ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02260

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 182 del 04/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 04/03/2014
Stato iter:
01/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/04/2014
Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
REPLICA 01/04/2014
Resoconto ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/03/2014

DISCUSSIONE IL 01/04/2014

SVOLTO IL 01/04/2014

CONCLUSO IL 01/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02260
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Martedì 4 marzo 2014, seduta n. 182

   ARLOTTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il settore della pesca in Italia rappresenta un comparto importante dell'economia: la produzione complessiva della pesca marittima e lagunare, comprensiva di crostacei e molluschi, si attesta a 2.247 milioni di euro (dato 2010);
   in presenza di dati che, su base decennale, attestano il peggioramento di tutte le principali variabili macroeconomiche di settore (–40 per cento le catture, –38 per cento l'occupazione, –31 per cento la redditività di impresa, +240 per cento i costi di produzione, +53 per cento il deficit della bilancia commerciale), la filiera ittica invoca, quale parte integrante dell'economia nazionale, nuove e mirate politiche di governo e di programmazione economica, tali da valorizzarne il ruolo non solo come settore produttivo primario, ma anche come risorsa ambientale, alimentare e sociale del nostro Paese;
   la pesca italiana è disciplinata principalmente dalla legge n. 963 del 1965 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 dal titolo «Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
   in materia di pesca, l'Italia è fortemente condizionata dai regolamenti dell'Unione europea nel quadro della politica comune della pesca (PCP), basata sui principi della protezione delle risorse, adeguamento degli impianti (strutture) alle risorse disponibili, organizzazione del mercato e definizione delle relazioni con gli altri Paesi;
   il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con un suo decreto (ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963, in uno con il reg. CEE n. 1198 del 2006), ogni anno dispone il blocco temporaneo dell'attività della pesca per periodi legati alle esigenze biologiche di riproduzione e crescita delle specie marine, differenziando la decorrenza e la durata a seconda delle zone (le GSA) che l'UE, d'intesa con gli Stati membri, individua secondo comuni peculiarità fisiche e batimetriche della costa e del mare, nell'ambito di un piano operativo e di un piano di gestione nazionali (ai sensi del già detto reg. CEE 1198 del 2006), adottati e proposti all'approvazione dell'Unione europea;
   il regolamento (CE) n. 1967/2006, approvato il 21 dicembre 2006, che detta norme per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, mira a vietare o a sottoporre ad una regolamentazione più rigorosa gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock, al fine di evitare il prelievo eccessivo di individui sottotaglia;
   in conseguenza di tali disposizioni, nel compartimento marittimo di Rimini su tre anni di attività la pesca delle vongole è stata esercitata complessivamente per sette mesi, mettendo in seria difficoltà i lavoratori del comparto ittico e le loro famiglie;
   nonostante il preciso rispetto da parte dei pescatori delle disposizioni che prescrivono maglie più larghe per impedire la pesca di piccoli molluschi, o la minore distanza di 0,3 per le draghe usate per la pesca di bivalvi, resta pur sempre una quota «fisiologica» di pesce e molluschi sottomisura che vengono ugualmente pescati, e che mette quotidianamente gli operatori a rischio di pesanti sanzioni di carattere anche penale –:
   se il Ministro non intenda intervenire assumendo un'iniziativa normativa che consenta ai pescatori di evitare sanzioni per il piccolo pescato che in ogni caso viene portato in superficie anche con le reti con maglie di misura disposta dalle recenti normative;
   se non sia opportuno in particolare ripristinare una tolleranza del 10 per cento sul prodotto pescato, qualunque esso sia, in deroga alla taglia minima prevista dai regolamenti per evitare che gli operatori incorrano in sanzioni. (5-02260)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 aprile 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-02260

  Il decreto legislativo n. 4 del 2012, che abroga la legge n. 963 del 1965, in linea con gli impegni assunti a livello comunitario e al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare ogni fenomeno di pesca illegale in ossequio ai vigenti e inderogabili orientamenti sovranazionali, individua le misure volte a proteggere e conservare le specie acquatiche vive e gli ecosistemi marini, nonché a garantirne lo sfruttamento sostenibile.
  In tal senso, se da un lato detto provvedimento vieta lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali derivanti esclude, tuttavia, l'applicazione di sanzioni in caso di catture accessorie o accidentali di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, purché realizzate con attrezzi conformi alle pertinenti norme comunitarie e nazionali, regolarmente autorizzati dalla licenza di pesca e a condizione che il relativo prodotto sia rigettato immediatamente in mare.
  Per quanto concerne, infine, l'opportunità di ripristinare la tolleranza del 10 per cento sul prodotto pescato, in deroga alle disposizioni in materia di taglie minime di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo), ritengo doveroso evidenziare che il quadro normativo nazionale, cui soggiace lo svolgimento delle attività di pesca sul nostro territorio, definito, a monte, da superiori disposizioni europee che non consentono possibilità di deroghe se non in senso più restrittivo, non può che riflettere tali norme cui l'Amministrazione deve necessariamente e imprescindibilmente fare riferimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

industria della pesca

pesca marittima

ambiente marino