ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02005

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 161 del 28/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO TANCREDI MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 28/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 28/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02005
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   ROSTELLATO, TURCO, BRUGNEROTTO, FANTINATI, DA VILLA, BENEDETTI, BUSINAROLO, COZZOLINO e SPESSOTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il consiglio di bacino Bacchiglione è l'ente d'ambito a cui la regione Veneto, con la legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza (ambito territoriale ottimale) costituito da 140 comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79);
   del consiglio di bacino fanno parte, infatti, i comuni che ricadono nel territorio di pertinenza del bacino idrografico del fiume Bacchiglione: si tratta di un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3.000 chilometri quadrati;
   il consiglio di bacino effettua la ricognizione degli impianti e delle reti esistenti, pianifica gli investimenti, stabilisce, tramite la tariffa, le risorse necessarie all'attuazione della propria pianificazione e la loro ripartizione nel tempo, controlla che il gestore realizzi gli investimenti programmati, mantenga standard tecnici ed organizzativi adeguati ed applichi correttamente la tariffa;
   il consiglio di bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex autorità d'ambito;
   l'autorità d'ambito Bacchiglione (AATO) ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, stipulando con essi un contratto di servizio che li impegna a garantire adeguati standards qualitativi all'utente indipendentemente dal luogo di residenza o dalla sua capacità economica. I gestori che attualmente operano nel territorio sono: AcegasAps S.p.A., Acque Vicentine S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A.;
   la conseguenza di uno dei referendum abrogativi che gli italiani sono stati chiamati a votare il 12 e 13 giugno 2011 consiste nell'aver reso illegittima la cosiddetta «remunerazione del capitale investito», cioè una delle componenti che vanno a incidere, in ultima analisi, sulle bollette fatturate agli utenti del servizio idrico integrato (s.i.i.). L'esito abrogativo dei referendum si è prodotto da luglio 2011, in quanto il risultato è stato sancito con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 e n. 116 pubblicati in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 167 del 20 luglio 2011;
   la Corte Costituzionale, con la sentenza 199/2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, poiché questo viola «il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare»;
   infine il Consiglio di Stato, con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, a partire dal 21 luglio 2011, è stato applicato illegittimamente poiché in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011;
   l'Aeeg, con la delibera n. 585 del 28 dicembre 2012, ha di propria iniziativa modificato la tariffa per il 2012 e 2013, ridefinita dai comitati dell'acqua «Tariffa truffa» perché l'Aeeg stesso, in modo del tutto illecito, non ha applicato l'esito referendario;
   il consiglio di bacino Bacchiglione, ente che comprende 140 comuni veneti ha deliberato il 12 dicembre 2013 a favore del nuovo metodo tariffario transitorio sull'acqua;
   in questo cosiddetto «metodo tariffario transitorio», sotto la voce «oneri finanziari», si ripropone il meccanismo della remunerazione del capitale, riproducendo, di fatto, la medesima componente tariffaria abrogata dai referendum 2011, e consentendo così l'indebitamento delle società di gestione 4 servizio idrico integrato presso istituti finanziari e di credito;
   il metodo tariffario transitorio determina le tariffe del 2012 e 2013 in base a quelle preventivate dal piano d'ambito. In termini concreti, questo significa che gli investimenti preventivati nel suddetto Piano sono considerati come realmente compiuti, senza che vi sia la necessità di verificare se ciò sia vero o meno. Questa parificazione molto spesso non corrisponde alla realtà e, in questo modo, si genera di fatto una sanatoria del pregresso;
   i cosiddetti «Oneri Finanziari» non sono affatto il riconoscimento al gestore degli eventuali prestiti da lui richiesti agli istituti di credito, sono bensì una misura forfettaria del guadagno, esattamente come lo era in precedenza la remunerazione del capitale investito. Va da sé quindi che questi non meglio specificati «Oneri Finanziari» non sono altro che la reintroduzione del citato sistema;
   la remunerazione prende come grandezza il profitto che il gestore avrebbe avuto se avesse investito il denaro in BTP o in altri comparti di investimento diversi dal settore idrico;
