ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 170 del 10/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: FABBRI MARILENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2014
GALLI CARLO PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2014
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 10/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/02/2014
Stato iter:
24/07/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/07/2014
Resoconto FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 24/07/2014
Resoconto FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/02/2014

SOLLECITO IL 01/04/2014

SOLLECITO IL 05/06/2014

DISCUSSIONE IL 24/07/2014

SVOLTO IL 24/07/2014

CONCLUSO IL 24/07/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02099
presentato da
FABBRI Marilena
testo di
Lunedì 10 febbraio 2014, seduta n. 170

   FABBRI, DE MARIA, CARLO GALLI e LENZI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   i trasferimenti delle risorse statali ai comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
   in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», che pone anacronisticamente a carico dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai, integrale;
   tale previsione normativa che mette a carico dei comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
   a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
   nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro, mentre le spese sostenute dai comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
   nello specifico le spese sostenute per il mantenimento degli uffici giudiziari dal comune di Bologna solo dal 2010 al 2012 ammontano ad oltre 40 milioni di euro. Per il 2010 la quota di mancato rimborso da parte dello Stato è pari a 1.849.005,18, per il 2011 8.096.929,93, per il 2012 14.515.137,63 (l'intero ammontare delle spese annue);
   i rimborsi non solo avvengono con crescente ritardo, ma coprono percentuali via via decrescenti degli effettivi costi sostenuti, con il rischio di scaricare ulteriori oneri su cittadini e imprese locali;
   il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
   a ciò si aggiunge che, nei comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
   tali risorse sono state impiegate dai comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale –:
   quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
   a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;
   quali iniziative intenda intraprendere, anche con carattere d'urgenza, al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
   quali iniziative siano in corso, anche con carattere d'urgenza, al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per gli anni 2013 e 2014;
   se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia. (5-02099)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 luglio 2014
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-02099

