ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02288

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 184 del 06/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
CATALANO IVAN MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 10/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 06/03/2014
Stato iter:
05/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2014
Resoconto BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
REPLICA 05/06/2014
Resoconto PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/03/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 10/03/2014

DISCUSSIONE IL 05/06/2014

SVOLTO IL 05/06/2014

CONCLUSO IL 05/06/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02288
presentato da
PRODANI Aris
testo presentato
Giovedì 6 marzo 2014
modificato
Lunedì 10 marzo 2014, seduta n. 186

   PRODANI, MUCCI, CATALANO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
il 4 marzo 2014 sul sito web del quotidiano Il Corriere della Sera è stato pubblicato l'articolo intitolato «Gli alberghi contro le agenzie online» in cui il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, ha annunciato il ricorso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato contro i due maggiori portali di ricerca di alberghi, Booking.com ed Expedia.com;
secondo il massimo rappresentante dell'associazione di categoria, le due OLTA (on line travel agencies) internazionali porrebbero un limite alla concorrenza con una serie di vincoli presenti all'interno del contratto di accordo che ogni struttura ricettiva sottoscrive per comparire tra le loro segnalazioni;
i vincoli principali denunciati dagli albergatori risiedono nella commissione corrisposta, particolarmente onerosa e che arriva generalmente al 30 per cento del prezzo finale pagato dal cliente, e la clausola di parity rate che impedisce agli albergatori di praticare prezzi più bassi di quelli comunicati dai due portali, pena l'estinzione del contratto e la conseguente ridotta visibilità sul web;
per Nucara «è come se avessimo perso anche il diritto al nostro nome perché le agenzie online hanno una tale forza di indicizzazione che impedisce a noi di replicarla sui siti degli alberghi. Riconosciamo che abbiamo delle lacune ma qui siamo di fronte a due potenze di fuoco in grado di monopolizzare la Rete di per sé teoricamente aperta e concorrenziale»;
inoltre i portali di comparazione dei prezzi degli alberghi Trivago.com e Kayak.com, tra i più famosi, sembrano essere al centro di un conflitto di interessi perché «entrambi sono controllati dalle stesse società a monte di Booking.com ed Expedia»;
secondo lo studio dell'osservatorio sull’e-commerce Ipsos-Webloyalty, condotto su 1.500 consumatori online nel nostro Paese e pubblicato nel dicembre 2013, le compravendite digitali stanno riducendo il digital divide in Italia, colmando il gap tecnologico tra generi, generazioni e diversi livelli di istruzione;
in particolare gli acquisti del settore turistico costituiscono il 43 per cento del totale e un quarto è riferito a servizi di ospitalità visto che dei 5 miliardi riferiti al 2013, il 75 per cento proverrebbe dalla vendita dei biglietti di viaggio (aerei e treni) mentre il 25 per cento dalla prenotazione alberghiera;
le società di servizi che sviluppano la maggior parte del proprio business attraverso siti web e internet costituiscono il nucleo principale dell’e-commerce turistico nel nostro Paese, ma in questo settore sono principalmente avvantaggiate – escludendo grandi aziende come Italo, Alitalia e Trenitalia – le imprese straniere;
secondo l'Osservatorio, infatti, i «top player» di questo e-commerce in Italia sono eDreams (Spagna), Expedia (USA), Venere (di proprietà Expedia) Lastminute.com (della statunitense Travelocity), Volagratis (Svizzera);
è evidente che l'offerta turistica online, ampiamente sottostimata e poco organizzata, non consente all'intero comparto – che contribuisce al prodotto interno lordo con oltre 130 miliardi di euro – di svilupparsi appieno sostenendo l'occupazione e l'economia del Paese;
i proventi dell'intermediazione turistica straniera online non possono essere tassati, sottraendo all'erario risorse finanziarie notevoli che potrebbero essere investite nella promocommercializzazione turistico-culturale –:
quali iniziative s'intendano adottare per potenziare l'offerta turistica online nazionale, avvalendosi dell'ENIT, dei portali Italia.it e Naturitalia.it, in modo da sostenere lo sviluppo dell’e-commerce in un settore centrale per l'economia italiana, evitando al contempo il mancato introito per le casse dello Stato costituito dalla intermediazione online straniera;
se, attraverso iniziative normative opportune e urgenti, si intendano vietare, qualora ve ne siano i presupposti, le clausole capestro attualmente contenute nei contratti sottoscritti dalle strutture ricettive con le OLTA, in modo da rimuovere un grave ostacolo alla libera concorrenza. (5-02288)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 giugno 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02288

