ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 199 del 27/03/2014
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00673
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: PER L'ITALIA
Data firma: 27/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/03/2014
Stato iter:
22/04/2014
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/03/2014

RITIRATO IL 22/04/2014

CONCLUSO IL 22/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02488
presentato da
BINETTI Paola
testo di
Giovedì 27 marzo 2014, seduta n. 199

   BINETTI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   si registra attualmente una certa discordanza tra i diversi tribunali, alcuni dei quali condannano il ricorso alla maternità surrogata, attraverso la pratica dell'uso in affitto, mentre altri tribunali invece assolvono coloro che ricorrono a questa pratica;
   la legge n. 40 del 2004 vieta la maternità surrogata, soprattutto se viene commercializzata come accade nella maggioranza dei casi noti;
   eppure il tribunale di Milano ha recentemente assolto una coppia dall'accusa di aver alterato lo stato civile di un neonato, nato con la pratica dell'utero in affitto, mediante false attestazioni; il bambino, frutto di una maternità surrogata, era stato partorito a Kiev da una giovane ucraina e l'accusa era scattata dopo la segnalazione dell'ambasciata italiana a Kiev;
   nel giugno 2013 c’è stato un altro caso, anch'esso terminato con un'altra assoluzione per una coppia di triestini tornati in Italia dall'Ucraina con 2 gemelli. Il tribunale friulano aveva escluso che ci fosse stato un falso;
   il tribunale di Brescia ha invece condannato un'altra coppia di Iseo per la stessa accusa: alterazione di stato civile, condannandola a cinque anni e un mese per la stessa accusa;
   in Europa esistono legislazioni che permettono la pratica dell'utero surrogato, regolandolo per legge e disciplinandolo in maniera legale, ma in Italia la legge n. 40 del 2004 prevede che i figli nati da tecniche vietate nel nostro Stato siano considerati figli legittimi della coppia che li ha generati e non è possibile applicare il divieto di paternità;
   si va diffondendo in Italia una interpretazione della legge n. 40 del 2004 secondo la quale la legge proibisce la pratica dell'utero in affitto solo se commercializzato; nel 2000, prima quindi che venisse approvata la legge n. 40, il tribunale di Roma aveva autorizzato questa pratica, nel caso fosse stata applicata su base solidale, senza commercializzazione del corpo o di parti di esso nel pieno rispetto delle norme in vigore nel nostro Paese e delle norme comunitarie;
   tutelare tutti i bambini, compresi quelli che nascono dalla pratica dell'utero in affitto, le cosiddette gravidanze per conto terzi, è doveroso, ma non si può ignorare il fatto che molto spesso le «madri» che si rendono disponibili ad «affittare» il proprio utero sono tra le più povere e vivono in condizioni disagiate, in Paesi in cui la legislazione proprio perché più tollerante le tutela molto meno, e in un certo senso legittima un vero e proprio sfruttamento del corpo delle donne –:
   come intenda procedere per applicare questo passaggio fondamentale della legge n. 40 del 2004, che tutela tutti i protagonisti dell'evento nascita, evitando una volta di più che vi sia una modifica dell'impianto della legge per via giurisprudenziale. (5-02488)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2004 0040

EUROVOC :

madre portatrice

tutela

commercializzazione

maternita'

interpretazione del diritto

protezione dell'infanzia