ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02266

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Abbinamenti
Atto 5/02267 abbinato in data 12/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
12/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 12/03/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 12/03/2014
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/03/2014
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/03/2014

DISCUSSIONE IL 12/03/2014

SVOLTO IL 12/03/2014

CONCLUSO IL 12/03/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02266
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   PAGLIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 29 gennaio 2014 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per la Banca d'Italia che al contempo ne rivalutano il capitale sociale e ne modificano lo statuto, trasformandola in una «public company» ad azionariato diffuso;
   il provvedimento ha immediatamente suscitato forti perplessità di natura tecnica e, soprattutto, politica, al punto da dover superare la prova di diverse questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni che sottolineavano, tra l'altro, il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie relative ad interventi che coinvolgano l'assetto delle banche centrali, soprattutto riguardo ai tempi riservati per la valutazione della compatibilità col diritto dell'Unione europea;
   il 22 novembre 2013, la Banca centrale europea (BCE), competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, della decisione del Consiglio 98/415/CE del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative, ha ricevuto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze una richiesta di parere relativa al suddetto decreto-legge che avrebbe emanato dopo alcuni giorni ed esattamente il 27 novembre 2013;
   in data 27 dicembre 2013 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea esprimeva un parere, peraltro firmato dall'ex governatore di Bankitalia Mario Draghi, che veniva a giudizio dell'interrogante erroneamente interpretato dal Governo Letta come un sostanziale «via libera» ed una mera presa d'atto che rimandava a successivi approfondimenti, ma che nella realtà sottolineava testualmente che: «anche in casi di estrema urgenza, le autorità nazionali non sono esonerate dall'obbligo di consultare la BCE e di accordarle un tempo sufficiente a consentire che il suo parere sia tenuto in considerazione, come stabilito dagli articoli...» e che «Inoltre, l'articolo 3, della Decisione 98/415/CE obbliga gli Stati membri a sospendere il processo di approvazione di un progetto di disposizioni legislative in attesa della ricezione del parere della BCE»; nello stesso parere si eccepiva che «La BCE ha ricevuto la richiesta di consultazione il 22 novembre 2013, mentre il decreto-legge è stato approvato il 27 novembre 2013. Poiché l'approvazione di disposizioni normative prima della pronuncia del parere della BCE o della scadenza del termine stabilito equivale a un caso di non consultazione, la BCE desidera richiamare l'attenzione del Ministero circa il rispetto della procedura di consultazione, tenuto conto, in particolare, della rilevanza della normativa per la Banca d'Italia e l'Eurosistema»;
   si manifestò da subito, sia in ambito parlamentare sia tra l'opinione pubblica, la preoccupazione che il provvedimento, pur se finalizzato al condivisibile obiettivo di rafforzare la patrimonializzazione delle maggiori banche italiane, potesse generare, laddove si fosse aperto un prevedibile contenzioso sull'ammissibilità dell'operazione, dubbi con riferimento all'effettiva solidità degli stati patrimoniali delle stesse;
   nonostante la non incidenza della rivalutazione delle quote di Bankitalia sui bilanci degli istituti azionisti per l'anno in corso, le suddette incertezze risulterebbero tanto più problematiche e fondate in un anno caratterizzato da importanti stress-test a livello internazionale;
   negli ultimi giorni numerose testate giornalistiche hanno dato ampio risalto alla notizia, peraltro confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di una lettera che la Commissione europea avrebbe recapitato allo stesso, nella quale la suddetta operazione di ricapitalizzazione delle quote della Banca d'Italia si potrebbe configurare come aiuto di Stato, condizione che, qualora accertata, ne inficerebbe la legittimità, l'efficacia e la stessa sussistenza –:
   se non ritiene di dover mettere il Parlamento a conoscenza della suddetta lettera e di ogni altro atto ad essa collegato, e quali iniziative intende assumere al fine di definire con la massima celerità una vicenda che, a tutela della solidità dell'intero sistema finanziario italiano, non potrebbe trascinarsi oltremodo.
(5-02266)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 marzo 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02266

  Con le interrogazioni a risposta immediata in Commissione dell'onorevole Paglia e dell'onorevole Pesco ed altri si pongono quesiti in ordine all'operazione di ricapitalizzazione delle quote della Banca d'Italia.
  Al riguardo, si conferma che la Commissione Europea – Direzione generale per la concorrenza, ha fatto pervenire una richiesta di informazioni relativa alla complessiva rivisitazione della disciplina di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, recata dal decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge 29 gennaio 2014, n. 5.
  La nota richiede una disamina della metodologia prescelta per la determinazione della misura del capitale e dei dividendi, oltre che precisazioni sulla procedura e sulla determinazione del prezzo di acquisto e di rivendita in caso di eventuale buy-back e successiva cessione delle proprie quote da parte della Banca d'Italia.
  Con il citato decreto-legge n. 133 del 2013 è stata risolta l'ambiguità sui diritti economici dei partecipanti originata dal previgente quadro giuridico ed è stata determinata una definitiva rivalutazione del valore del capitale a suo tempo conferito dai soggetti partecipanti, incrementato a 7,5 miliardi di euro, mentre il meccanismo di remunerazione è basato esclusivamente sui dividendi, a valere sull'utile netto di esercizio, nella misura massima del 6 per cento del capitale. Il valore complessivo del capitale, nonché la misura massima dei dividendi, sono stati determinati sulla base delle raccomandazioni di una Commissione di esperti nominata da Banca d'Italia.
  Con specifico riferimento ai diritti patrimoniali dei partecipanti, si precisa che l'articolo 6 del decreto-legge in questione (133/2013) è chiarissimo nel delimitare il valore del capitale e dei dividendi. Peraltro, anche lo statuto della Banca d'Italia stabilisce che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e ai dividendi, nella misura massima del 6 per cento del capitale (cfr articolo 3 dello statuto come risultante dall'aggiornamento di dicembre).
  In relazione alla citata richiesta, si procederà quanto prima, in collaborazione con la Banca d'Italia, alla predisposizione degli elementi informativi da fornire alla Commissione Europea.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

Banca centrale europea

banca