ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01978

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 158 del 23/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: GRILLO GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 23/01/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/06/2014
Stato iter:
26/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2015
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/03/2015
Resoconto GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/01/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 30/06/2014

DISCUSSIONE IL 26/03/2015

SVOLTO IL 26/03/2015

CONCLUSO IL 26/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01978
presentato da
GRILLO Giulia
testo di
Giovedì 23 gennaio 2014, seduta n. 158

   GRILLO, MANTERO, DI VITA, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI e BARONI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
  «1. Il collegio sindacale:
   a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
   b) vigila sull'osservanza della legge;
   c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa:
   d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

  2.  I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
  3.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
  4.  I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo» –:
   quali siano i nominativi dei rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze nominati in qualità di membri dei collegi sindacali di ciascuna azienda sanitaria provinciale o diversamente denominato;
   se gli stessi siano stati nominati sulla base di determinati criteri di scelta e quali siano stati nonché quale sia stato l'organo responsabile della scelta e le modalità di lavoro eseguite;
   quale sia l'attività concreta dei collegi sindacali, quale sia il regime di pubblicità dei loro atti, quali comunicazioni siano effettuate e a quali organi e quali iniziative il Governo assuma in relazione alle comunicazioni eventualmente ricevute;
   se il Governo intenda assumere iniziative per rendere quanto più trasparente e chiara l'organizzazione e il funzionamento di tali organi promuovendo la pubblicazione online degli atti più significativi e delle eventuali relazioni periodiche.
(5-01978)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 26 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01978

  Rispondo alla presente interrogazione delegata al Ministero dell'economia e finanze.
  In via preliminare, per quanto possa giovare nell'ambito delle valutazioni che mi accingo a svolgere, ritengo opportuno segnalare che nel rispetto del quadro normativo vigente, al Ministero della salute sono attribuiti funzioni di programmazione e coordinamento per garantire il corretto ed efficiente funzionamento del SSN, mentre non dispone di funzioni di controllo diretto nei confronti delle ASL, che sono, invece, responsabili del loro operato nei confronti della regione, di cui sono enti strumentali. Tale precisazione è conferente con riguardo al quesito relativo al regime di pubblicità degli atti dei collegi sindacali.
  Per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha precisato quanto segue.
  L'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che i rappresentanti del MEF in seno agli organi di controllo delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto da detto Dicastero, in possesso di specifici requisiti professionali, indicati nel decreto ministeriale 20 febbraio 2012 e nella relativa circolare n. 8 del 15 febbraio 2013.
  Metto a disposizione degli interroganti l'elenco dei nominativi designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'elenco dei nominativi designati dal Ministero della salute nell'ambito dei collegi sindacali delle ASL, della Aziende Ospedaliere e delle Aziende Ospedaliere Universitarie. Precisando che nel predetto elenco non sono comprese le strutture delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia, Marche e delle province di Trento e Bolzano, in quanto le rispettive normative non prevedono rappresentanti del Ministero della salute nei Collegi sindacali. Inoltre, aggiungo per quanto attiene alla regione Sicilia, che i Collegi sindacali di tutte le aziende sono da tempo scaduti e il Ministero della salute ha provveduto alle designazioni di propria competenza. Tuttavia, risulta che a tutt'oggi operino collegi sindacali straordinari nominati dalla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 2011, e che la medesima regione ha avviato, solo di recente, le procedure per l'individuazione dei propri rappresentanti nei ricostituendi Collegi ordinari. Chiarisco, inoltre, per quanto attiene alle designazioni effettuate dal Ministro della salute che il requisito osservato, ai fini della predetta designazione, è rappresentato dalla iscrizione all'albo dei revisori dei conti.
  Come è noto nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 502 del 1992, leggi regionali e codice civile articolo 2403 e seguenti), varie sono le attività del Collegio Sindacale degli enti del S.S.N.
  In generale, in considerazione dei doveri e dei poteri indicati dal codice civile in tema di attività dei Collegio Sindacale, detto organo interno di controllo è deputato alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, ed esercita il controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2409-bis, terzo comma. In particolare, esso effettua:
   Verifica trimestrale di cassa che comporta: riconciliazione dei saldi contabili di cassa (libro giornale, saldo bancario e saldo Banca d'Italia Tesoreria Unica), verifica dei modelli F24 sui versamenti previdenziali e fiscali, verifica delle casse economali, delle casse ticket, di magazzino, di farmacie interne e di reparto;
   verifica a campione, in base al sistema logico sistematico – indicato dalla sentenza 441/a/1985 della Corte dei Conti – delle delibere adottate dal Direttore Generale, riguardanti, sostanzialmente, materia di personale, attività contrattuale e questioni contabili, con evidenziazione di eventuali osservazioni sulla legittimità degli atti;
   parere sulla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa del personale sia di comparto che dei dirigenti;
   predisposizione delle relazioni sul bilancio d'esercizio e preventivo economico con verifica del rispetto delle norme di contenimento delle spese, nonché di tutte le istruzioni emanate sul punto dall'Autorità regionale vigilante.

