ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02115

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 171 del 11/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/02/2014
Stato iter:
09/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/07/2014
Resoconto VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 09/07/2014
Resoconto TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/02/2014

DISCUSSIONE IL 09/07/2014

SVOLTO IL 09/07/2014

CONCLUSO IL 09/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02115
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Martedì 11 febbraio 2014, seduta n. 171

   TERZONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza 93/2013 la Corte Costituzionale ha cassato la legge regionale della regione Marche n. 3 del 2012 nelle parti in cui escludeva gli impianti biogas e biomassa per la produzione di energia elettrica da verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) e conseguentemente, dalla stessa valutazione di impatto ambientale (VIA);
   successivamente alla sentenza il TAR Marche ha accolto i ricorsi presentati contro la realizzazione di queste centrali revocandone le autorizzazioni (sentenze 559/2013; 215/2014);
   la regione Marche sta cercando di porre rimedio approvando una nuova legge con la quale si riattivano tali autorizzazioni imponendo una VIA postuma e realizzando così quello che appare all'interrogante l'ennesimo palese strappo normativo e costituzionale;
   le autorizzazioni per questo tipo di centrali rappresentano condizione vincolante per accedere ai contributi rilasciati dal GSE –:
   se il Ministro sia informato sulla possibilità che il GSE, a fronte della revoca delle autorizzazioni di cui sopra ad opera del TAR, stia continuando a versare i contributi relativi alla produzione di energia elettrica;
   se il Ministro, nel caso in cui il versamento non sia stato interrotto, non ritenga necessario e urgente assumere iniziative affinché siano sospesi tali versamenti e sia recuperato quanto indebitamente ricevuto dai proprietari degli impianti. (5-02115)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02115