  È noto che la legge 24 aprile 1941, n. 392 disciplina la materia della ripartizione tra enti locali e Stato dei costi connessi all'attività degli uffici giudiziari. La vigente normativa pone a carico dei comuni sedi di uffici giudiziari l'onere di provvedere alle spese per dotare questi ultimi dei locali e dei mobili necessari all'espletamento della loro funzione, nonché alle altre spese occorrenti per provvedere al loro funzionamento (manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, fornitura di acqua e del servizio telefonico, riparazioni dei mobili e degli impianti). A fronte di tali oneri, è poi prevista la corresponsione di un contributo statale annuo, sia pure sussidiario e parziale.
  Poiché il contributo statale si era rivelato, nel corso degli anni, insufficiente a sostenere lo sforzo economico delle amministrazioni locali, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 ha previsto che il contributo fosse annualmente determinato sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e che detto contributo venisse erogato in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun anno finanziario, nella misura del 70 per cento dell'intera contribuzione dell'anno precedente; la seconda, a saldo e a consuntivo, entro il 30 settembre.
  Ciò posto, l'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), muovendo dalla necessità di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, ha imposto al Ministero della giustizia tagli in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con conseguenti minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  Mediante tale manovra, sono stati conseguentemente azzerati, sul relativo capitolo di spesa, i fondi residui (pari a 30 milioni di euro) che sarebbero stati necessari per erogare ai comuni il saldo per l'anno 2011.
  La predetta previsione contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 ha, quindi, impedito l'erogazione del saldo per l'anno 2011 e non ha consentito di procedere a una determinazione dell'acconto di contributo per l'anno 2012 (per il 2012, le somme inizialmente stanziate nel capitolo 1551 ammontavano ad euro 79.776.755 poi ridotte dal Ministero dell'economia e delle finanze ad euro 77.078.304).
  In sostanza, i ritardi nell'erogazione dei contributi sono dovuti alle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012.
  E tali misure hanno determinato la situazione finanziaria lamentata dall'interrogante anche perché la riforma della geografia giudiziaria, concepita anche per ridurre la spesa pubblica nel settore giudiziario, è entrata in vigore solo successivamente al predetto decreto-legge. Infatti, gli accorpamenti tra uffici giudiziari sono avvenuti in periodi posteriori (nel settembre 2013 per i tribunali e le sezioni distaccate; nel 2014 per gli uffici del giudice di pace) e così non vi sono stati quei risparmi che avrebbero potuto contribuire al raggiungimento del risultato della copertura delle spese dei comuni per gli anni 2011 e 2012.
  Per porre rimedio alla situazione creatasi, il Dipartimento dell'Organizzazione di questo Ministero ha provveduto a calcolare gli acconti dei contributi relativi agli anni 2012 e 2013, nei limiti dell'85 per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa negli indicati esercizi finanziari, così pervenendo a quantificare la somma di circa 65.200.000 euro per l'anno 2012 e di circa 92.100.000 euro per l'anno 2013.
  In tale senso, le somme costituenti l'anticipo per l'anno 2012 risultano già corrisposte ai Comuni.
  Inoltre, il 30 aprile 2014 il Ministro della giustizia ha sottoscritto il decreto interministeriale per l'approvazione del saldo 2011, che dovrà essere firmato anche dal Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dell'interno.
  Per quanto concerne l'acconto per l'anno 2013, si attende il rifinanziamento, da parte del Ministro dell'economia e finanze, del relativo capitolo di bilancio.
  I saldi relativi agli anni 2012 e 2013 verranno corrisposti alla fine dell'anno finanziario in corso.
  In ordine al quesito concernente eventuali iniziative di carattere normativo dirette a modificare l'attuale sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, si rileva l'opportunità di mantenere la partecipazione dei comuni ai costi degli uffici giudiziari; tali spese sono infatti correlate sia alla domanda di giustizia nell'ambito delle varie realtà locali, sia all'interesse dei singoli comuni di disporre di un presidio giudiziario per assicurare con immediatezza, e con il minor disagio per la collettività, l'accesso ai servizi della giustizia.
  Sotto il profilo normativo, si osserva che è stato di recente approvato il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, n. 61, che ha modificato il regolamento attualmente in vigore n. 187 del 1988 ed ha disciplinato in concreto il rimborso delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari a favore dei comuni presso i quali essi hanno sede.
  Il nuovo regolamento è stato adottato d'iniziativa del Presidente dei Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2014, n. 85.
  Secondo la nuova disciplina, il contributo è corrisposto in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre. La prima rata è erogata in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso. La rata a saldo è determinata tenendo presenti le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, sostenute dai comuni, ed il parere delle commissioni di manutenzione.
  Le innovazioni sono finalizzate a consentire un adeguato controllo delle spese rimborsabili ed una complessiva riduzione delle stesse, attraverso la loro predeterminazione annuale e per ogni ufficio giudiziario, sulla base di costi standard per categorie omogenee di beni e servizi. In particolare, si demanda a un primo decreto interministeriale l'individuazione dei predetti costi standard, per ogni ufficio giudiziario, tenendo conto del bacino di utenza e delle sopravvenienze.
  Ad un secondo decreto interministeriale è poi rimessa la definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard.
  Infine, il provvedimento proposto consente di derogare al limite massimo stabilito, qualora ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, mediante determinazione del Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero.
  Le modifiche illustrate mirano a rendere la spesa in esame adeguatamente prevedibile da parte dell'amministrazione della giustizia e delle amministrazioni locali, nonché ad incentivare l'instaurarsi di corrette prassi di gestione dei flussi finanziari, mediante un'adeguata programmazione e verifica delle spese rimborsabili. Inoltre, è stato previsto che il decreto interministeriale sia adottato entro il 30 novembre di ogni anno e che esso riguardi «l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario».
  In tal modo, i comuni, conoscendone in anticipo l'entità, potranno programmare adeguatamente gli stanziamenti assegnandoli in via prioritaria alle spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio giudiziario, evitando così di sostenere esborsi superiori a quanto previsto in sede di determinazione dei costi standard. Solo ove le spese per i servizi essenziali risultassero inferiori all'importo massimo rimborsabile, il comune potrà utilizzare l'importo residuo per far fronte alle eventuali, ulteriori richieste degli uffici giudiziari.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1941 0392

EUROVOC :

comune

rimborso

giurisdizione giudiziaria