ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02464

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 198 del 26/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 26/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 26/03/2014
CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 27/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/03/2014
Stato iter:
27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2014
Resoconto CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/03/2014
Resoconto CAON ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 27/03/2014

SVOLTO IL 27/03/2014

CONCLUSO IL 27/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02464
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 26 marzo 2014, seduta n. 198

   GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   «CO.MI. scarl con sede in Roma Largo Luigi Tenco 13» è una cooperativa edilizia che ha per scopo la costruzione o l'acquisto di case economiche e popolari da assegnare ai propri soci in proprietà divisa e/o indivisa: a norma degli articoli 7 e 8 dello statuto, essa può annoverare, tra i propri Soci, soltanto gli appartenenti alle Forze di Polizia ed Armate dello Stato – in servizio, in quiescenza o comunque cessati dal servizio – che siano cittadini italiani ed abbiano i requisiti per essere assegnatari di alloggi ai sensi della legislazione sull'edilizia economica e popolare;
   CO.MI. amministra tuttora sette iniziative edilizie, di cui tre a Roma, due ad Udine, una a Verona ed una a Trieste, avendo realizzato delle unità immobiliari, a proprietà indivisa, di edilizia economica e popolare. Tutte le iniziative edilizie sono state da tempo completate e per alcune (Verona, Trieste, Udine) è già stato dato il nulla osta alla trasformazione in cooperativa a proprietà individuale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 136 del 1999 (e si è in attesa, ormai da anni, dell'autorizzazione alla stipulazione del mutuo edilizio individuale);
   CO.MI. è stata più volte commissariata dal Ministero per dissidi tra i soci di alcune iniziative edilizie con una durata complessiva del periodo di commissariamento di oltre dieci anni degli ultimi 20;
   solo nel corso del 2012 i soci della CO.MI. venivano messi a conoscenza di alcune problematiche scaturenti dall'attività edilizia dei soci CO.MI. dell'iniziativa Roma 2, che erano state oggetto di contenzioso giudiziale tra CO.MI., Edilcervialto S.r.l. e Parti Seconda S.r.l. (rg n. 50445/96); si apprendeva così che il tribunale di Roma, con sentenza 21 maggio 2001 n. 18870/01, aveva condannato «...CO.MI. coop. S.r.l. al pagamento, in favore di Edilcervialto S.r.l. delle somme di lire 4.135.990.000 e di lire 4.000.000 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; condanna inoltre Parti Seconda S.r.l. a tenere indenne CO.MI. coop. S.r.l. di quanto fosse tenuta a pagare a Edilcervialto S.r.l.». Da sottolineare che nelle more del giudizio i soci di Roma 2 rifiutarono una vantaggiosa proposta transattiva con Edilcervialto;
   la sentenza è stata confermata dalla corte di appello di Roma; avverso la sentenza della corte di appello di Roma CO.MI. ha proposto ricorso in Cassazione in data 18/20 aprile 2011, rg 10758/11, giudizio tuttora pendente;
   in forza di detta sentenza, Edilcervialto ha notificato atto di precetto per il pagamento di complessivi euro 5.373.411,32 e sottoposto a pignoramento immobiliare n. 54 appartamenti siti in Roma, ossia quelli dell'iniziativa di Roma 2;
   il debito che ha portato alla condanna è riconducibile ad una iniziativa edilizia del 1989 dei soci dell'iniziativa edilizia di Roma 2 ed aveva ad oggetto la realizzazione di locali commerciali nell'edificio sociale; essa andava a beneficio dei soli soci dell'iniziativa di Roma 2, come si evidenzia dal preliminare di vendita sottoscritto;
   non è dato a sapere se nella fattispecie fossero state rispettate le forme di cui agli articoli 8-9 del testo unico del 1938 e se la società CO.MI. fosse in possesso delle autorizzazioni di legge considerato che le assemblee 7 novembre 1989 e 26 ottobre 1990 furono convocate e partecipate dai soli soci della CO.MI. dell'iniziativa di Roma 2;
   inoltre l'assemblea ordinaria CO.MI. del 27 aprile 1985 aveva deliberato che i vari condomini, una volta realizzati e completati e definiti il contributo ed il mutuo, fossero gestiti in maniera autonoma in tutto e per tutto con uno stato patrimoniale proprio. Ciò per evitare che, in caso di difficoltà o di insolvenza per altre iniziative, il patrimonio dei vari condomini venisse inglobato nel patrimonio generale per concorrere al salvataggio delle cooperative. Questo è quanto sta invece accadendo;
   già dal 25 novembre 2002 il provveditorato aveva rilasciato l'autorizzazione al passaggio a proprietà individuale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 136 del 1999, precisando di rimanere in attesa di richiesta dalla CO.MI. di nulla osta all'effettivo frazionamento ai sensi dell'articolo 139 testo unico 1938, ed il 10 maggio 2006 i Servizi integrati infrastrutture e trasporti presso il Magistrato alle acque di Venezia, richiamando la richiesta della CO.MI. del 13 novembre 2002, rilasciavano il nulla osta alla trasformazione ai sensi della nuova normativa con la precisazione che in caso di mancata consegna di tutti gli alloggi, gli stessi avrebbero dovuto essere comunque tutti assegnati, eventualmente con riserva di consegna. Malgrado siano trascorsi undici anni dalla prima autorizzazione la pratica non si è mai perfezionata e non si è giunti alla intestazione degli immobili in proprietà ai soci mentre è intervenuto in data 18 settembre 2013 il decreto di liquidazione coatta amministrativa della CO.MI.;
   il Ministero ha per molti anni controllato attraverso il commissariamento l'attività della CO.MI.: ciononostante non è mai stata evidenziata ai soci delle altre iniziative la problematica del debito Edilcervialto e lo stesso figura per la prima volta solo nel bilancio del 2012;
   infatti, a quanto consta all'interrogante, nessuno dei commissari nominati evidenziava, sino al bilancio del 2012, il rilevante debito verso la Edilcervialto, malgrado il fatto che già dal 2001 vi era una sentenza del tribunale di Roma che condannava la CO.MI.;
   le case realizzate da CO.MI. sono le uniche abitazioni per le famiglie dei soci (molti dei quali oggi sono pensionati) i quali vi abitano da moltissimi anni essendo l'assegnazione risalente al 1984;
   attualmente, duecentodieci famiglie di Verona, Roma, Trieste e Udine rischiano di perdere la propria casa, dopo aver terminato di pagarla, a causa del fallimento della CO.MI.;
   in particolare, i soci dell'Iniziativa di Verona, pur avendo pagato interamente l'immobile dove vivono, corrono il rischio che sia revocata l'assegnazione e venduta la loro casa e questo, come detto, malgrado vivano in case che hanno già pagato; infatti, malgrado l'intervenuto integrale pagamento da parte dei soci CO.MI. di Verona delle somme dovute in relazione al mutuo ipotecario iscritto sul complesso di alloggi facenti parte dell'iniziativa immobiliare di Verona, Via Maddalena, 4/6 e malgrado già dal 25 novembre 2002 il provveditorato avesse rilasciato l'autorizzazione al passaggio a proprietà individuale, rinnovata nel 2006, non si sia mai giunti alla trasformazione ed assegnazione degli immobili in proprietà ai soci –:
   se il Ministro, anche in virtù del protratto regime commissariale, non intenda verificare se siano state rispettate per l'Iniziativa di Roma 2 dei soci CO.MI., che ha dato origine al contenzioso con la società Edilcervialto, le forme di cui agli articoli 8-9 del testo unico del 1938 e se la società CO.MI. fosse in possesso delle autorizzazioni di legge e se siano stati effettuati i controlli ministeriali, qualora l'iniziativa fosse stata autorizzata e, inoltre, quali iniziative il Ministero intenda assumere a tutela dei soci della CO.MI. nonché, per quanto di competenza, contro i responsabili dei fatti che hanno portato a questa situazione e a quali controlli, anche ispettivi, intenda dare luogo per chiarire gli aspetti di questa incredibile vicenda per cui i soci dalla CO.MI. di Verona corrono il rischio che sia venduta la loro casa che hanno già pagato e che abitano da circa trent'anni. (5-02464)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02464

  Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa alla Cooperativa edilizia CO.MI., costituita da soci appartenenti alle Forze di polizia ed armate dello Stato.
  L'iniziativa che ha dato origine al contenzioso con la società Edilcervialto è stata avviata nell'ambito delle previsioni dell'atto costitutivo della Società cooperativa CO.MI; detto atto, infatti, consentiva la possibilità di costruire, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazioni, locali destinati ad uso diverso, da gestire, affittare e vendere nelle forme ed allo scopo di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico del 28 aprile 1938 n. 1165.
  Tra i casi disciplinati dagli articoli 8 e 9 del citato testo unico rientra, tra l'altro, la possibilità di destinare i proventi all'abbattimento dei costi di costruzione e di mutuo.
  Tale disposizione risulterebbe esser stata rispettata dalla società in quanto gli immobili commerciali rientrano in tale casistica, peraltro, tale iniziativa non pare essere stata adottata in autonomia derivando, invero, dalla richiesta del comune di Roma che, al fine della convenzione edilizia, richiamava la necessità/possibilità di dotare gli immobili di negozi e di parcheggi ad uso pubblico.
  Nell'ambito del noto regime commissariale, il MIT ha posto in essere attività ispettive nell'anno 2008 attraverso una apposita commissione interna.
  Ricostituitisi gli organi nel 2012 ed emerso il gravissimo debito a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, nota agli onorevoli interroganti, confermata in appello, nell'anno 2013 il MIT richiedeva al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 220/2002, di collaborare nell'attività di vigilanza disponendo un'ispezione.
  Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente di aver disposto una ispezione straordinaria eseguita tra il marzo ed il maggio 2013: le verifiche effettuate evidenziavano un potenziale stato di insolvenza e pertanto l'ente venne diffidato al tempestivo ripianamento delle perdite d'esercizio.
  A seguito della posizione debitoria accertata in carico alla CO.MI. e della grave situazione di insolvenza della stessa Cooperativa, il MIT ha emesso in data 18 settembre 2013 il provvedimento di liquidazione coatta al fine di scongiurare il pignoramento degli edifici e tutelare il contributo pubblico concesso.
  Inoltre, per i profili connessi all'accertamento di eventuali responsabilità, il Ministero ha inviato la dovuta informativa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.
  Assicuro gli onorevoli interroganti che il MIT, nel prosieguo, avrà cura di vigilare affinché l'organo liquidatore, in sede di conclusione della formazione dello stato passivo, prenda nella dovuta considerazione tutte le istanze presenti: proprio a tale fine è prevista, in data odierna, una riunione con i legali o i rappresentanti delle varie iniziative edilizie della CO.MI. cui parteciperà anche il Commissario liquidatore.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

VERONA - Prov,VENETO

EUROVOC :

societa' consortili

impresa

acquisto della proprieta'

debito

fallimento

abitazione

cooperativa