ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02394

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 193 del 19/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: LENZI DONATA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/03/2014
Stato iter:
27/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/05/2014
Resoconto LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/03/2014

DISCUSSIONE IL 27/05/2014

SVOLTO IL 27/05/2014

CONCLUSO IL 27/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02394
presentato da
LENZI Donata
testo di
Mercoledì 19 marzo 2014, seduta n. 193

   LENZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   il signor M. B. e la signora F. G. M., residenti a Manerba sul Garda, sono i genitori di S. B., nato nel 2000 e affetto da «autismo con severo disturbo della comunicazione» e pertanto riconosciuto «invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua»;
   in qualità di invalido S. B. è titolare dell'apposito contrassegno di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 che favorisce la circolazione ed il parcheggio dei veicoli al servizio delle persone disabili;
   in alcuni giorni di novembre e dicembre 2012, S. B. è stato accompagnato dalla madre a Valeggio sul Mincio per seguire un percorso di cura; in tutte le occasioni l'auto che lo trasportava (in due casi l'auto del padre, negli altri tre quella della madre) ha transitato a Valeggio sul Mincio su una corsia che la segnaletica indica come riservata ai mezzi pubblici;
   in seguito a tali accertamenti elettronici e visivi, nel mese di gennaio 2013 al signor B. e alla signora M. sono stati notificati cinque verbali di accertamento con i quali il comando di polizia locale di Valeggio sul Mincio ha contestato la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a), dell'articolo 14 del codice della strada, nella parte in cui si prevede che i comuni possano riservare alcune corsie a determinate categorie di veicoli, e da essi risulta che le auto che trasportavano S. B. nei giorni di novembre e dicembre 2012 siano transitate nella corsia riservata solo ai bus ATV-APAM in via Marconi a Valeggio sul Mincio;
   tuttavia il transito su tale corsia era legittimo perché consentito ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 il quale dispone che «per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12»;
   dal tenore dei verbali, si deduce che il comune di Valeggio ritenga, a giudizio dell'interrogante, erroneamente, che tale norma vada interpretata nel senso che il transito ai veicoli al servizio delle persone disabili è consentito solo quando la corsia è riservata contemporaneamente sia ai mezzi pubblici sia ai taxi;
   tale interpretazione è stata confermata il 18 dicembre 2013 dal giudice di pace di Verona che ha rigettato il ricorso del signor B. e della signora M. contro l'ordinanza del prefetto di Verona e li ha condannati al pagamento di 450 euro entro 30 giorni affermando che «per ragioni di pubblica sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi, nella via (Via Marconi a Valeggio sul Mincio) era stabilito un senso unico alternato ed esclusivamente per autobus di linea (ATV-APAM)» e non per i taxi;
   tuttavia tale interpretazione restrittiva delle disposizioni in commento appare nettamente in contrasto con i principi generali che regolano la materia e con gli orientamenti giurisprudenziali che si sono evoluti sempre più nella direzione di garantire e favorire al massimo le possibilità di movimento delle persone disabili, con il solo limite di evitare intralci e pericoli agli altri utenti della strada;
   infatti, ai sensi della pronuncia della Corte di cassazione del 13 gennaio 2005, n. 508, «appare dunque di tutta evidenza che il contrassegno è rilasciato alla persona invalida, la quale se ne può servire in qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio (...) altrettanto evidente (...) È che l'autorizzazione in discorso è estesa anche alla circolazione del veicolo adibito al trasporto di persona invalida su corsie riservate ai mezzi pubblici»;
   e ancora un'ulteriore pronuncia della Corte di cassazione del 14 agosto 2007, n. 17689, dispone: «Va premesso che la tematica afferente alle infrazioni stradali ascritte a soggetti dichiaratamente invalidi e riconosciuti per tali deve essere affrontata alla stregua dei principi generali operanti in materia e volti a garantire a tali cittadini affetti da menomazioni handicappanti la maggiore mobilità possibile in relazione alle loro esigenze, ovviamente coniugate con l'interesse generale –:
   se il Ministro non ritenga di assumere iniziative per chiarire l'interpretazione della normativa stradale sulle possibilità di circolazione delle persone disabili garantendone e favorendone i transiti stradali sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo limite di evitare intralci e pericoli agli altri utenti della strada, alla luce delle più recenti pronunce della Corte di cassazione e anche in considerazione delle possibili differenze di valutazione e di comportamenti da parte delle autorità locali, con conseguente rischio di sperequazioni tra disabili residenti in città diverse del Paese. (5-02394)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 27 maggio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02394

  L'Onorevole interrogante evidenzia il delicato problema della possibilità di circolazione delle persone diversamente abili.
  Al riguardo, come del resto citato dall'Onorevole interrogante, faccio presente che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, all'articolo 11, comma 4, recita: «Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12».
  Tuttavia, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), all'articolo 7, comma 1, lettera a), lascia ampi poteri agli enti proprietari della strada, i quali, con apposita ordinanza, possono riservare corsie stradali a determinate categorie di veicoli.
  Ciò premesso, debbo rilevare che nel caso di specie l'Ente Territoriale, nell'ambito del proprio potere discrezionale, ha voluto riservare la corsia ai soli mezzi di trasporto pubblico collettivo, e non ai taxi; pertanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, restano esclusi anche i veicoli al servizio dei diversamente abili.
  In tale quadro, pur prendendosi atto delle pronunce giurisprudenziali richiamate dall'Onorevole interrogante e pur comprendendo appieno il disagio sofferto dai genitori del bambino disabile, nello spirito di voler garantire la maggiore mobilità possibile ai cittadini affetti da handicap, risulta evidente che la contestazione della polizia locale del comune di Valeggio sul Mincio si sia basata su una interpretazione strettamente letterale della norma. È stata investita la competente Direzione del Ministero per valutare l'opportunità di emanare un'eventuale circolare interpretativa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

trasporto pubblico

protezione del consumatore

disabile

trasporto viaggiatori

veicolo

circolazione stradale