Legislatura: 17Seduta di annuncio: 184 del 06/03/2014
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014 BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014 BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014 CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/03/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 06/03/2014
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/03/2014
ROSTELLATO, TRIPIEDI, CIPRINI, BECHIS, RIZZETTO, BALDASSARRE e CHIMIENTI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il testo unico sui congedi parentali (decreto legislativo n. 151 del 2001) è stato aggiornato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che introduce la possibilità di usufruire dei congedi parentali (maternità facoltativa) ad ore anziché solo a giornate. Tale legge prevede che le modalità di fruizione siano stabilite dal CCNL;
riguardo alla possibilità di frazionare a ore la triplice sindacale (Cgil, Cisl e Uil) aveva avanzato un'istanza d'interpello al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sapere se fosse possibile, per la contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale e aziendale), disciplinare le modalità di fruizione su base oraria del congedo parentale. Il Ministero ha risposto affermativamente, facendo presente che la nuova norma introdotta dalla legge di stabilità non richiede il livello «nazionale» alla contrattazione ma fa semplicemente riferimento alla contrattazione «di settore»;
pertanto, stante l'assenza di un esplicito riferimento al livello «nazionale» della contrattazione, il Ministero non ritiene che vi siano motivi ostativi ad una interpretazione in virtù della quale i contratti collettivi abilitati a disciplinare «le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 (dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa» possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello;
infatti, nel decreto, all'articolo 32 comma 1-bis, si stabilisce che: «La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa»;
all'accordo deve far seguito il rilascio di un codice da parte dell'INPS da indicare nel decreto ministeriale;
nell'attuale quadro generale, solo pochissime categorie di lavoratori possono già usufruire del congedo frazionato ad ore, e questo, da un lato a causa della mancanza della contrattazione di secondo livello, o del rinnovo del CCNL e, dall'altro, pur in presenza della contrattazione di secondo livello, a causa della mancanza dei codici forniti dall'INPS da indicare nel decreto ministeriale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quanti siano i CCNL che attualmente già prevedono la fruizione del congedo ad ore e quanti, pur avendola prevista dalla contrattazione di secondo livello, non la permettono per la mancanza dei codici;
quali ulteriori iniziative di competenza si intendano assumere al riguardo per velocizzare e rendere effettiva questa possibilità. (5-02286)
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2001 0151
EUROVOC :contratto collettivo
congedo parentale