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'On.le Prodani chiede quali iniziative questo Ministero intende porre in essere per potenziare l'offerta turistica online nazionale e inoltre pone un quesito concernente le Online Travel Agency (OTA) e le clausole contrattuali cosiddette parity rate.
  Sono da un lato lieta di poter riportare, in questa sede, una novità normativa che fino a qualche giorno fa era solo un fermo intendimento del Ministro; dall'altro non posso ancora riferirvi dati concreti e operativi poiché, come noto, il cosiddetto «Decreto ArtBonus» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 31 maggio scorso ed ha intrapreso da poco il suo iter parlamentare.
  Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», rappresenta un'autentica rivoluzione nell'ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
  Per quanto riguarda, più propriamente il settore turistico, il decreto interviene, tra l'altro, all'articolo 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi), con puntuali disposizioni in materia, volte in particolare a promuovere l'evoluzione digitale del comparto turistico, secondo quanto auspicato dall'onorevole interrogante.
  Infatti, per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, viene riconosciuto un credito d'imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro.
  Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative all'acquisto:
   di siti e portali web, inclusa l'ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile;
   di programmi informatici integrabili all'interno di siti web e dei social media per automatizzare il processo di prenotazione e vendita diretta online di servizi e pernottamenti e per potenziarne la distribuzione sui canali digitali favorendo l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra ricettivi;
   di servizi di comunicazione e marketing per generare visibilità e opportunità commerciali sul web e su social media e comunità virtuali; di applicazioni per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio e per la relativa commercializzazione;
   di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui siti e piattaforme web specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   per le spese per la progettazione, la realizzazione e la promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
   impianti wi-fi.

  La norma, necessaria e urgente per ridurre, nel minor tempo possibile il gap digitale tra le strutture italiane e quelle dei principali concorrenti esteri che l'onorevole interrogante elenca, è congegnata ispirandosi al regime nazionale del tax credit cinema, che in questi anni ha dato prova positiva di sé, e operano nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite dalla Commissione UE, sotto le quali non è necessaria autorizzazione comunitaria. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  La norma, unitamente alle altre previsioni di benefici economici di pronto e immediato impiego messi in campo dal decreto legge, rappresenta una misura di stimolo indispensabile per rivitalizzare il settore della ricettività e per concentrare, sotto il profilo dell'investimento pubblico, una massa critica di aiuti minima sufficiente per essere percepita dal settore e per poter innescare quel processo virtuoso di ripresa e di recupero che è indilazionabile per il rilancio di questo settore dell'economia nazionale, che riveste, come è noto, un ruolo strategico ed essenziale per l'intera economia del Paese.
  Stante le dotazioni economiche previste, la norma consentirà a circa 10.000 beneficiari, in gran parte piccole e medie imprese turistiche, di migliorare le performance promozionali e commerciali online generando immediatamente, inoltre, investimenti privati complessivi nel settore digitale, ad alta intensità di occupazione giovanile, per circa 300 milioni di euro e di conseguenza incrementando il gettito IVA di circa 60 milioni di euro.
  Vorrei fare un'ultima breve considerazione in materia di OTA e clausole contrattuali di parity rate, oggetto del secondo quesito. Come è noto – e come è ricordato dall'onorevole interrogante – il problema lamentato dagli operatori turistici riguarda il monopolio di fatto esercitato dalle OTA sulle prenotazioni online, attraverso l'imposizione di una clausola contrattuale che impedisce alla singola struttura alberghiera di offrire direttamente per via digitale ai clienti prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli offerti tramite le OTA, con danno per il consumatore e la libera concorrenza. Ne deriverebbe una indebita distorsione del mercato a favore delle OTA.
  La questione è ben nota al Ministero, che ha avviato una riflessione sulla possibilità di introdurre una norma di rango primario volta a consentire agli esercizi che accordino il pagamento delle transazioni mediante modalità elettronica, di effettuare la vendita diretta di servizi turistici attraverso il proprio sito web o attraverso le proprie applicazioni, al prezzo più conveniente per il cliente. In tal modo, in sostanza verrebbe resa nulla la clausola contrattuale parity rate.
  Sul punto, potrà essere prezioso un indirizzo espresso dal Parlamento.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO ( ENIT )

EUROVOC :

agenzia turistica

infrastruttura turistica

impresa estera

aiuto all'occupazione

differenza di prezzo

concorrenza

prodotto interno lordo