa di ricevere sia gli acconti per le spese relative agli anni 2012-2013, sia il saldo per l'anno 2012;
   il Ministero della giustizia, con sentenza TAR Lazio n. 01133 del 29 gennaio 2014, è stato già condannato al pagamento di quanto dovuto al comune di Lecce che lo ha citato in giudizio per motivazioni simili a quelle riportate per il comune di Caltagirone –:
   quale sia il motivo per il quale il comune di Caltagirone non abbia ancora ricevuto il quanto dovuto e quanto tempo sia ancora necessario affinché il Ministero della giustizia eroghi tali somme. (5-02505)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1941 0392

GEO-POLITICO:

CALTAGIRONE,CATANIA - Prov,SICILIA

EUROVOC :

spesa pubblica

comune

giurisdizione giudiziaria