ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 161 del 28/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: BATTELLI SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 28/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/01/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02004
presentato da
BATTELLI Sergio
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   BATTELLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   come riportato da vari articoli tra cui quello de «la Repubblica» pubblicato in data 5 gennaio 2014, i magistrati della Corte dei conti del Lazio hanno rinviato ai magistrati della sezione centrale di controllo, gli atti relativi all'approvazione di un decreto della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che autorizza l'incremento di 3 euro sul prezzo dei biglietti per la visita all'area archeologica romana che si trova tra il Colosseo ed il Campidoglio;
   nel provvedimento all'esame del magistrati, manca l'indicazione dei criteri utilizzati dalle soprintendenze per quantificare il prezzo degli ingressi ai poli culturali. Per i giudici il costo dei biglietti, invece, va determinato «tenendo conto della qualità degli allestimenti, dell'offerta dei servizi aggiuntivi al visitatore, della media annua degli ingressi e delle caratteristiche del territorio, la sua vocazione turistica e la presenza di altri spazi culturali»;
   ma, soprattutto, il decreto della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contiene la dichiarazione del rispetto dei parametri previsti dalla legge, avendo assegnato solo il 14 per cento degli introiti ai privati. Un'affermazione che, per i giudici, «si rivela in contrasto con la documentazione agli atti»;
   l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507, così come modificato dall'articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, disciplina le modalità di gestione degli introiti derivanti dai biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
   tale disciplina prevede che: «... Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma»;
   l'articolo 57, comma 7, del decreto legislativo n. 136 del 12 aprile 2006 (codice dei contratti), espressamente prevede: «È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli» –:
   quali siano i criteri utilizzati per la determinazione dei biglietti di ingresso ai luoghi della cultura;
   quali siano gli accordi previsti dalla convenzione in essere con la società «Mondadori Electa spa» riguardo alla ripartizione degli introiti derivanti dal pagamento dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali;
   quali siano gli accordi previsti dalle convenzioni stipulati con le altre società quali «Civita cultura srl» e «Munus srl» che gestiscono i poli museali romani;
   per quale motivo siano state rinnovate le convenzioni in essere con le varie società che gestiscono i servizi nei luoghi della cultura di Roma, cosa che appare all'interrogante palesemente in contrasto con le norme che disciplinano gli appalti pubblici;
   per quale motivo non siano state indette nuove gare per procedere all'affidamento di tali servizi;
   quando il Ministro interrogato intenda indire le procedure di gara ad evidenza pubblica, come previsto dalla già citata normativa nel codice degli appalti e come richiesto dalle norme comunitarie, nel rispetto dei principi comunitari di tutela della concorrenza, e, segnatamente, dei principi di «economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità». (5-02004)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

ROMA,ROMA - Prov,LAZIO

EUROVOC :

concessione di servizi

museo

contratto di forniture

parita' di trattamento

bene culturale

monumento