ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 188 del 12/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: MATARRESE SALVATORE
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 12/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 12/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 12/03/2014
Stato iter:
27/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2014
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2014
Resoconto DEL BASSO DE CARO UMBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 27/03/2014
Resoconto MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/03/2014

SVOLTO IL 27/03/2014

CONCLUSO IL 27/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02349
presentato da
MATARRESE Salvatore
testo di
Mercoledì 12 marzo 2014, seduta n. 188

   MATARRESE e BOSSA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato è stato annullato l'articolo 107, comma 2, l'articolo 85, comma 1, lettera b), n. 2 e 3, e l'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 — regolamento del codice degli appalti;
   conseguentemente, in quanto atto dovuto è stato recepito il suddetto parere del Consiglio di Stato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013;
   l'annullamento dei suddetti articoli del codice degli appalti, determina rilevanti conseguenze sul settore edile ed in particolare sul sistema delle imprese che operano nel restauro di edifici storici di particolare pregio, nel restauro monumentale, negli scavi e nelle attività archeologiche in quanto fa venir meno l'indispensabile requisito di specializzazione che le caratterizza;
   in altri termini, tra le conseguenze c’è quella che le imprese generali, qualificate nella categoria prevalente, potranno partecipare a gare di lavori complessi nelle quali siano previste lavorazioni scorporabili e riconducibili alle categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, ivi comprese le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A — OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25);
   tale circostanza se plausibile per talune categorie specialistiche non lo è per le attività di restauro specialistico e scavo archeologico che richiede una organizzazione di impresa, professionalità e competenze, mezzi ed attrezzature del tutto differenti dall'organizzazione tipica di un'impresa generale;
   il far venir meno i requisiti che caratterizzano questo sistema di imprese che ha una grande tradizione e diffusione in Italia a causa dell'attuale stato delle leggi vigenti, costituisce un grave arretramento rispetto alla necessità di garantire un'adeguata specializzazione e qualificazione professionale a imprese che dovranno procedere a lavori di estrema delicatezza sul patrimonio culturale italiano atteso l'interesse pubblico che è sotteso nel restauro monumentale e nello scavo archeologico;
   è interesse prioritario dello Stato garantire che le imprese abilitate ad operare su monumenti, edifici storici di pregio o nello scavo archeologico abbiamo una idonea organizzazione con le necessarie professionalità capaci di tutelare beni pubblici e/o privati la cui valenza artistica e culturale rientra in quei beni di interesse pubblico che rendono attrattivo il nostro Paese per la sua storia e per le sue rilevanti testimonianze del passato;
   a dimostrazione dell'interesse manifestato dal Governo per questa problematica, si evidenzia che il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, cosiddetto «salva Roma», decaduto in data 1o marzo 2014, nella sua formulazione originaria già prevedeva l'adozione di disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, n. 280 ed in particolare così recitava all'articolo 3, comma 9: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti...»;
   lo stato attuale delle leggi vigenti derivante dall'annullamento degli articoli innanzi indicati non tutela la qualificazione professionale necessaria ed indispensabile per l'esecuzione di lavori di restauro e scavo archeologico, pone a rischio l'esistenza di numerose piccole e medie imprese di questo settore specialistico delle costruzioni e pone dubbi interpretativi relativamente alle disposizioni di cui al decreto-legge 12 aprile 2006, n. 163 che pare faccia salvo, invece, il requisito della obbligatorietà della qualifica per le imprese che vogliano partecipare ad appalti inerenti il restauro specialistico e lo scavo archeologico;
   la situazione venutasi a determinare non può che produrre una caduta del livello qualitativo delle imprese che operano in questo settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici a tutto danno della collettività e del patrimonio edilizio e monumentale che verrebbe a perdere importanti competenze e specializzazioni;
   l'annullamento ed i conseguenti effetti derivanti delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 apparirebbero in contrasto con i disposti del decreto-legge 2 aprile 2006, n. 163;
   infatti, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti concernenti lavori pubblici relativi a «... i beni mobili ed immobili [...] sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono, come noto, assoggettati alla disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali (Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 197 e seguenti);
   tanto comporta che le procedure per l'affidamento di detti appalti sembrerebbero essere estranee agli effetti conseguenti all'annullamento degli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, avvenuto a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 (che ha concluso, previo parere della Adunanza generale delle sezioni consultive del Consiglio di Stato 26 giugno 2013 n. 3104, la procedura di ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dall'AGI avverso dette disposizioni regolamentari);
   infatti, per questo tipo di procedure, con riferimento alle categorie OS2-A – OS2-B e OS25, stante la disciplina specifica di cui agli articoli 200 e 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (e in particolar modo quella del comma 4, articolo 201, secondo cui «Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo»), sembrerebbe persistere in ogni caso — in quanto di origine «legislativa» e non «regolamentare» — il concetto di «qualificazione obbligatoria», viceversa espunto nella generalità dei casi a seguito del citato esito sul ricorso straordinario al Capo dello Stato –:
   quali urgenti iniziative normative intenda adottare affinché sia confermato e tutelato il settore del restauro specialistico e degli scavi archeologici di cui alle categorie OS2A, OS2B e OS25 e affinché sia chiarita la contraddizione tra l'annullamento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le disposizioni previste dall'articolo 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che sembrerebbero sottoporre gli appalti e i lavori pubblici concernenti beni mobili e immobili alla disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali (Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 197 e seguenti) e ai quali sembrerebbe non doversi estendere l'effetto conseguente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013.
(5-02349)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02349

  Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 relativo al ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da AGI, emesso in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 3909/2011.
  Detto decreto ha disposto l'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici). L'annullamento ha riguardato in particolare gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo regolamento. È stato inoltre parzialmente annullato l'articolo 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3.
  Gli onorevoli interroganti rilevano che l'annullamento degli articoli sopra menzionati del regolamento di esecuzione del codice degli appalti fa venire meno la necessità che le lavorazioni ad elevato contenuto specialistico avvengano da parte di imprese in possesso della qualificazione nella corrispondente categoria.
  Ciò comporta notevoli ricadute sul mercato degli appalti ed in particolare sulle imprese che operano nel settore del restauro e degli scavi e attività archeologiche; inoltre, compromette la corretta esecuzione a regola d'arte delle suddette specifiche lavorazioni, garantita, prima dell'annullamento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, dall'adeguata specializzazione e qualificazione professionale delle imprese che realizzano lavorazioni complesse, quali le lavorazioni inerenti ai beni culturali.
  Infatti, per effetto degli annullamenti disposti, le imprese generali in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, potrebbero partecipare a gare di affidamento di appalti che comprendono lavorazioni scorporabili di carattere specialistico ed eseguire direttamente dette lavorazioni, anche se riconducibili a categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, quali le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A – OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25).
  Sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, e sulla sua incidenza sul mercato delle imprese del settore degli appalti pubblici, il Governo si è impegnato, sin dal principio, a trovare soluzioni volte a superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare per effetto del disposto annullamento delle norme regolamentari sopra richiamate.
  A tal fine, come è noto, è stata introdotta, con provvedimento normativo d'urgenza una disposizione di carattere transitorio, contenuta all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, volta a mantenere regole certe di partecipazione al mercato degli appalti di lavori pubblici, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare che adeguasse, in coerenza con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, quella annullata.
  A seguito della mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, si è riproposta la necessità di un nuovo intervento normativo urgente in materia, oltre all'esigenza di fare salvi, con apposita previsione normativa, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertite in legge.
  Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo scorso, attualmente in corso di pubblicazione, è stata adottata, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una misura urgente volta a fronteggiare l'attuale situazione di deregolamentazione conseguente all'annullamento delle citate disposizioni regolamentari.
  La misura è tesa ad evitare, oltre al disorientamento da parte delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, una non adeguata esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni connotate da un elevato grado di specializzazione, quali certamente possono ritenersi le lavorazioni riferite ai beni culturali relative alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, nonché pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore qualificate nelle categorie specialistiche corrispondenti alle suddette lavorazioni.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0163

EUROVOC :

patrimonio architettonico

qualificazione professionale

presentazione dell'offerta d'appalto

bene culturale

lavori pubblici