  Ricordo che – come riportato dall'interrogante – con la sentenza n. 93/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge della Regione Marche n. 3 del 2012 nelle parti in cui escludeva gli impianti a biogas e biomassa per la produzione di energia elettrica dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening) e, conseguentemente, dalla stessa valutazione di impatto ambientale (VIA).
  A seguito di tale sentenza, il TAR Marche ha accolto alcuni ricorsi presentati contro la realizzazione di queste centrali annullando le relative autorizzazioni (sentenze nn. 559/2013 e 215/2014).
  Secondo quanto riferito dall'interrogante, la Regione Marche starebbe cercando di sanare la situazione approvando una nuova legge con la quale si riattivano tali autorizzazioni imponendo una VIA postuma, operazione che costituirebbe, secondo lo stesso interrogante, l'ennesimo palese strappo normativo e costituzionale.
  Premesso, inoltre, che le autorizzazioni uniche sono condizione vincolante per accedere ai contributi rilasciati dal GSE, l'Onorevole chiede se il Ministero sia informato sulla possibilità che il GSE, a fronte della revoca delle autorizzazioni di cui sopra ad opera del TAR, stia continuando a versare i contributi relativi alla produzione di energia elettrica; e se nel caso in cui il versamento non sia stato interrotto, non si ritenga necessario assumere iniziative affinché siano sospesi tali versamenti e sia recuperato quanto indebitamente ricevuto dai proprietari degli impianti.
  Al riguardo, anche alla luce delle informazioni fornite dal GSE, posso comunicare quanto segue.
  Per quanto concerne la prima richiesta si precisa che la citata sentenza della Corte Costituzionale n. 9312013 ha decretato l'incostituzionalità degli allegati alla Legge della Regione Marche n. 3/2012, nelle parti in cui in relazione agli impianti in questione, prevedeva soglie di tipo dimensionale quali esclusivi criteri discriminatori per l'assoggettamento (o l'esonero) dalla VIA, senza considerare gli ulteriori criteri stabiliti al riguardo dalla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
  Premesso che gli effetti della pronuncia della Consulta non si estendono in modo automatico agli atti amministrativi che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice o siano rimossi in sede di esercizio del potere di autotutela, il GSE, a seguito di specifiche segnalazioni da parte della Regione Marche, è venuto a conoscenza della circostanza che, sulla base della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, sono state oggetto di annullamento da parte del TAR Marche le autorizzazioni uniche relative a 5 impianti nella titolarità delle Società indicate in nota.
  Inoltre, in relazione ad un altro impianto sito nel Comune di Osimo (AN) la Regione Marche ha comunicato al GSE che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 789 del 2014, ha sospeso l'efficacia della relativa autorizzazione intimando a tale società «di astenersi da qualsiasi attività comportante ulteriore proseguo della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto per cui è causa».
  In conseguenza dell'annullamento o sospensione dell'efficacia dei suddetti titoli autorizzativi, il GSE ha, quindi, sospeso l'erogazione degli incentivi a quegli impianti già in esercizio, avviando altresì un procedimento volto all'annullamento della qualifica IAFR.
  In relazione invece agli impianti iscritti nelle graduatorie del registro di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, non ancora entrati in esercizio e non incentivati, il GSE ha avviato un procedimento di verifica documentale ai fini dell'adozione di un provvedimento di decadenza degli impianti dal relativo Registro.
  In ogni caso, il GSE ha avviato una interlocuzione con la Regione Marche al fine di ottenere un quadro completo degli impianti autorizzati e non sottoposti a VIA, i cui titoli autorizzativi siano stati annullati dal giudice amministrativo sulla base della citata sentenza costituzionale, allo scopo di adottare i conseguenti provvedimenti in autotutela.
  Per quanto riguarda eventuali altri impianti della tipologia in esame ubicati nel territorio marchigiano, che non risultino essere stati oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, va fatto presente che è in capo ai soggetti che rilasciano i titoli autorizzativi la responsabilità della verifica della sussistenza o permanenza delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, con l'obbligo stabilito dall'articolo 42, commi 2 e 4, del d.lgs. 28/2011 della tempestiva segnalazione al GSE delle eventuali anomalie riscontrate. Al riguardo il GSE informa di non aver ricevuto alcuna comunicazione di provvedimenti di annullamento in autotutela (o di sospensione dell'efficacia) da parte delle autorità competenti né di altre decisioni di annullamento in sede giudiziaria.
  Nel frattempo, è intervenuto l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (recante «disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea).
  In base al citato articolo 15 (rubricato «Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170») gli impianti in questione (cioè quelli la cui autorizzazione è stata annullata in sede giurisdizionale per mancanza dello screening ovvero esclusi dalla verifica in base alle norme statali e regionali) vanno sottoposti a verifica di assoggettabilità postuma, a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006. Nelle more dell'adozione dell'atto definitivo sulla predetta verifica di assoggettabilità e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, gli impianti in parola possono proseguire nella loro attività.
  Alla luce del descritto quadro normativo, attualmente all'esame del Parlamento – ancora in fieri, e in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato sui ricorsi in appello presentati dalle società interessate per la riforma delle predette sentenze del TAR Marche, il GSE, ferma restando la sospensione dell'efficacia della qualifica IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili) e quindi dell'erogazione degli incentivi, ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento di definitivo annullamento in autotutela della qualifica stessa.
  Nel caso in cui gli operatori abbiano richiesto il riconoscimento della tariffa onnicomprensiva sino allo spegnimento dell'impianto, è stata invece remunerata dal GSE, a prezzi di mercato (senza riconoscimento della parte incentivante) l'energia immessa in rete, dalla data della sentenza di annullamento del titolo autorizzativo, sino allo spegnimento effettivo.
  In tali ipotesi il GSE aveva richiesto agli operatori di rendere nota la data di spegnimento, come approvata dalla Regione. Nei casi in cui la data non è stata indicata, il GSE ha comunicato, anche in ragione della prosecuzione dell'attività produttiva, l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento dal 1o agosto 2014. Il provvedimento inviato a Terna per l'esclusione dal contratto di dispacciamento è quindi direttamente connesso allo stato autorizzativo dell'impianto, che, allo stato, è sprovvisto del titolo alla costruzione e all'esercizio per effetto delle predette sentenze del TAR Marche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Marche

produzione d'energia

impatto ambientale

energia elettrica