ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02402

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 193 del 19/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARCOLIN MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 19/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGANTINI MATTEO LEGA NORD E AUTONOMIE 19/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 19/03/2014
Stato iter:
20/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/03/2014
Resoconto MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/03/2014
Resoconto ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 20/03/2014
Resoconto MARCOLIN MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/03/2014

SVOLTO IL 20/03/2014

CONCLUSO IL 20/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02402
presentato da
MARCOLIN Marco
testo di
Mercoledì 19 marzo 2014, seduta n. 193

   MARCOLIN e MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   in data 20 dicembre 2013 la IV Commissione della Camera ha espresso il proprio parere favorevole rispetto alla bozza di «Decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione», subordinandolo tuttavia ad una serie di raccomandazioni e condizioni;
   tra le condizioni inserite nel parere approvato dalla IV Commissione permanente della Camera vi era la seguente: «nell'ambito della riorganizzazione dei Comandi principali espungere la previsione del trasferimento a Roma del Comfoter, al fine di poter riconsiderare in termini di costo/efficacia la riorganizzazione su Roma di questo comando di vertice. Tutto ciò tenuto conto sia della dimostrata operatività del comando in essere e del suo profilo internazionale»;
   ciò nonostante, all'atto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2014, nel testo del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244, la previsione di cui sopra è risultata confermata, come si evince dalla lettura del suo articolo 5 –:
   se, in base ad atti eventualmente accessibili, sia possibile stabilire le ragioni per le quali il Governo pro tempore ha ritenuto di dover ignorare una delle condizioni alle quali era stato subordinato il parere favorevole della IV Commissione permanente della Camera relativo alla bozza di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate, approvato il 20 dicembre 2013. (5-02402)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02402

  In primo luogo, va opportunamente chiarito che sul piano formale la condizione cui si fa riferimento nell'atto non è stata inserita dalla Commissione di merito all'interno del parere, «obbligatorio ma non vincolante» riferito all'Atto Governo n. 32 (oggi decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7), concernente la «revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate», ove era ed è rimasta inclusa la disposizione in questione.
  Tale condizione, invece, è stata inserita nell'ambito del parere riferito all'Atto Governo n. 33 (oggi decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8), che essendo afferente a tutt'altra materia rispetto a quella di pertinenza non avrebbe potuto consentire il compiuto accoglimento della stessa.
  Tuttavia, il Governo pro-tempore ha inteso comunque dare conto delle motivazioni giuridiche che ne hanno determinato l'irricevibilità e, di conseguenza, il mancato accoglimento.
  Quest'opera doverosa volta, nel massimo rispetto dei ruoli istituzionali, a dare compiuta attuazione al generale principio della motivazione, si è realizzata attraverso le relazioni illustrative ai citati decreti delegati n. 7 e 8, all'uopo integrate all'esito della formulazione dei pareri parlamentari e prima della deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri il 10 gennaio 2014, con l'indicazione puntuale, non solo di tutte le condizioni e le osservazioni di parte parlamentare risultanti dai pareri espressi, ma anche delle modifiche al testo dei provvedimenti di essi attuative, ovvero delle ragioni connesse al loro eventuale mancato accoglimento.
  Ciò posto, come già evidenziato nella citata relazione illustrativa, non solo la disposizione in questione risulta del tutto coerente con i principi della delega, ma non è possibile rilevare nella delega, altro principio, ovvero criterio direttivo, che possa costituire fondamento logico o giuridico, per le modifiche di merito sollecitate con la condizione de qua.
  Non va trascurato, inoltre, sul piano del merito, che le prerogative in materia di definizione dell'ordinamento, di determinazione delle attribuzioni nonché di dislocazione dei Reparti delle Forze armate, sono per legge riservate ai vertici dell'Area tecnico-operativa del Dicastero della difesa e formalizzate con provvedimento del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10 del codice dell'ordinamento militare e dunque intangibili da parte di soggetti diversi, anche per evidenti ragioni connesse con il supremo interesse della Difesa nazionale.
  Ulteriori previsioni di rango primario, che dispongono la citata riserva delle prerogative ordinative a favore dei vertici operativi del Dicastero, sono gli articoli 33, comma 1, lettera d), 101 commi 1 e 3, 102 comma 3, 103 comma 3, 105 comma 2, 107 comma 2, 112 comma 2, 113 comma 5, 142 comma 2, 144 comma 2, 145 comma 2, 146 comma 3 e 151 comma 3.
  In tale quadro, tuttavia, atteso che la decorrenza per la riconfigurazione del comando di interesse è fissata al 31 dicembre 2018 non è escluso che, medio tempore, possano intervenire valutazioni tecnico-operative, che il Governo assicura di tenere sotto costante controllo, che inducano ad una rimodulazione delle attuali scelte, anche attraverso i successivi decreti integrativi e correttivi (ex articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

riforma amministrativa

personale civile

personale militare