  Oltre alla predetta attività, che si concretizza sempre con la redazione di appositi verbali, il Collegio sindacale è impegnato con altri adempimenti legati ai compiti di monitoraggio e vigilanza come, ad esempio, la compilazione del questionario annuale richiesto dalla Corte dei Conti, la relazione periodica alla regione di riferimento, riscontri alle richieste di informative da parte del MEF, del Ministero della salute e della regione competente, nonché il rispetto della normativa in materia di obbligo di pubblicità, trasparenza e anticorruzione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. Tra l'altro, i Collegi sindacali in questione, sono anche gravati dei compiti di monitoraggio volti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Lo svolgimento dei predetti compiti di monitoraggio, analogamente ad altri strumenti di controllo e valutazione, risponde alla necessità di assicurare una gestione delle risorse pubbliche secondo i canoni dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
  Per quanto concerne, poi, la pubblicità degli atti si fa presente che, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le Aziende sono già tenute alla pubblicazione dei documenti relativi al bilancio d'esercizio e al preventivo economico che includono anche le relazioni del Collegio sindacale. Per quanto attiene, infine, la questione concernente le iniziative legate all'attività dei collegi, il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'esame dei singoli verbali predisposti da ciascun organo di controllo, con analisi delle tipologie di rilievo e predisposizione di appositi report che vengono segnalati, annualmente, alle competenti regioni, quali Autorità costituzionalmente preposte alla vigilanza sugli enti del servizio sanitario, al fine di consentire gli opportuni interventi per ricondurre la gestione amministrativo contabile alla normale regolarità.
  Per la questione in esame, e come prospettiva futura che va nella direzione di quanto auspicato dagli onorevoli interroganti, merita di essere citato l'articolo 1, comma 574, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Tale disposizione ha previsto che i requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali – che devono garantire elevati standard di qualificazione professionale – siano definiti con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il decreto è in fase di predisposizione e sarà successivamente sottoposto al preventivo parere tecnico del MEF.
  Comunico, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della salute hanno realizzato un applicativo per l'informatizzazione di tutti gli atti relativi al processo di verbalizzazione delle sedute dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali. Aziende ospedaliere ed Aziende ospedaliero-universitarie, progetto denominato «PISA» (Progetto Informatico Sindaci ASL).
  Gli obiettivi che il progetto si è posto di raggiungere possono così essere sinteticamente rappresentati:
   miglioramento dell'attività di coordinamento e vigilanza dei Ministeri e delle regioni attraverso una più immediata individuazione delle problematiche rilevate;
   acquisizione in formato elettronico di tutti gli atti predisposti dai Collegi sindacali, su un'apposita base dati, attraverso una agevole interfaccia grafica gestita da uno specifico applicativo comunemente condiviso e fruibile dai due Ministeri coinvolti;
   consultazione via internet degli atti predisposti dai singoli Collegi sindacali delle Aziende, mediante l'utilizzo di apposite procedure previste, con livelli di sicurezza differenziati, per le Regioni ed i Ministeri vigilanti (MEF e MdS);
   elaborazione e creazione di una banca dati articolata per macro aree (esempio personale, procedure di acquisizione di beni e servizi, contenzioso, e altro) contenente le irregolarità più significative che saranno oggetto di valutazioni specifiche tese a rimuovere le devianze rilevate;
   elaborazioni in tempo reale di statistiche sulle varie tipologie di rilievi maggiormente significativi.

  Il Progetto «P.I.S.A» inoltre, è da considerarsi un tassello fondamentale nello scenario attuale che vede comunemente impegnati Stato e Regioni nel comune intento di rappresentare sempre più con maggiore trasparenza le informazioni relative agli aspetti gestionali del SSN.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 1992 0502

EUROVOC :

istituto ospedaliero

bilancio