Legislatura: 17Seduta di annuncio: 179 del 25/02/2014
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: //
Ex primo firmatario: BIONDELLI FRANCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/02/2014
Data ritiro firma: 09/07/2014
Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma BIONDELLI FRANCA PARTITO DEMOCRATICO 09/07/2014 09/07/2014 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 25/02/2014 09/07/2014
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 25/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 10/07/2014 Resoconto CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 10/07/2014 Resoconto TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/02/2014
NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 09/07/2014
RITIRO FIRME IL 09/07/2014
DISCUSSIONE IL 10/07/2014
SVOLTO IL 10/07/2014
CONCLUSO IL 10/07/2014
TARICCO. —
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
gli animali selvatici, in precedenza considerati «res nullius», i cui danni erano uguagliabili a quelli dovuti a fatto naturale quale un fulmine o un'alluvione, sono oggi considerati proprietà comune di tutti, di appartenenza all'ambiente e costituenti patrimonio indisponibile dello Stato, così come sancito dal secondo comma dell'articolo 826 del codice civile;
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, abrogando la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ha statuito che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato e che la regione è competente ad emanare norme relative alla gestione e tutela della stessa. La medesima legge ha ripartito le competenze in materia, attribuendo alle regioni funzioni di coordinamento, programmazione e di orientamento, di controllo e sostitutivi e conferendo alle Province funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna;
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recita all’«Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria) – 1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative»;
per giurisprudenza consolidata la responsabilità dei danni sta in capo all'ente a cui, per legge, risultano concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata: «la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente (sia esso regione, provincia, ente parco, federazione o associazione) a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata» (Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 20758, Gdir, 2011, 1, 87); e ancora: «è obbligo delle regioni provvedere ad approntare misure idonee per evitare che la fauna selvatica arrechi danni a cose o persone, con la conseguenza che è il suddetto ente obbligato a risarcire i danni causati da un cinghiale a un automobilista di passaggio, a nulla rilevando che l'animale provenisse dall'area di un parco naturale, affidato alla gestione di un apposito ente» (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21282, GC, 2007, 12, 2683);
gli agricoltori del Piemonte a fronte di danni da fauna selvatica stimati in oltre 2 milioni di euro l'anno lamentano una drastica riduzione del risarcimento dei danni alle aziende agricole sin dal 2010, e la sostanziale inottemperanza a partire dal 2012, lasciando nei fatti le aziende agricole danneggiate senza indennizzo –:
se e quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda intraprendere per evitare che le aziende agricole abbiano a subire danni non dipendenti da loro responsabilità anche attraverso un apposito tavolo di confronto con le regioni. (5-02227)
L'interrogazione cui mi accingo a rispondere è finalizzata a conoscere quali iniziative il Governo abbia posto in essere in merito alla problematica dei danni all'agricoltura causati dalla fauna selvatica.
In ordine alla questione posta dagli onorevoli interroganti, informo che questo argomento è stato più volte affrontato in riunioni tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i rappresentanti delle regioni.
La fase di confronto ha portato all'individuazione di alcune questioni di importanza prioritaria, tra le quali, la gestione venatoria degli ungulati selvatici, con riferimento ai periodi e alle modalità di prelievo in selezione, le modalità di gestione venatoria del cinghiale e la gestione delle specie alloctone, per le quali è stato chiesto un aggiornamento normativo.
Pertanto, il mio Dicastero ha già provveduto a concordare con il Ministero dell'ambiente ed il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'istituzione di un Tavolo di confronto con il compito di esaminare le principali criticità della legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
Il Tavolo di confronto in questione è stato formalmente istituito con decreto ministeriale n. 7445 del 4 aprile 2014 e la prima riunione si è tenuta il 13 maggio c.a.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1992 0157
EUROVOC :azienda agricola
regolamentazione della produzione agricola
protezione della fauna
indennizzo
sostegno agricolo
settore agricolo
riserva naturale