   inoltre il rischio economico per il gestore non esiste: l'investimento non è dovuto a capitale proprio, perché i soldi li mettono sempre gli utenti attraverso il pagamento della bolletta che è caricata degli interessi pagati alle banche per il prestito ottenuto. La tariffa relativa e il metodo per calcolarla sono già stabiliti in modo eguale in tutto il territorio nazionale e non dipendono dal gestore;
   un altro aspetto di fondamentale, importanza, riguarda quanto prescrive l'Europa in questa materia per il rilascio dei contributi. L'Aeeg sostiene che, per ottenerli, vi sia l'obbligo di remunerare il capitale di rischio. L'Europa invece prescrive solamente il recupero dei costi effettivamente sostenuti;
   il FONI (Fondo nuovi investimenti), alimentato con i contributi pubblici e privati, introduce un fondo destinato alla realizzazione di futuri investimenti. Finora invece questi contributi erano corrispettivi che andavano a diminuire la tariffa. L'utente dovrà quindi paradossalmente pagare due volte: la prima come cittadino che paga le imposte, la seconda come utente dell'acquedotto attraverso gli ammortamenti addebitati in bolletta;
   questo sistema illecito è stato già respinto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 (per il canone della depurazione). Questa sentenza, chiarisce che con il «recupero integrale dei costi» si pagano unicamente gli investimenti già realizzati e non quelli che verranno effettuati in futuro (nel caso della depurazione dell'acqua, tutti i gestori l'hanno addebitata anche a chi non ne usufruiva violando la suddetta sentenza). Il risultato di questa situazione, è che i gestori non hanno ancora tolto dalla tariffa e restituito il costo della depurazione agli utenti non allacciati al depuratore;
   la «tariffa sociale» destinata a «politiche di aiuto per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico» e la proposta del Ministro Orlando di far pagare una tariffa più bassa a chi ha un reddito basso, aumentando la tariffa indiscriminatamente a tutti gli altri utenti, e lasciando del tutto invariato il profitto dei gestori, risulta essere una soluzione squilibrata e tutt'altro che equa. Si dice, a questo proposito, che il disagio sociale ed il consumo minimo di 50 lt./giorno di acqua, stabilito dall'OMS come diritto, devono essere sostenuti «dalla fiscalità generale» e non fatti pagare agli altri utenti;
   oltretutto, se finora il 7 per cento di remunerazione per il gestore era fisso, ora può addirittura essere maggiore, ed è stato tolto il limite di aumento tariffario del 6,5 per cento, formato da un massimo di aumento del 5 per cento +1,5 per cento di inflazione, perciò l'aumento potrà essere superiore;
   il MTT definisce il proprio ambito temporale di applicazione per il periodo di regolazione 2012-2013  mentre la delibera è del 28 dicembre 2012, cioè un anno dopo. La sentenza n. 832 del 27 febbraio 2006 emessa della 6a sezione del Consiglio di Stato, e la n. 1926 del Tar Lombardia del 1o agosto 2006, stabiliscono che il prezzo di un servizio non può essere applicato retroattivamente;
   l'Aato Bacchiglione e i 4 gestori non hanno mai adottato retroattivamente un aumento di tariffa. Se l'Aeeg intende farlo, lo fa illegalmente e il provvedimento va respinto senza indugio;
   quest'aumento del costo dell'acqua, bene primario per la sopravvivenza è superiore per tre gestori del consiglio di bacino Bacchiglione su quattro rispetto al limite precedentemente imposto del 6,5 per cento annuo. Oltre a questo aumento la nuova voce in tariffa chiamata oneri finanziari supera per due gestori su quattro del consiglio di bacino Bacchiglione, la quale sostituisce la precedente voce remunerazione del capitale investito –:
   se, relativamente a quanto esposto in premessa, in base alle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia della AEEG, non si ritenga importante valutare l'opportunità di introdurre obblighi di comunicazione in merito al funzionamento del servizio idrico integrato;
   se il Ministro interrogato intenda adottare ogni opportuna iniziativa, nei limiti di propria competenza, al fine di garantire che la regolazione dei sistemi efficienti di utenza sia in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale e, in particolare, che la regolazione dell'accesso al sistema idrico preveda che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano applicati secondo equità e nel rispetto del parere del Consiglio di Stato n. 267 del 25 gennaio 2013;
   se intendano individuare misure di altra natura a sostegno delle popolazioni e dei cittadini già duramente colpiti dalla crisi economica in corso. (5-02005)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Veneto

investimento

aumento dei prezzi

trattamento dell'acqua

contratto di prestazione di servizi