ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02232

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 180 del 26/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: MARIANO ELISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/02/2014
Stato iter:
04/12/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2014
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 04/12/2014
Resoconto VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2014

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/12/2014

DISCUSSIONE IL 04/12/2014

SVOLTO IL 04/12/2014

CONCLUSO IL 04/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02232
presentato da
MARIANO Elisa
testo presentato
Mercoledì 26 febbraio 2014
modificato
Giovedì 4 dicembre 2014, seduta n. 345

   MARIANO, VENTRICELLI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
il 13 aprile 2012, il tribunale di Brindisi ha emesso una sentenza che, nel confermare la grave illegittimità del procedimento autorizzativo, ha confiscato l'area di Capobianco nel porto di Brindisi, individuata per l'insediamento del rigassificatore da 8 miliardi di metri cubi l'anno progettato dalla società Brindisi Lng, controllata di British Gas;
nella sentenza, pubblicata nel luglio 2012, si legge che Tatto concessorio deve «considerarsi inesistente in quanto frutto di illecita collusione fra il pubblico ufficiale concedente ed il privato concessionario»;
vi si afferma, inoltre, che «i titoli abilitativi consegnati da Bg Italia – autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e concessione demaniale per l'occupazione dell'area di mare località Capobianco – devono considerarsi viziati, poiché l’iter amministrativo prodromico all'adozione dei due provvedimenti è stato illecitamente condizionato dall'intervento di pubblici ufficiali le cui funzioni, per le ragioni innanzi evidenziate, erano interamente asservite all'interesse privato della Bg Italia»;
pertanto gli atti conclusivi e i procedimenti innanzi menzionati devono essere considerati tamquam non essent, poiché contaminati, in via diretta ovvero in via mediata tramite atti intraprocedimentali, da accordi corruttivi;
l'autorità portuale di Brindisi, nella riunione del comitato portuale del 19 novembre 2013 ha deliberato, inoltre, il recesso dalla concessione demaniale relativa all'area di Capobianco;
i rappresentanti di British Gas, pur non avendo ufficializzato la propria posizione con i Ministeri competenti, hanno più volte dichiarato ai media l'intenzione di abbandonare il progetto;
attualmente risulta che le autorizzazioni a suo tempo concesse dai Ministeri competenti non siano state annullate –:
a fronte dell'atto giudiziario che dispone la confisca dell'area, dell'atto amministrativo che delibera il recesso dalla concessione della stessa area e della posizione rinunciataria di British Gas, per quale ragione i Ministeri competenti non abbiano ancora disposto l'annullamento o la revoca delle autorizzazioni a suo tempo concesse. (5-02232)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 dicembre 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02232

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo parlamentare in titolo, si chiarisce innanzitutto che l'autorizzazione rilasciata e sospesa nel 2003 non è comunque utilizzabile, date le modifiche intervenute al progetto originario.
  Nell'ambito del procedimento di revisione dell'autorizzazione per il rigassificatore di GNL a Brindisi, rilasciata in data 21 gennaio 2003 dal Ministero per lo sviluppo economico e successivamente sospesa; in data 5 ottobre 2007, si è in attesa del completamento della verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni disposte nel provvedimento di VIA del 1o luglio 2010, adottato con il Decreto ministeriale n. 366 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il suddetto provvedimento di VIA è stato impugnato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Brindisi, nonché dalla stessa società Brindisi LNG presso il TAR e si è tutt'ora in attesa della sentenza di merito.
  A seguito del completamento della fase istruttoria, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà comunque provvedere alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del terminale di rigassificazione della Brindisi LNG, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2006, (convertito in legge n. 222 del 2007, modificato dalla legge n. 99/2009), sentiti i pareri delle amministrazioni centrali e locali interessate.
  In ogni caso, la nuova autorizzazione non sarebbe rilasciabile senza l'intesa della Regione Puglia, a meno di non giungere a una specifica delibera del Consiglio dei Ministri secondo le procedure di legge.
  Né si può procedere ad una revoca, prima della conclusione dei connessi procedimenti ambientali, senza una espressa rinuncia della società proponente, la quale, sebbene abbia rappresentato sulla stampa la volontà di ritirare l'investimento del rigassificatore dalla costa pugliese, ha espressamente confermato, con propria nota del 4 aprile scorso, il permanere del proprio interesse alla prosecuzione dell'articolato procedimento di revisione dell'autorizzazione unica rilasciata con Decreto interministeriale del 21 gennaio 2003.
  Con nota del 27 marzo 2014, ex articolo 10-bis della legge 231 del 90, si è provveduto ad inoltrare alla società un preavviso di provvedimento negativo.
  Tale comunicazione si è resa necessaria, tra l'altro, sulla base della rilevata rinuncia alla concessione demaniale da parte della società, formalizzata con Delibera n. 32 del 19 novembre del 2013, con la quale il Comitato portuale ha preso atto del recesso unilaterale della Brindisi LNG S.p.A. dall'accordo sostitutivo della concessione demaniale sottoscritto con l'Autorità portuale di Brindisi.
  Si segnala, infine, che il procedimento sopra descritto è, comunque, condizionato dagli esiti del contenzioso presso il TAR e dalla confisca di parte del sito (colmata di Capobianco).
  Infine, con riferimento al quesito circa la pronuncia di compatibilità ambientale del rigassificatore di GNL nell'area di Capobianco del porto di Brindisi, per quanto di competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fa presente che le motivazioni che hanno condotto alla confisca dell'area demaniale destinata alla realizzazione del progetto de quo, per quanto risulta alla stessa Amministrazione, non riguardano questioni e condizioni di natura ambientale alla base del provvedimento di VIA di cui al decreto ministeriale n. 366/2010.

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

BRINDISI,BRINDISI - Prov,PUGLIA

EUROVOC :

impianto portuale

proprieta' pubblica