ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02095

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 169 del 07/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZAN ALESSANDRO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 07/02/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/02/2014
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/02/2014
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 07/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/02/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02095
presentato da
ZAN Alessandro
testo di
Venerdì 7 febbraio 2014, seduta n. 169

   ZAN, COSTANTINO, FRATOIANNI e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», cosiddetta «Legge Gelmini», ha previsto, all'articolo 24, la possibilità per le università di istituire la figura dell'RTD, ricercatore a tempo determinato e, quindi, di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato distinguendo due tipologie di incarico:
    di tipo «a»: di durata triennale, con la possibilità di estendere il contratto, previa disponibilità di un ulteriore finanziamento, per altri due anni e per una sola volta;
    di tipo «b»: di durata triennale, non rinnovabile, che prevede alla fine dei tre anni l'immissione in ruolo;
   per l'accesso ai posti di tipo «b» la condizione necessaria è quella di aver usufruito:
    1. di un contratto triennale di tipo «a», oppure;
    2. di tre anni di assegni di ricerca ex lege n. 449 del 1997 o borse postdoc ex lege n. 398 del 1989: (entrambe le figure sono state ridefinite dalla stessa legge n. 210 del 2010), ovvero;
    3. di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
   la seconda condizione è stata introdotta per permettere l'attribuzione dei contratti di tipo «b» immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, senza dover attendere i tre anni necessari alla conclusione dei primi contratti di durata triennale (di tipo «a»);
   tale condizione, originariamente pensata per agevolare le carriere dei precari con maggiore anzianità, si è però tradotta in un meccanismo distorsivo delle condizioni di reclutamento. Infatti, per ragioni ben note, il numero di posizioni ricercatore a tempo determinato nei tre anni successivi all'entrata in vigore della cosiddetta «Legge Gelmini» è stato irrisorio;
   in particolare, il fatto che anche i contratti di tipo «a» consumino punti-organico, ha di fatto contribuito a bloccare il meccanismo di arruolamento per tutto il passato triennio;
   agli interroganti risulta del tutto incomprensibile il motivo per cui una posizione a tempo determinato di tre anni (più due anni, previa disponibilità di ulteriori finanziamenti) dovrebbe consumare punti-organico come una posizione a tempo indeterminato, ad esempio di professore associato;
   inoltre, tra i vari effetti negativi introdotti da questa norma si è creata una condizione di disparità fra «vecchi» precari (con i tre anni di assegni postdoc ex lege n. 449 del 1997 e n. 398 del 1989), che possono partecipare sia a posti banditi per posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo «a» che di tipo «b», e «giovani» precari, che non avendo maturato i tre anni di assegno di ricerca pre legge n. 240 del 2010 possono accedere solo a posizioni di tipo «a»;
   in pratica, la norma in questione finisce col creare una discriminazione in base all'età, e non in base al merito, poiché i «giovani» precari non hanno potuto maturare i requisiti necessari per mere ragioni anagrafiche;
   il fatto che questa discriminazione sia completamente slegata da criteri di merito è confermato da un paradosso: in questi giorni, molti ricercatori precari «giovani», che non hanno i requisiti per accedere a posizioni di tipo «b», hanno o stanno ricevendo l'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Al contrario, non c’è alcuna assicurazione che i «vecchi» precari, che magari hanno interrotto la loro carriera, abbiano una produzione scientifica o un'esperienza di ricerca superiore ai «giovani»;
   in tempi così avari di opportunità, sembra veramente scoraggiante continuare a riproporre limitazioni che, seppur sensate nel 2010, hanno perso oggi ogni ragion d'essere. Non si capisce, infatti, quale sia il vantaggio di tale restrizione, visto che l'obiettivo non dovrebbe essere quello di allungare il percorso di reclutamento, ma semmai di accelerarlo su base meritocratica –:
   se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative per estendere la possibilità di accedere ai concorsi di tipo «b» a tutti i candidati con una documentata esperienza di ricerca almeno triennale, maturata anche grazie all'attribuzione di assegni di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, proponendo una modifica normativa urgente, in questa direzione, all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge citata. (5-02095)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0240

EUROVOC :

contratto di lavoro

personale di ricerca

accesso all'occupazione